Sentenza del 06/12/2022 n. 3801 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Accertamento - Rivalutazione - Imposta sostitutiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione sulla possibilità di iscrivere fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione e sul relativo trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP: in particolare se e quando il maggior valore può produrre effetti fiscali (ammortamenti/deduzioni) e quale sia l'operatività dell'imposta sostitutiva prevista (misura, calcolo e computo in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione).
La decisione
La decisione ha riconosciuto che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione può essere preso in considerazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione, purché venga versata l'imposta sostitutiva prevista. L'imposta sostitutiva è stata determinata nella misura del 10% per gli immobili ammortizzabili e del 7% per gli immobili non ammortizzabili; tale importo deve essere computato in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Sono stati quindi ammessi gli effetti fiscali differiti della rivalutazione a fronte dell'assolvimento dell'imposta sostitutiva secondo le percentuali indicate.
Norme richiamate
Norme sulla rivalutazione dei beni e imposta sostitutiva
La norma è stata interpretata nel senso che il maggior valore risultante dalla rivalutazione non produce effetti fiscali immediati, ma può essere rilevato ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo, condizionatamente al versamento di un'imposta sostitutiva calcolata con le aliquote indicate e da dedursi dal saldo attivo della rivalutazione.
Massime di principio
- La rivalutazione del valore dei beni non genera automaticamente effetti ai fini reddituali e per l'IRAP: gli effetti fiscali sono differiti e subordinati a condizioni formali e al versamento dell'imposta sostitutiva prevista.
- Per gli immobili ammortizzabili la misura dell'imposta sostitutiva è più alta (10%) rispetto agli immobili non ammortizzabili (7%); tali importi vanno scalati dal saldo attivo della rivalutazione.
- Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo a quello di esecuzione della rivalutazione: pertanto la pianificazione fiscale deve tenere conto di tale decorrenza per ammortamenti e deduzioni.
- E' necessario documentare correttamente la rivalutazione e il relativo pagamento dell'imposta sostitutiva per poter opporre la rilevanza fiscale del maggior valore in eventuali contestazioni con l'Amministrazione finanziaria.
- In situazioni analoghe verificare sempre l'applicabilità di eventuali addizionali e l'impatto sul bilancio (riduzione del saldo attivo della rivalutazione) e sulla base imponibile delle imposte regionali o locali.
- Se l'Amministrazione contesta la rilevanza fiscale della rivalutazione, il contribuente può ottenere riconoscimento se dimostra il corretto adempimento delle condizioni poste dalla norma (versamento imposta sostitutiva e rispetto della tempistica).
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