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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30990/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a un socio di società di persone per l'anno d'imposta 2013, con imputazione per trasparenza di redditi di capitale/utile extracontabile asseritamente accertati in capo alla società, cancellata dal registro delle imprese nel 2013. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'atto societario presupposto fosse illegittimo o addirittura inesistente perché notificato a società già estinta e prima della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 175 del 2014; da ciò deriverebbe l'illegittimità dell'avviso consequenziale notificato al socio. La sentenza di merito aveva però ritenuto irrilevanti le vicende della cancellazione della società e della regolarità della notifica dell'atto societario, osservando inoltre che il socio non aveva dedotto questioni sull'effettivo percepimento del reddito. Nel ricorso per cassazione si deduce violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 2495 c.c. e degli artt. 138 e ss. c.p.c., insistendo sulla illegittimità derivata dell'avviso notificato al socio. In memoria è stata inoltre prodotta una decisione passata in giudicato che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso societario proposta dall'ente estinto per difetto di legittimazione. La Corte di cassazione, rilevato d'ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della pretesa fiscale né la questione dell'inesistenza/nullità dell'avviso societario, perché ha rilevato d'ufficio che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soci della società di persone, in una controversia avente a oggetto un accertamento unitario con imputazione per trasparenza. Ha quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio e ha rimesso le parti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    viene richiamato quale base dell'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla società di persone ai soci

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell'impugnazione dell'atto consequenziale e la deducibilità dei vizi degli atti presupposti

  • art. 2495 c.c.

    è invocato dal ricorrente in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese

  • artt. 138 e ss. c.p.c.

    sono richiamati dal ricorrente in tema di notificazione degli atti processuali e amministrativi

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    è applicato dalla Corte quale norma sull'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario

  • art. 5 TUIR

    la Corte lo richiama per affermare l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione del reddito ai soci

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento e l'imputazione automatica del reddito ai soci determinano un litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali.
  • Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo tributario.
  • Quando la controversia non riguarda questioni personali del singolo socio, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, non potendo decidere la causa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
  • La rilevazione di un eventuale vizio dell'atto presupposto non consente di superare il necessario contraddittorio unitario quando l'oggetto del giudizio resta l'accertamento del reddito societario e la sua trasparente imputazione ai soci.
  • La declaratoria di difetto di legittimazione dell'ente estinto ad impugnare l'atto societario non equivale, di per sé, ad annullamento nel merito della pretesa fiscale, e non elimina il problema processuale del litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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