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Sentenza

Sentenza del 06/12/2022 n. 735 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza emendabile anche in sede contenziosa - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto lappello dellAgenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado: il contribuente ha diritto a far valere in sede contenziosa l'esistenza del credito maturato nellanno per il quale la dichiarazione è omessa, producendo idonea documentazione; di conseguenza limposta iscritta a ruolo è stata elisa e non sono dovuti gli interessi e le sanzioni relativi a quella ripresa. Le spese sono compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per il disconoscimento della detraibilità di un credito IRPEF relativo al 2014, ritenuto non riconoscibile dallUfficio perché la dichiarazione del 2014 era stata presentata oltre i 90 giorni (quindi considerata omessa) e il contribuente aveva riportato quel credito nella dichiarazione del 2015.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 53

    Principio di capacita contributiva quale riferimento generale che giustifica l'emendabilità degli errori nelle dichiarazioni fiscali e la tutela del contribuente.

  • d.P.R. n. 322/1998, art. 2, commi 7, 8 e 8-bis

    art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998

    Stabilisce i termini e le regole per considerare omessa la dichiarazione (ritardo superiore a 90 giorni) e disciplina la possibilita della dichiarazione integrativa per emendare errori o omissioni, con limiti temporali diversi a seconda che lemenda sia in danno o a vantaggio del contribuente.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 43 e art. 36-bis

    art. 43 e art. 36-bis, d.P.R. 600/1973

    Art. 43 orienta sui termini per integrazioni/adempimenti dichiarativi; art. 36-bis disciplina il recupero d'ufficio da parte dellAmministrazione a seguito di controlli e liquidazioni automatiche.

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Fissa il termine (quarantotto mesi) entro cui il contribuente puo chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    art. 54-bis, d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata in rapporto al recupero dellIVA e alla possibilità per lAmministrazione di recuperare crediti IVA analogamente a quanto previsto per le imposte dirette, con alcune differenze di disciplina e di prova.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 13

    Riguarda sanzioni e interessi: se la ripresa ai fini IRPEF risulta illegittima, anche le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi devono essere elise.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 261

    art. 261, Direttiva 2006/112/CE

    Richiamata nella motivazione per distinguere la disciplina e la prova del credito IVA (più agevolmente dimostrabile) rispetto ai crediti IRPEF/IRES.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi e' una dichiarazione di scienza: errori o omissioni possono essere emendati con dichiarazione integrativa entro i termini di legge o con la richiesta di rimborso entro 48 mesi, ma il contribuente puo anche opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell'Amministrazione.
  • Se lAmministrazione non contesta specificamente l'esistenza di un credito risultante da un periodo per il quale la dichiarazione e' omessa, il contribuente puo dimostrarne l'effettiva esistenza in giudizio producendo documentazione e ottenere l'elisione dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni.
  • In presenza di dichiarazione omessa (presentata oltre 90 giorni) la via amministrativa del rimborso resta un'opzione consigliabile; tuttavia il processo tributario e' il luogo in cui il contribuente puo far valere diritti sostanziali nati dalla legge, anche se non dichiarati correttamente.
  • Il giudice tributario puo accogliere la prova del credito in sede di opposizione a una cartella derivante da controllo automatizzato, ma non e' funzione del giudice introdurre una nuova e contrapposta richiesta di rimborso oltre l'oggetto del gravame; e' quindi importante limitare e ben documentare la domanda difensiva.
  • Per evitare rischi interpretativi e contenziosi e' buona prassi: conservare e produrre tutta la documentazione contabile e previdenziale (ritenute, versamenti, certificazioni INPS ecc.), valutare l'integrazione dichiarativa nei termini e/ o la richiesta di rimborso quando possibile, e, in caso di cartella, contestare tempestivamente in giudizio allegando prove dell'effettiva esistenza del credito.
  • L'orientamento giurisprudenziale non e' totalmente pacifico: esistono precedenti contrari che ritengono non riconoscibile in giudizio il credito riportato in una dichiarazione successiva se la dichiarazione originaria e' omessa; pertanto ogni caso richiede verifica fattuale e strategia processuale calibrata.

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