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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28586/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato assolto dal Tribunale con formula piena perché i fatti contestati erano ritenuti pacifici, ma il giudice di merito ha escluso la configurabilità dei reati di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali, ritenendo che la riconosciuta attenuante della dissociazione/collaborazione in un precedente reato aggravato dal metodo mafioso eliminasse "ad ogni fine" l'aggravante e, quindi, facesse venir meno il presupposto soggettivo e oggettivo dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 30 l. n. 646/1982. Il Pubblico ministero ha ricorso per saltum denunciando violazione di legge, in particolare dell'art. 31 l. n. 646/1982, sostenendo che le Sezioni Unite del 2010 si erano pronunciate solo sul bilanciamento circostanze/attenuante e non avevano mai affermato una fictio iuris idonea a cancellare il fatto storico dell'agevolazione mafiosa; ha inoltre sostenuto che l'attenuante incide solo sul trattamento sanzionatorio, non sulla struttura del reato presupposto, e che l'interpretazione del Tribunale introdurrebbe un'irragionevole disparità rispetto ai condannati per 416-bis c.p., oltre a contrastare con la ratio dell'obbligo informativo, che è un presidio di monitoraggio patrimoniale fondato sulla pericolosità astratta derivante dalla condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico ministero. Ha affermato che il reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali di cui agli artt. 30 e 31 l. n. 646/1982 è configurabile anche quando, nel reato presupposto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. (già art. 7 d.l. 152/1991), sia stata riconosciuta l'attenuante della dissociazione/collaborazione. L'elisione dell'aggravante opera sul piano sanzionatorio e non fa venir meno la struttura del reato presupposto né il fondamento dell'obbligo informativo. La sentenza assolutoria è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 13 settembre 1982, n. 646

    Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale [...] sono tenute a comunicare per dieci anni [...] tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio [...]

    La norma individua il precetto: l'obbligo di comunicazione patrimoniale grava sui soggetti definitivamente condannati per i reati indicati nel rinvio normativo e non viene meno per il solo fatto che, nel reato presupposto, sia stata riconosciuta un'attenuante di dissociazione/collaborazione.

  • art. 31 l. 13 settembre 1982, n. 646

    chiunque essendo tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa [...]

    La disposizione contiene la sanzione penale per l'omessa comunicazione dovuta ai sensi dell'art. 30; la sua applicazione presuppone il solo status di soggetto obbligato e non è esclusa dall'attenuante di dissociazione applicata al reato presupposto.

  • art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152

    non si applicano le disposizioni dell'art. 7

    L'espressione va letta nei limiti del trattamento sanzionatorio e del giudizio di bilanciamento, non come eliminazione del fatto storico o come cancellazione della rilevanza del reato aggravato ai fini di ulteriori obblighi di legge.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante mafiosa e la relativa attenuante di collaborazione/dissociazione incidono sulla qualificazione del fatto e sulla pena, ma il riconoscimento dell'attenuante non muta la struttura del reato aggravato né fa venir meno ex se gli effetti extra-penali collegati alla condanna.

  • art. 569 c.p.p.

    Il ricorso per saltum è ammissibile quando investe vizi di legittimità della sentenza di merito e, in caso di accoglimento, comporta l'annullamento con rinvio al giudice di appello competente.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto, correlato agli effetti diretti del provvedimento impugnato; nel caso di specie è stato riconosciuto l'interesse del Pubblico ministero perché l'annullamento avrebbe potuto condurre a una decisione diversa da quella assolutoria.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    È il catalogo normativo cui rinvia l'art. 30 l. n. 646/1982 per individuare i delitti che fanno sorgere l'obbligo di comunicazione patrimoniale.

  • art. 416-bis c.p.

    È richiamato come termine di raffronto: la Corte esclude che la presenza della sola aggravante mafiosa, una volta attenuata per collaborazione, muti la ratio dell'obbligo patrimoniale in modo da escluderlo.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato in via analogica per ribadire che la comparazione delle circostanze incide sulla pena ma non elimina la configurazione giuridica del reato aggravato o la sua maggiore gravità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'attenuante di dissociazione o collaborazione nel reato presupposto aggravato dal metodo mafioso incide sul trattamento sanzionatorio, ma non trasforma il fatto storico in un fatto privo della qualità giuridica che lo rende rilevante ai fini di obblighi di legge ulteriori.
  • Il reato di omessa comunicazione patrimoniale previsto dagli artt. 30 e 31 l. n. 646/1982 è un reato omissivo proprio e di pericolo presunto: il presupposto è lo status di condannato per i delitti indicati dalla legge, non una nuova valutazione giudiziale sulla pericolosità concreta del soggetto.
  • L'obbligo di comunicazione patrimoniale assolve a una funzione di monitoraggio preventivo delle variazioni economiche di soggetti ritenuti astrattamente pericolosi; tale funzione non viene meno per il solo fatto che, in un diverso procedimento, sia stata riconosciuta un'attenuante premiale.
  • La formula legislativa secondo cui 'non si applicano le disposizioni dell'art. 7' va interpretata, salvo diversa previsione espressa, come operante sul piano circostanziale e sanzionatorio, non come abrogazione implicita delle conseguenze extra-penali o para-penali connesse alla condanna.
  • Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti non elide la configurazione del reato aggravato, salvo che il legislatore attribuisca espressamente a tale esito un effetto diverso; pertanto non può di regola far venir meno presupposti normativi esterni alla sola dosimetria della pena.
  • Nel reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali, la verifica dell'offensività in concreto e dell'elemento soggettivo resta possibile, ma non può essere sostituita da un'interpretazione che annulli il precetto sulla base della sola sopravvenuta collaborazione del reo nel fatto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieTurbativa d'astaImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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