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Sentenza

Sentenza del 06/12/2022 n. 3793 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

- Processo - Sentenza - Spese di lite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia incentrata sull'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. in materia di spese di lite: quale ampiezza ha la discrezionalità del giudice nel compensare le spese o, in caso di contumacia, nel lasciarle integralmente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa? Si discute in particolare se le "gravi ed eccezionali ragioni" richiamate dall'art. 92 siano ancora circoscritte ai casi tradizionali (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza) oppure se possano avere portata più ampia.

La decisione

La sentenza ha affermato che l'art. 92 c.p.c. attribuisce al giudice una più ampia discrezionalità nella valutazione delle "gravi ed eccezionali ragioni": tali ragioni non sono più limitate esclusivamente ai casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Ne consegue che il giudice può compensare le spese o, in caso di contumacia, lasciare le spese a carico della parte perfettamente vittoriosa solo quando effettivamente ritenga sussistenti gravi ed eccezionali motivi, valutati caso per caso. Il testo della sentenza a disposizione non riporta i nominativi delle parti né indica un esito processuale specifico attribuibile a una delle parti.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    L'art. 92 conferisce al giudice la facoltà di compensare le spese o, in presenza di contumacia, di lasciarle integralmente a carico della parte vittoriosa quando ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni"; la sentenza interpreta tali "gravi ed eccezionali ragioni" in senso ampio, non più vincolato alle categorie tradizionali richiamate dal legislatore precedente.

Massime di principio

  • La discrezionalità del giudice nella ripartizione delle spese ex art. 92 c.p.c. è ampia e valutabile caso per caso; non esiste un obbligo automatico di applicare le sole categorie tradizionali.
  • La contumacia non comporta automaticamente che tutte le spese siano poste a carico della parte vittoriosa: è necessaria la presenza di "gravi ed eccezionali ragioni" che il giudice deve motivare.
  • Il fatto di aver ottenuto l'accoglimento della domanda non garantisce automaticamente l'esenzione dall'onere delle spese: il giudice può comunque disporre la compensazione o addebitare le spese al vincitore se ravvisa ragioni straordinarie.
  • Per tutelarsi, le parti dovrebbero dedurre e documentare eventuali "gravi ed eccezionali" elementi (es. comportamento processuale particolarmente censurabile dell'opponente, ragioni di particolare difficoltà o incertezza della questione) se interessate a ottenere o evitare la compensazione delle spese.
  • Nei casi di contumacia, il giudice è chiamato a bilanciare il principio della responsabilità della parte assente con il principio di equità processuale; dunque le decisioni sulle spese richiedono motivazione puntuale.

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