Cassazione Civile, Ordinanza n. 29079/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito chirografario derivante dal saldo debitore di un conto corrente bancario. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancanza di data certa del contratto di conto corrente e per insufficienza della documentazione prodotta. In sede di opposizione allo stato passivo, la banca aveva depositato ulteriore documentazione; nel procedimento era poi intervenuta la società cessionaria dei crediti deteriorati. Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo che, in mancanza di data certa del contratto scritto soggetto a forma ad substantiam, le clausole negoziali non fossero opponibili al fallimento; ha però osservato che il rapporto poteva comunque rilevare per il capitale e gli interessi legali, se provati aliunde. In cassazione la banca ha denunciato violazione delle norme su forma, prova e data certa, sostenendo che il tribunale avesse illegittimamente trasformato la data certa in elemento costitutivo del contratto e avesse omesso di valorizzare documenti idonei a dimostrare l’anteriorità del contratto e del rapporto. La cessionaria ha dedotto anche omessa pronuncia sulla propria eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto al saldo risultante dal ricalcolo CTU, assumendo che, nella cessione di crediti, il cessionario succede solo nei crediti e non nelle posizioni passive. Il secondo motivo della cessionaria riproponeva la medesima censura sulla data certa e sull’opponibilità delle condizioni contrattuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ribadito che, quando il contratto bancario è soggetto a forma scritta ad substantiam, la mancanza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere supplita da altre prove per rendere opponibili al fallimento le clausole contrattuali (in particolare quelle economiche). Ha inoltre affermato che la censura relativa alla valutazione dei documenti e alla motivazione del tribunale invadeva il merito, poiché la selezione e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito. Quanto al primo motivo della cessionaria, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse, osservando che il ricalcolo CTU che aveva evidenziato un saldo a credito del correntista non aveva condotto ad alcuna condanna al pagamento, ma solo al rigetto dell’insinuazione della banca; quindi l’eventuale omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della cessionaria era irrilevante nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura endofallimentare. È stato inoltre disposto l’onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplinava l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito la domanda della banca è stata esaminata
ha consentito l’intervento della cessionaria del credito nel giudizio
richiamati per la cessione pro soluto dei crediti cartolarizzati alla società intervenuta
la data certa riguarda l’opponibilità della scrittura ai terzi/fallimento e non può essere supplita, per contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, da prove diverse ai fini delle clausole contrattuali
richiamato tra le norme sulla prova del documento e della scrittura privata
richiamato a sostegno delle doglianze sulla ripartizione dell’onere della prova
richiamato a sostegno delle presunzioni invocate dalla ricorrente
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
il contratto di conto corrente bancario è soggetto a forma scritta ad substantiam
invocati per censurare la valutazione delle prove e dei documenti da parte del tribunale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
parametri di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
invocato dalla cessionaria per lamentare omessa pronuncia
art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
richiamato dalla cessionaria in tema di cessione di rapporti bancari
art. 96, ultimo comma, l.fall.
richiamato per qualificare la decisione come endofallimentare e negare rilievo alla domanda/eccezione prospettata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato la statuizione sull’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In materia di conto corrente bancario soggetto a forma scritta ad substantiam, la prova dell’anteriorità del rapporto rispetto al fallimento non basta, da sola, a rendere opponibili al curatore le clausole economiche contenute in una scrittura priva di data certa.
- La mancanza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto impedisce di opporre al fallimento le pattuizioni negoziali in essa contenute; tale mancanza non può essere supplita da elementi probatori esterni se il contratto è soggetto a forma scritta richiesta dalla legge.
- Nell’accertamento del passivo, la censura che investe la valutazione dei documenti e la loro attendibilità tende a sollecitare un riesame del merito ed è quindi inammissibile in cassazione se non si traduce in un vizio deducibile nei limiti dell’art. 360 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’eventuale ricalcolo del rapporto che faccia emergere un saldo favorevole al correntista non determina, di per sé, una condanna al pagamento o una questione utile alla parte opponente se la domanda proposta riguarda solo l’ammissione del credito al passivo.
- L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del cessionario può risultare priva di interesse se la decisione impugnata si è limitata a rigettare l’insinuazione del credito senza statuire su una domanda di condanna o su una compensazione in senso proprio.
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