Cassazione Civile, Ordinanza n. 27054/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La banca aveva ottenuto dal Tribunale di Udine il decreto ingiuntivo n. 537/2016 per € 159.239,88, oltre interessi e spese, a saldo di un conto corrente assistito da affidamenti, nei confronti della società correntista, della socia accomandataria e di due fideiussori. Gli ingiunti avevano proposto opposizione deducendo, tra l’altro, usurarietà dei tassi, nullità della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni, nonché indeterminatezza delle condizioni economiche. Con sentenza non definitiva del 2018 il Tribunale aveva dichiarato nulle le clausole anatocistiche successive al 1° gennaio 2014 e quelle relative a commissione di massimo scoperto e commissione di disponibilità fondi; dopo consulenza contabile, con sentenza definitiva del 23 maggio 2019 aveva revocato il decreto ingiuntivo, rideterminato il credito in € 113.834,11 e condannato le opponenti al pagamento. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 4 maggio 2022, aveva respinto la contestazione di usura genetica, ritenendo che nel conto corrente il tasso debitore effettivo del 13,93% fosse inferiore alla soglia del 14,28% e che l’eccedenza della CMS sulla propria soglia fosse assorbita dal margine residuo; per le aperture di credito aveva considerato non probanti le simulazioni del CTU, basate su ipotesi di utilizzo non conoscibili alla stipula, e rilevato che i tassi nominali pattuiti erano inferiori alle soglie. Aveva riformato la decisione soltanto sulle spese, ponendo due terzi delle spese di primo grado e di CTU a carico delle opponenti e un terzo a carico della banca, e aveva regolato nello stesso modo le spese d’appello. Le opponenti hanno proposto un unico motivo, articolato in quattro profili: errata interpretazione dei contratti e dei documenti di sintesi/fogli informativi, che avrebbero dovuto concorrere al calcolo del TEG; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione come pacifica della rilevanza contrattuale di tali documenti; errata valutazione della CTU, con specifico riferimento al TEG del 14,283% rispetto alla soglia del 14,280% per l’affidamento del 6 luglio 2005 e alle simulazioni definite teoriche; erronea applicazione del criterio di separata rilevazione della CMS e di confronto con la soglia. Il motivo richiamava inoltre norme civilistiche e penali e disposizioni costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il motivo cumulava censure eterogenee riconducibili ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. senza consentire di identificarle e valutarle separatamente. Le contestazioni motivazionali non individuavano l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo e miravano invece a una nuova valutazione delle prove e della CTU, non consentita in cassazione. La critica all’interpretazione dei documenti contrattuali sollecitava una diversa lettura del materiale negoziale, senza indicare puntualmente i canoni ermeneutici violati e senza trascrivere la parte rilevante degli atti. Anche la dedotta non contestazione delle condizioni contenute nei fogli informativi e nei documenti di sintesi non era specificamente ricostruita quanto agli atti e alle allegazioni processuali, e investiva comunque un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La Corte ha inoltre ritenuto correttamente applicato il criterio di Cass., Sezioni Unite, n. 16303/2018 per i rapporti anteriori all’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008: confronto separato tra TEG e soglia degli interessi e tra CMS e relativa soglia, con possibilità di compensare l’eccedenza della CMS usando il margine residuo sugli interessi. La valutazione secondo cui le simulazioni peritali non dimostravano l’usura originaria perché fondate su ipotesi astratte di utilizzo del credito era un apprezzamento di merito congruamente motivato. I richiami all’art. 131-bis c.p. e agli artt. 24, 41, 101, 102 e 113 Cost. erano privi di autonoma e specifica censura. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di cassazione, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, € 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al qual si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.
Il ricorso è inammissibile quando sovrappone in modo non distinguibile la denuncia di violazione di legge e quella di vizio motivazionale, poiché la prima presuppone i fatti accertati mentre la seconda ne contesta l’accertamento. L’attuale n. 5 riguarda l’omesso esame di uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, non la rivalutazione di questioni o argomentazioni.
artt. 1321, 1322, 1362 e 1370 c.c.
il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale
L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione è censurabile solo indicando specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui la decisione se ne è discostata; non basta proporre una lettura alternativa, purché quella adottata sia plausibile.
nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte
La mancata contestazione specifica può esonerare la parte dall’onere della prova, ma l’esistenza e la portata della non contestazione sono apprezzate dal giudice di merito. In cassazione la relativa valutazione è sindacabile solo nei limiti indicati dalla Corte e il ricorrente deve specificare dove e come il fatto sia stato allegato e ritenuto pacifico.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità
La denuncia di violazione di legge deve indicare la norma, confrontarne il contenuto precettivo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e spiegare puntualmente il contrasto; non può demandare alla Corte l’individuazione esplorativa della regola asseritamente violata.
art. 2-bis del d.l. n. 185/2008
secondo cui, per i rapporti anteriori all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, il controllo dell'usura deve essere effettuato applicata e CMS-soglia, con successiva compensazione dell'eventuale eccedenza della commissione mediante il margine disponibile tra tasso praticato e tasso soglia degli interessi.
Per i rapporti anteriori alla disposizione, la verifica dell’usura confronta separatamente il TEG con la soglia degli interessi e la CMS con la relativa soglia; l’eventuale eccedenza della CMS può essere compensata con il margine disponibile tra tasso praticato e soglia degli interessi.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; la concreta debenza resta soggetta alla verifica dell’amministrazione.
Massime di principio
- È inammissibile un motivo di ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale senza consentirne l’identificazione e l’esame separato; il ricorso non può rimettere alla Corte il compito di ricostruire e classificare le doglianze.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori o di argomentazioni, né il dissenso dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L’interpretazione degli atti negoziali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La censura in cassazione richiede la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati, del passaggio contrattuale rilevante e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre un’interpretazione alternativa plausibile.
- La valutazione dell’esistenza e della portata della non contestazione di fatti allegati dalle parti spetta al giudice di merito. Chi la deduce in cassazione deve indicare specificamente gli atti in cui il fatto è stato allegato e le sedi in cui è stato provato o ritenuto pacifico.
- Per i rapporti bancari anteriori all’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, la verifica dell’usura richiede il confronto separato tra TEG e soglia degli interessi e tra CMS e relativa soglia; l’eventuale eccedenza della CMS può essere compensata con il margine residuo tra il tasso praticato e la soglia degli interessi.
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