Sentenza del 20/05/2024 n. 13975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative al 2007, emesso nei confronti di B.B., esercente un phone center. L’Ufficio contestava che il contribuente avesse acquistato traffico telefonico direttamente dal fornitore, facendo figurare nelle fatture un intermediario estero (una società filippina), così beneficiando della mancata applicazione dell’IVA e occultando maggiori ricavi. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Lazio, con sentenza n. 1846/37/17 del 4 aprile 2017, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non documentata la simulazione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sull’accertamento presuntivo e sull’onere della prova, sostenendo che non era necessaria una prova certa dell’interposizione e che, una volta presentate presunzioni gravi, precise e concordanti, spettava al contribuente fornire prova contraria. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente del secondo. Ha stabilito che la CTR avrebbe dovuto valutare, singolarmente e nel loro insieme, gli indizi addotti dall’Ufficio — tra cui la mancata attività nel settore telefonico della società filippina, l’assenza di una stabile organizzazione in Italia e il rapporto di coniugio tra B.B. e il legale rappresentante della società — invece di esigere ulteriori documenti o una prova certa dell’interposizione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definitivamente accertata la fondatezza della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Analogamente, nel caso in cui venga contestata l'interposizione di un terzo soggetto ai sensi dell' art. 37 , terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 , l'Ufficio - indipendentemente dalla circostanza che l'interposizione sia fittizia o reale - può imputare al soggetto interponente i redditi della persona interposta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
L’interposizione, sia reale sia fittizia, può essere accertata e i redditi imputati all’interponente sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; non occorre una prova documentale certa dell’interposizione.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La decisione ricomprende l’accertamento delle imposte dirette tra quelli che possono fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Art. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l’accertamento IVA è ammesso il ricorso a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; l’Amministrazione non deve fornire una prova certa dell’evasione.
Art. 2697, comma 2, del codice civile
Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ.
Quando l’Amministrazione presenta presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Il giudice deve prima valutare gli elementi presuntivi dell’Ufficio, individualmente e complessivamente, e solo se li reputa adeguati deve esaminare la prova contraria.
Artt. 2727 e 2729 del codice civile
Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ.
Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento se presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il giudice deve motivare la valutazione complessiva degli indizi prima di passare all’esame della prova contraria.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile
La Corte ha esaminato il primo motivo come censura di violazione di legge e il secondo come denuncia di nullità per contraddittorietà della motivazione; il secondo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari l’Amministrazione può provare evasione o interposizione mediante presunzioni semplici, senza dover produrre una prova documentale certa, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Il giudice deve esaminare gli indizi dell’Ufficio sia singolarmente sia nel loro insieme e spiegare in motivazione perché li ritenga sufficienti o insufficienti; non può eludere questa valutazione chiedendo soltanto ulteriore documentazione.
- Se il giudice ritiene che le presunzioni dell’Amministrazione abbiano i requisiti richiesti, l’onere passa al contribuente, che deve fornire prova contraria. La ripartizione dell’onere probatorio non implica però che ogni contestazione dell’Ufficio sia automaticamente fondata.
- La cassazione con rinvio per errore nella valutazione del metodo probatorio non definisce nel merito l’esistenza dell’evasione o dell’interposizione: il giudice di rinvio deve svolgere la valutazione degli indizi e poi, se del caso, esaminare le prove contrarie.
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