Sentenza del 06/12/2022 n. 1418 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2015 relativi a una pluralità di aree autostradali e fabbricati, sostenendo che tali aree dovessero essere considerate di vocazione demaniale o comunque non imponibili in quanto funzionali all'opera autostradale gestita in regime di concessione. Il Comune aveva annullato, nel reclamo-mediazione, gli atti relativi ai fabbricati ma manteneva l'accertamento rispetto alle aree; l'oggetto della controversia in sede di giudizio era quindi l'assoggettabilità a IMU delle aree (spesso risultanti catastalmente come terreni con reddito dominicale).
La decisione
La Commissione di grado d'appello ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado che aveva favorevole la società. Il giudice d'appello ha ritenuto prevalente il criterio della classificazione catastale e della correlazione dell'imposta al valore catastale: avendo i terreni risultanze catastali con reddito dominicale, essi sono assoggettati a IMU; spettava alla società richiedere il riaccatastamento o la rettifica catastale presso l'Ufficio Territorio anziché impugnare l'avviso IMU per contestare la qualificazione catastale. Di conseguenza il ricorso della società è stato respinto e la stessa è stata condannata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di reclamo-mediazione: il Comune ha utilizzato tale procedura per annullare gli atti relativi ai fabbricati ma non per le aree, ridimensionando la controversia giudiziale alle sole aree.
art. 11, comma 5, D.L. n. 216/2011 (conv. L.14/2012)
Norma richiamata per affermare che la società concessionaria gestisce per conto dello Stato le aree autostradali; la società sosteneva che ciò giustificasse natura demaniale delle aree.
art. 9 D.lgs. n. 23/2011 (comma 1 e comma 8)
Disciplina l'ambito soggettivo dell'IMU indicando che sono soggetti passivi i proprietari di immobili, inclusi i terreni. Il giudice d'appello ha evidenziato che l'IMU è "catastalizzata", ossia correlata alle risultanze catastali (rendita/reddito dominicale); il comma 8 conferma l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane delimitate, quindi l'esenzione è applicabile solo nei casi previsti e non agli incolti in generale.
art. 13 del d.l. n. 201/2011 (conv. L.214/2011)
Richiamo normativo che rinvia alle definizioni di art. 9 d.lgs. 23/2011. Il tribunale ha ritenuto che le definizioni richiamate non esonerano dall'applicare la classificazione catastale vigente per la determinazione dell'imposta.
Richiamato indirettamente per il requisito della destinazione all'esercizio delle attività agricole necessario per qualificare un terreno come agricolo; nel caso di specie tale condizione non era verificata.
Circolare Agenzia delle Entrate 11 marzo 2013, n. 5/E
Interpretazione amministrativa che tende a ritenere imponibili i terreni c.d. incolti ai fini IMU; citata dalle parti ma il giudice di appello ha dato prevalenza al dato catastale oggettivo rispetto alle interpretazioni amministrative quando la qualificazione catastale è invariata.
Nota IFEL 3 gennaio 2013
Parere che sostiene l'assoggettabilità dei terreni incolti all'IMU; usato in causa dalle parti a supporto dell'imponibilità, ma il punto decisivo per la Corte è stato la rendita catastale esistente.
Giurisprudenza di Cassazione (es. sent. 09/03/2018 n. 57691; 19/11/2021 n. 354742)
La giurisprudenza richiamata valorizza la classificazione catastale come riferimento oggettivo per l'imposizione e la sua modificabilità attraverso le procedure catastali competenti; in linea con il principio applicato dal giudice d'appello che la contestazione della rendita spetta all'Ufficio Territorio.
Massime di principio
- Per l'IMU il dato decisivo spesso è la classificazione catastale e la rendita/reddito dominicale risultante in catasto: se il cespite figura con dati catastali imponibili, l'ente può calcolare l'imposta su tale base.
- Il contribuente che ritenga erronea la qualificazione catastale deve promuovere la procedura di rettifica o riaccatastamento presso l'Ufficio Territorio (Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate) e non limitarsi a contestare l'avviso IMU; la mancata iniziativa catastale rende difficoltosa la riforma dell'accertamento IMU.
- L'esenzione per terreni agricoli in aree montane è normativa e di ambito ristretto; non ogni terreno incolto o area di rispetto è automaticamente esente: occorre verificare requisiti oggettivi di legge.
- La destinazione funzionale dell'area (es. aree acquisite per opere pubbliche o gestite in concessione) può influire sulla qualificazione giuridica del bene (eventuale demanio), ma tale carattere deve essere documentalmente e formalmente riconosciuto oppure risultare da atti che modificano la situazione catastale o lo stato giuridico del bene.
- Gli orientamenti amministrativi (circolari, note IFEL, risposte parlamentari) possono orientare l'interpretazione ma non sostituiscono la necessità di un'adeguata annotazione/variazione catastale per incidere sulla base imponibile.
- In giudizio d'appello il Collegio dà spesso rilievo alla certezza del gettito comunale e alla necessità che l'ente utilizzi le risultanze catastali per la determinazione dell'imposta; contestazioni sulla rendita devono essere precedute o accompagnate da attività presso l'ufficio catastale competente.
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