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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12395/2025 del 10/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce nel procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato. Il giudice delegato aveva ammesso al passivo, in chirografo, un credito derivante dal mancato rimborso di rate di mutuo ipotecario stipulato in data 8 agosto 2013. I liquidatori avevano però contestato l’operazione, deducendo che il mutuo fosse stato utilizzato in modo strumentale per attribuire una prelazione ipotecaria a un pregresso credito chirografario della banca verso una società terza, della quale il debitore era presidente del consiglio di amministrazione, e avevano sollevato eccezione di revocatoria ordinaria dell’ipoteca ex art. 2901 c.c. Il tribunale aveva ritenuto legittima l’eccezione proposta dai liquidatori nel sub-procedimento di accertamento del passivo e fondata la revocatoria per la natura fraudolenta dell’operazione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione delle norme sulla procedura di sovraindebitamento e sul richiamo analogico alla disciplina fallimentare, sostenendo che i liquidatori non potessero proporre in via incidentale l’eccezione revocatoria; in secondo luogo ha denunciato la violazione delle norme sostanziali sulla revocatoria, sull’ipoteca e sulla disciplina bancaria, contestando la sussistenza dei presupposti dell’actio pauliana, l’irrilevanza della destinazione delle somme mutuate, l’effetto del consolidamento breve dell’ipoteca e l’avvenuta ammissione del credito al passivo in chirografo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato il liquidatore può far valere in via incidentale, nel sub-procedimento di formazione del passivo, l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale per cui ciò che è azionabile può anche essere eccepito; ciò anche in considerazione del potere del liquidatore, previsto dall’art. 14-decies l. n. 3/2012, di esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione accertamenti di merito compiuti dal tribunale e che, comunque, l’orientamento consolidato consente di revocare l’ipoteca concessa a garanzia di un pregresso debito chirografario nell’ambito di un’operazione negoziale indiretta. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È stato ritenuto esperibile il ricorso straordinario perché il provvedimento impugnato è decisorio e definitivo e incide su diritti soggettivi.

  • art. 95 l.fall.

    La disposizione è richiamata come espressione del principio per cui ciò che si può far valere in via di azione si può far valere anche in via di eccezione.

  • art. 14-decies l. n. 3/2012

    Attribuisce al liquidatore, su autorizzazione del giudice, il potere di esercitare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

  • art. 14-octies l. n. 3/2012

    Disciplina il sub-procedimento di formazione del passivo nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nel quale può essere sollevata l’eccezione revocatoria.

  • art. 14-quinquies l. n. 3/2012

    Il decreto di apertura della liquidazione ha effetti equiparati all’atto di pignoramento, indice della natura concorsuale della procedura.

  • art. 14-septies l. n. 3/2012

    Prevede il deposito delle domande di partecipazione al passivo.

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è utilizzabile anche in via incidentale nel procedimento di accertamento del passivo, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 2809 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla costituzione dell’ipoteca e alla sua opponibilità.

  • artt. 38 e 39 TUB

    Il consolidamento breve dell’ipoteca è stato ritenuto irrilevante rispetto alla revocatoria ordinaria, operando semmai in tema di revocatoria fallimentare.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche alla luce di tale disposizione, per contrasto con l’orientamento consolidato.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Ha integrato l’art. 14-decies e le sue disposizioni sono state ritenute applicabili anche alle procedure pendenti.

  • art. 38 TUB

    Richiamato insieme all’art. 39 TUB nella doglianza sulla garanzia ipotecaria e sulla destinazione del finanziamento.

  • art. 39 TUB

    Il beneficio del consolidamento breve è stato escluso come ostativo alla revocatoria ordinaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il liquidatore può opporre in via incidentale la revocatoria ordinaria di un atto pregiudizievole quando tale azione sia astrattamente esercitabile in via principale; vale il principio secondo cui ciò che è azionabile può essere eccepito.
  • La disciplina della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ha natura concorsuale e il sub-procedimento di formazione del passivo consente contestazioni anche incidentali sulla validità/efficacia degli atti posti a base del credito insinuato.
  • Il consolidamento breve dell’ipoteca rileva in tema di revocatoria fallimentare, non impedisce di per sé la revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione della garanzia.
  • Un’operazione di mutuo ipotecario che, nella sostanza, sia diretta a trasformare un debito chirografario preesistente in un credito assistito da prelazione può essere valutata come negozio indiretto e, se ne ricorrono i presupposti, può essere aggredita con revocatoria ordinaria.
  • L’ammissione del credito al passivo in chirografo non esclude la possibilità di revocare l’ipoteca costituita a garanzia del debito preesistente, poiché il profilo dell’esistenza del credito e quello dell’efficacia della garanzia sono concettualmente distinti.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito sulla preesistenza dei crediti, sul depauperamento del patrimonio e sulla gratuità dell’atto non sono scrutinabili in cassazione se attengono ad accertamenti riservati al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamentoAccertamento del passivoTitolo esecutivoMutuo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniEsecuzioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivoEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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