Cassazione Civile, Ordinanza n. 24296/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta dall'agente della riscossione per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto del 30 gennaio 2006 con cui la società debitrice aveva ceduto un'azienda comprendente beni mobili registrati a un'altra società, contestualmente costituita, nella quale operava il medesimo amministratore della cedente. L'attore sosteneva che l'operazione avesse sottratto il complesso aziendale alla garanzia del credito erariale iscritto a ruolo e avesse reso più difficile la soddisfazione coattiva. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo provati credito, eventus damni, scientia damni e partecipatio fraudis. Nel ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto, con sette motivi, soprattutto: irregolare iscrizione a ruolo della causa presso la sede centrale anziché la sezione distaccata; omessa pronuncia e difetto di motivazione su improcedibilità della domanda per mancata produzione di titoli e atti presupposti della riscossione; errata valutazione del credito e dei relativi presupposti, anche in relazione a CTU che ne avrebbe ridotto l'ammontare; insussistenza dell'eventus damni e degli elementi soggettivi della revocatoria, sostenendo che l'operazione fosse in realtà un conferimento con acquisizione di partecipazioni e non una cessione pregiudizievole; erronea liquidazione delle spese; omesso esame di documenti sui pagamenti effettuati e sull'asserita estinzione o riduzione del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la violazione dei criteri tabellari di riparto tra sede centrale e sezione distaccata integra una mera irregolarità interna, non un'incompetenza, ed era comunque sanata dalla soppressione della sezione distaccata. Ha ritenuto inammissibili anche gli altri motivi, osservando in sintesi che la Corte d'appello aveva già affrontato le questioni sulla natura cautelare/pauliana dell'azione dell'agente della riscossione e sulla competenza del giudice tributario per contestazioni sui crediti erariali; che il credito, ai fini della revocatoria, può essere anche eventuale o litigioso; che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito; che mancava specificità e autosufficienza, con omessa indicazione/trascrizione dei documenti e delle prove rilevanti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa delle intimate; è stato dato atto, nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 48 quater r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
La ripartizione delle cause tra sede centrale e sezioni distaccate è un criterio interno di organizzazione dell'ufficio giudiziario e la sua violazione non determina incompetenza del giudice adito.
L'eventuale erronea iscrizione a ruolo va rimediata con trasmissione degli atti al presidente del tribunale per il provvedimento organizzatorio non impugnabile.
I motivi formulati in modo promiscuo o non specifico, senza chiara indicazione del vizio dedotto, sono inammissibili.
Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore
Il ruolo costituisce titolo esecutivo e l'agente della riscossione può agire anche con strumenti cautelari e con le azioni ordinarie a tutela del credito.
Il ricorrente deve indicare e trascrivere in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda la censura, a pena di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dei criteri tabellari di assegnazione tra articolazioni interne dello stesso tribunale non integra incompetenza, ma una mera irregolarità organizzativa rimediabile con un provvedimento interno di riallocazione della causa.
- Nell'azione revocatoria ordinaria il credito può essere anche eventuale o litigioso: non è necessario che sia già definitivamente accertato in sede contenziosa, purché esista una ragione di credito idonea a fondare la legittimazione all'azione.
- Ai fini dell'eventus damni rileva la diminuzione della garanzia patrimoniale o l'aumento della difficoltà di soddisfazione del credito; la valutazione di convenienza economica dell'operazione, se tende a sostituire i beni con partecipazioni societarie più incerte e meno facilmente aggredibili, può integrare il pregiudizio richiesto.
- Le censure di legittimità che si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle prove o del merito sono inammissibili se non si traducono in una puntuale denuncia di specifici vizi processuali o motivazionali.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: gli atti e documenti posti a fondamento della censura devono essere indicati e trascritti in modo tale da consentire il controllo della Corte.
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