Cassazione Civile, Ordinanza n. 04747/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La struttura sanitaria aveva convenuto l'azienda sanitaria chiedendo il pagamento di somme residue per prestazioni rese nel 2001 e, soprattutto, del corrispettivo per prestazioni erogate nel 2002 in regime di accreditamento. Sosteneva di avere fatturato prestazioni per un importo complessivo superiore a quello poi pagato e rivendicava il saldo del budget contrattuale, oltre al pagamento integrale delle prestazioni "extra budget", assumendo che il previsto meccanismo di abbattimento tariffario non potesse operare per mancanza di specifici provvedimenti regionali. In appello la Corte territoriale aveva però ritenuto non provata l'effettiva erogazione di prestazioni extra budget e, quindi, il fatto costitutivo della pretesa. Nel ricorso per cassazione la struttura deduceva: 1) violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., perché la contestazione della controparte sulla debenza delle somme sarebbe stata sollevata tardivamente; 2) violazione degli artt. 167 e 88 c.p.c., 2697 c.c. e 3 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito erroneamente rilevanza a contestazioni nuove e che il principio di non contestazione precludesse il rilievo del mancato superamento della soglia; 3) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per l'ammissione in appello di un prospetto riepilogativo ritenuto non indispensabile e idoneo ad aprire un nuovo fronte istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la prova dell'effettiva erogazione di prestazioni "extra budget" costituiva fatto costitutivo della domanda e, quindi, gravava sulla struttura attrice; la contestazione dell'azienda sanitaria era una mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo perché la controparte aveva sempre negato la debenza delle somme richieste per le prestazioni eccedenti e, in ogni caso, il ricorso non individuava con precisione i fatti costitutivi della domanda e l'asserito accertamento di non contestazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha reputato corretta l'ammissione del prospetto riepilogativo in appello, richiamando il criterio delle prove nuove indispensabili elaborato dalle Sezioni Unite: il documento era idoneo a chiarire la ricostruzione fattuale e a verificare la debenza o meno del conguaglio. Nessuna spesa è stata liquidata perché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il divieto di nuove eccezioni in appello non opera per le mere difese, che si limitano a contestare il fatto costitutivo della pretesa e possono essere valorizzate anche in secondo grado se fondate su elementi già emersi agli atti.
La prova nuova può essere ammessa in appello se indispensabile, cioè se idonea a chiarire in modo decisivo la ricostruzione fattuale o a provare ciò che è rimasto non dimostrato, anche se la parte sia incorsa in preclusioni nel primo grado.
L'onere di contestazione del convenuto va letto in relazione alla specificità delle allegazioni attoree; la mancata contestazione rileva solo per i fatti concretamente allegati e rilevanti.
Richiamato dalla ricorrente, ma non è stato decisivo nella soluzione della controversia.
La prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore; nel caso delle prestazioni extra budget, spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto alla remunerazione.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non è stato accolto come parametro decisivo nella motivazione della Corte.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Richiamato come base per la richiesta degli interessi sulle somme domandate.
art. 4 del contratto/convenzione inter partes
Prevedeva, per le prestazioni oltre il tetto di spesa, un meccanismo di abbattimento tariffario da applicarsi a consuntivo secondo i provvedimenti regionali.
Richiamato dalla resistente come rimedio per il silenzio-inadempimento regionale, ma non decisivo nella decisione di cassazione.
Massime di principio
- Quando si domanda il pagamento di prestazioni rese oltre il tetto di spesa convenzionale o regolamentare, il superamento del budget e gli ulteriori presupposti per la remunerazione costituiscono fatti costitutivi del credito, che devono essere allegati e provati dal creditore.
- La contestazione della debenza di una somma richiesta in giudizio, se si limita a negare il fondamento della pretesa senza introdurre fatti nuovi estintivi, modificativi o impeditivi, integra una mera difesa e non è soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti allegati in modo sufficientemente specifico e non può essere invocato in cassazione senza indicare puntualmente quali allegazioni e quali accertamenti di primo grado si assumano consolidati.
- In appello, la prova documentale può essere ammessa se connotata da indispensabilità, cioè quando sia idonea a chiarire decisivamente il quadro fattuale e a eliminare incertezze sulla ricostruzione del fatto controverso, anche in presenza di preclusioni istruttorie pregresse.
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