Sentenza del 06/12/2022 n. 3792 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Irap - Concessionario della P.A. - Cuneo fiscale - Sgravi - Non spettano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento integrativo n. xxxxxx/2017 relativo all'IRAP/IRES/IVA 2011: nel 2008 aveva dichiarato una plusvalenza e optato per la rateizzazione in 5 anni, ma non aveva portato a tassazione la rata 2011 (euro 246.754). La società aveva già ricevuto un precedente avviso (xxxxxx/2015) per la stessa annualità ma relativo a redditi da locazione non dichiarati. L'appellante deduceva violazione dell'art. 41 D.P.R. 600/1973 sostenendo che l'integrazione dell'accertamento è ammessa solo se fondata su elementi nuovi non conosciuti e non conoscibili dall'Amministrazione al momento del primo avviso e che l'ufficio già disponeva dei dati.
La decisione
La Corte regionale ha respinto l'appello confermando la sentenza della CTP. Ha ritenuto che l'Agenzia potesse validamente emettere l'avviso integrativo sulla base di sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile non noti al momento del primo avviso. La Corte ha sottolineato che i due avvisi avevano oggetti diversi (uno sul reddito di locazione, l'altro sul rateo della plusvalenza 2008) e non risultava che l'ufficio fosse già a conoscenza dei nuovi elementi al momento del primo accertamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.200,00 oltre accessori).
Norme richiamate
"fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte"
La norma consente l'integrazione dell'accertamento quando l'Amministrazione abbia acquisito nuovi elementi; la Corte richiede che tali elementi siano effettivamente sopravvenuti alla conoscenza dell'ufficio e non semplicemente una diversa valutazione di dati già disponibili. L'avviso deve indicare i nuovi elementi e le fonti della conoscenza.
giurisprudenza: Cass. ord. n. 29723/2020
Secondo la giurisprudenza richiamata, l'Agenzia può validamente emettere un avviso integrativo se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile che erano ignoti all'epoca dell'avviso originario; la Corte regionale applica questo principio al caso concreto.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può emettere avvisi di accertamento integrativi se ha acquisito elementi nuovi e sopravvenuti rispetto al primo accertamento; non è sufficiente una diversa interpretazione di documenti già in suo possesso.
- Il contribuente deve provare che l'ufficio era già in possesso degli stessi elementi al momento dell'avviso originario per contestare la validità dell'integrativo; l'onere della prova grava sul ricorrente.
- Se gli avvisi riguardano oggetti diversi (es. redditi da locazione vs. rateo di una plusvalenza), ciò costituisce indizio favorevole alla legittimità dell'avviso integrativo.
- L'avviso integrativo deve indicare specificamente i nuovi elementi e le fonti della loro conoscenza, pena la nullità formale dell'atto (obbligo previsto dall'art. 41 DPR 600/1973).
- La scoperta di 'indici di ricchezza' non necessariamente richiede nuovi documenti formali: può trattarsi di fatti o dati che consentono di ricostruire la capacità contributiva ma che erano rimasti ignoti all'ente al momento del primo accertamento.
- In situazioni analoghe è prudente per il contribuente documentare e dimostrare tempestivamente che le informazioni contestate erano già disponibili all'Amministrazione o che l'integrativo non segnala elementi effettivamente nuovi.
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