Cassazione Civile, Ordinanza n. 25018/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011 con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito della società, recuperando a tassazione maggiori IRES, IVA e IRAP. Il recupero riguardava somme corrisposte a società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, inizialmente qualificate dalla contribuente come spese di sponsorizzazione ma riqualificate dall’Amministrazione come erogazioni liberali indeducibili ex art. 100 TUIR. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello della società, ritenendo che si trattasse di spese di pubblicità deducibili ex art. 109 TUIR, in quanto inerenti e potenzialmente idonee a incrementare i ricavi, senza necessità di dimostrare un aumento aritmetico dei ricavi o che la pubblicità fosse rivolta a un pubblico non riservato. In Cassazione l’Agenzia ha proposto ricorso denunciando la violazione degli artt. 100 e 109 TUIR. Successivamente, però, la società resistente ha depositato istanza di estinzione, allegando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla l. n. 197 del 2022 e di avere effettuato il pagamento dovuto in unica soluzione, con produzione della relativa documentazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e la cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita dalla contribuente mediante la procedura agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 e che risultava documentato il pagamento delle somme dovute. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. Ha escluso, infine, l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 100 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come base della riqualificazione operata dall'Ufficio delle somme come erogazioni liberali indeducibili
richiamato dalla CTR come norma che consente la deducibilità delle spese inerenti e di pubblicità; evocato dall'Agenzia nel ricorso per contestare tale ricostruzione
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite...
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti mediante pagamento dell'importo dovuto; il deposito della prova del pagamento determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Le controversie definibili non sono sospese... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
disciplina la sospensione del processo e l'onere di deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, quale norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la sua applicabilità è esclusa quando la pronuncia è di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023
richiamato quale modifica dell'art. 1, comma 186, l. n. 197/2022
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando è tempestivamente richiesta dalla parte legittimata e accompagnata dal pagamento dell'importo dovuto, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
- Nei giudizi tributari estinti per adesione a una definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- L'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, poiché la norma ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
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