Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorre contro la sentenza del 15 aprile 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale. Nell’abitazione dell’imputato era stata rinvenuta, occultata in un’intercapedine in cartongesso realizzata dietro un mobile per televisione, una pistola Kimar mod. 85 Auto, originariamente a salve e trasformata in arma comune da sparo funzionante mediante la sostituzione della canna con un controfilato metallico forato artigianale; l’arma era munita di sei proiettili. Erano inoltre stati rinvenuti trentaquattro proiettili detenuti senza denuncia. La condanna riguardava la detenzione dell’arma clandestina, la ricettazione dell’arma e la detenzione non denunciata delle munizioni; riconosciuta la continuazione, escluse le contestate recidive e concesse le attenuanti generiche, era stata inflitta la pena di due anni e sette mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa. Con il primo motivo la difesa ha contestato la ricettazione, sostenendo che mancasse il fine di profitto e richiamando il fatto che l’imputato non aveva portato con sé l’arma quando si era recato a Campomarino. Con il secondo ha lamentato motivazione apparente e illogica circa l’attribuzione all’imputato della disponibilità dell’arma: non era nota l’epoca di realizzazione dell’intercapedine né se essa fosse preesistente all’acquisto dell’abitazione, non era accertato se altri potessero accedervi e sarebbe stato valutato erroneamente l’atteggiamento della figlia durante la perquisizione. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’obbligo motivazionale e dell’art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che non fossero adeguatamente illustrati i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto la censura sulla ricettazione, osservando che il fine di profitto contestato era stato valutato dalla Corte territoriale in modo conforme ai principi giurisprudenziali richiamati e che le deduzioni difensive non offrivano elementi contrari idonei a scalfire tale conclusione. Il secondo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, estranea al sindacato di legittimità; la motivazione della sentenza d’appello sull’attribuzione all’imputato dell’esclusiva disponibilità dell’arma è stata giudicata logica e congrua, e la regola per cui la mera coabitazione non prova il concorso nella detenzione non era decisiva in assenza di una certa attribuzione della disponibilità a un altro familiare. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di correlazione apprezzabile con le ragioni della decisione impugnata. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma

    La Corte richiama il principio secondo cui il possesso di un’arma clandestina, quando le circostanze evidenzino il proposito di occultarla e la consapevolezza della provenienza illecita, può fondare la prova della ricettazione in mancanza di elementi contrari. Il ricorso non ha fornito elementi idonei a superare la conclusione dei giudici di merito.

  • art. 23, commi 1 e 3, legge 10 aprile 1975, n. 110

    Tale arma si trovava al momento occultata all'interno di una intercapedine in cartongesso, ricavata dietro un mobile per televisione; la pistola era originariamente a salve, ma risultava trasformata in un'arma comune da sparo funzionante, grazie alla sostituzione della canna con un controfilato metallico forato, di forma cilindrica e manifattura artigianale.

    La norma è riferita alla detenzione dell’arma clandestina rinvenuta nell’abitazione, dopo la trasformazione da pistola a salve in arma comune da sparo funzionante. Il ricorso non ha specificamente contestato la qualificazione giuridica di tale detenzione.

  • art. 3 legge 10 aprile 1975, n. 110

    Tale arma si trovava al momento occultata all'interno di una intercapedine in cartongesso, ricavata dietro un mobile per televisione; la pistola era originariamente a salve, ma risultava trasformata in un'arma comune da sparo funzionante, grazie alla sostituzione della canna con un controfilato metallico forato, di forma cilindrica e manifattura artigianale.

    La disposizione è richiamata in relazione all’alterazione della pistola a salve mediante sostituzione della canna, che ne aveva determinato la trasformazione in un’arma comune da sparo funzionante. La Corte non sviluppa una distinta interpretazione della norma.

  • art. 697 c.p.

    Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in composizione collegiale, che aveva dichiarato Sandro Scarano colpevole dei reati: - ex art. 23 commi 1 e 3 legge 10 aprile 1975) n. 110, per aver detenuto presso la sua abitazione, all'interno di una intercapedine ricavata al piano sottostante la parte alta, una pistola marca Kimar mod. 85 Auto, in origine cal. 8MMKNAL, a salve, oggetto del delitto di alterazione, ex art. 3 legge 110 del 1975, delle caratteristiche meccaniche, con conseguente aumento della potenzialità di offesa, mediante sostituzione della canna con controfilato metallico forato di forma cilindrica di manifattura artigianale, munita di sei proiettili, da ritenersi clandestina in quanto oggetto del suddetto reato; - ex art. 648 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto per sé, acquistava, riceveva e occultava la pistola clandestina suddetta; - ex art. 697 cod. pen., perché deteneva presso la sua abitazione trentaquattro proiettili, senza averne fatto denuncia all'autorità

    La norma è applicata alla detenzione, presso l’abitazione, di trentaquattro proiettili senza averne fatto denuncia all’autorità. La sentenza non formula una distinta interpretazione della fattispecie.

  • art. 606 c.p.p.

    Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

    Il ricorso per cassazione non consente di sostituire alla valutazione probatoria del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti; sono sindacabili soltanto i vizi riconducibili ai motivi tassativamente previsti.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Con il terzo motivo, la difesa deduce un generico vizio della motivazione, lamentando che la sentenza di appello non abbia adeguatamente argomentato in ordine ai requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi sui quali si fonda l'affermazione di colpevolezza.

    La disposizione è richiamata con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e priva di un’apprezzabile correlazione con la motivazione impugnata.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Ricorre per cassazione Sandro Scarano, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Clemente, articolando tre motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per delimitare l’esposizione dei motivi entro i limiti necessari alla motivazione; non fonda un principio sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • La consapevole disponibilità di un’arma clandestina, accompagnata da circostanze che ne rivelino l’occultamento e la provenienza illecita, può integrare prova della ricettazione in assenza di elementi contrari; la nozione di profitto non è limitata al lucro patrimoniale.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti presentando come vizi di motivazione mere contestazioni della valutazione operata dal giudice di merito.
  • La mera coabitazione con chi detiene illegittimamente un’arma non basta, da sola, a fondare il concorso nella detenzione; il principio presuppone tuttavia che la disponibilità dell’arma sia attribuibile con certezza a un altro coabitante.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente la valutazione degli indizi senza indicare in modo specifico le ragioni per cui la motivazione della sentenza sarebbe censurabile e senza confrontarsi con essa.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiRicettazioneImpugnazioniProve
RamiArmiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.