Sentenza del 06/12/2022 n. 917 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Contributo unificato tributario - ONLUS - esenzione - termine atti - atti giudiziari - Convenzione di Aarhus
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ONLUS contestava l'invito a pagamento del contributo unificato relativo ai ricorsi promossi al TAR Liguria, sostenendo che, ai sensi dell'art. 27-bis, Tab. B, d.P.R. 642/1972 (esenzione dall'imposta di bollo per gli atti posti in essere dalle ONLUS) e dell'art. 10 d.P.R. 115/2002 (processi esenti dal contributo se esenti dal bollo), i ricorsi finalizzati alla tutela di interessi ambientali dovessero essere esenti dal contributo unificato. L'Ufficio ha opposto l'orientamento della Corte di Cassazione (incl. SS.UU.) che interpreta il termine "atti" in senso restrittivo (solo atti amministrativi) e nega l'esenzione per gli atti giudiziari.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria della Liguria ha accolto gli appelli riuniti della ONLUS. Il Collegio ha ritenuto che, per le associazioni riconosciute che tutelano l'ambiente, l'interpretazione delle norme interne debba essere conforme alla Convenzione di Aarhus (ratificata con L. n. 108/2001) e alle direttive UE pertinenti, che impongono adeguato riconoscimento e sostegno all'accesso alla giustizia per le organizzazioni ambientaliste. In tale prospettiva il termine "atti" di cui all'art. 27-bis va inteso comprensivo anche degli atti giudiziari (ricorsi) promossi per la difesa di interessi collettivi ambientali, con conseguente esenzione dal contributo unificato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27-bis, Tabella B, d.P.R. 642/1972
esenzione totale dall'imposta per "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie ... posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)"
La Corte territoriale interpreta il termine "atti" in senso estensivo, includendo anche gli atti giudiziari quando l'ONLUS è riconosciuta e agisce per la tutela di interessi collettivi ambientali; tale lettura è dettata dalla necessità di conformità con obblighi internazionali/UE (Aarhus).
art. 10, d.P.R. 115/2002
"Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa ... dall'imposta di bollo"
Letto congiuntamente all'art. 27-bis, secondo il Collegio esclude il contributo unificato per i processi che rientrano nell'esenzione dal bollo prevista per le ONLUS ambientali; l'art. 10 va interpretato in modo conforme agli obblighi derivanti dall'Aarhus e dalle direttive UE.
Legge n. 108/2001 (ratifica Convenzione di Aarhus)
La ratifica vincola l'interpretazione del diritto interno: gli Stati devono garantire adeguato riconoscimento e sostegno alle organizzazioni che promuovono la tutela ambientale, anche in termini di accesso alla giustizia (procedimenti non eccessivamente onerosi o gratuiti).
Direttiva 2003/4/CE e Direttiva 2003/35/CE
Fonti europee richiamate per sostenere che l'accesso alla giustizia e l'effettività della tutela ambientale richiedono che i costi giudiziari non risultino proibitivi per le organizzazioni ambientaliste; servono a giustificare un'interpretazione estensiva delle esenzioni sul contributo.
Cass. Civ. SS.UU. 15 aprile 2021, n. 10014
La Suprema Corte a sezioni unite ha affermato l'orientamento restrittivo: le ONLUS non sono esenti dal contributo unificato e il termine "atti" non comprende gli atti processuali; le agevolazioni tributarie vanno interpretate restrittivamente. Il Collegio di merito, tuttavia, distingue questo precedente alla luce degli obblighi derivanti dall'Aarhus per le ONLUS ambientali.
Massime di principio
- Se l'ente privato è una ONLUS riconosciuta e agisce per la tutela di interessi collettivi ambientali (es. associazioni ambientaliste riconosciute), è possibile sostenere che l'esenzione dall'imposta di bollo (art. 27-bis) e la conseguente esenzione dal contributo unificato (art. 10 DPR 115/2002) si estendano anche agli atti giudiziari, alla luce della Convenzione di Aarhus (L.108/2001) e delle direttive UE che tutelano l'accesso alla giustizia ambientale.
- La giurisprudenza è contrastante: la Corte di Cassazione (incl. SS.UU.) tende a un'interpretazione restrittiva escludendo l'esenzione per atti processuali; molte CTR invece, richiamando l'Aarhus, adottano un'interpretazione estensiva per le ONLUS ambientaliste. Di conseguenza bisogna valutare il rischio di contrasto giurisprudenziale e la probabilità di impugnazione.
- Per massimizzare le chance di ottenere l'esenzione, il ricorrente dovrebbe documentare il riconoscimento ufficiale come organizzazione ambientalista (es. decreto ministeriale), dimostrare che l'azione giudiziaria tutela un interesse collettivo ambientale e richiamare espressamente la Convenzione di Aarhus e le direttive UE rilevanti.
- In casi non riconducibili alla tutela ambientale (ONLUS con finalità diverse), l'orientamento prevalente dei giudici superiori sfavorevole all'esenzione rende l'argomentazione meno probabile: in tali ipotesi è concreto il rischio di dover pagare il contributo e di soccombere in appello per ragioni di stretta interpretazione delle agevolazioni tributarie.
- Quando la questione è soggetta a contrasto fra giurisdizioni, può essere utile prospettare questioni pregiudiziali europee o costituzionali (es. art. 47 Carta UE, obblighi Aarhus) e predisporre motivazione volta alla disapplicazione del diritto interno incompatibile con norme UE/ratificate; tuttavia la via è complessa e l'esito non certo, considerata la giurisprudenza di legittimità.
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