Cassazione Civile, Ordinanza n. 12398/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima della decisione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché la controparte non ha svolto difese, non è stata disposta alcuna regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La compagnia assicurativa ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Prima della decisione, però, ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 4 aprile 2025. L'intimato non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente intervenuta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In assenza di difese della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non si pronuncia sul merito delle censure proposte.
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