Cassazione Civile, Ordinanza n. 20909/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una società, già vittoriosa in un precedente giudizio contro un proprietario per l'arretramento di un manufatto realizzato in violazione delle distanze legali e per il pagamento delle spese processuali. Dopo la notifica del precetto, il debitore aveva donato in nuda proprietà l'immobile ai figli. La società ha quindi agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace la donazione, deducendo che l'atto fosse stato compiuto in frode ai creditori, sia per sottrarre patrimonio alla riscossione del credito pecuniario, sia per rendere più difficile l'esecuzione dell'obbligo di facere. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non tutelabile con l'azione pauliana l'obbligazione di facere e sufficiente, per il credito pecuniario, il patrimonio residuo del debitore. La Corte d'appello ha confermato, ma ha rideterminato le spese di lite. I ricorrenti principali e successivi incidentali hanno impugnato la liquidazione delle spese sostenendo che, essendo la domanda revocatoria diretta a tutelare anche un'obbligazione di facere, il valore della causa doveva considerarsi indeterminabile; in subordine, hanno censurato la violazione dei minimi tariffari. La società ha proposto ricorso incidentale deducendo che l'azione pauliana non richiede una soglia minima del credito e che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere il patrimonio residuo idoneo a soddisfare il credito, senza considerare la limitata pignorabilità della pensione e l'irrilevanza dell'usufrutto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dei ricorsi dei debitori, affermando che la domanda revocatoria era volta a tutelare due pretese attive, una relativa a un facere e una pecuniaria, e che, essendo entrambe respinte, il valore della causa doveva considerarsi indeterminato. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo dei ricorsi principali e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società perché tardivo alla luce della disciplina applicabile agli artt. 370 e 371 c.p.c. come modificati dal d.lgs. n. 149/2022. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dei ricorsi principali dei debitori, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società creditrice perché tardivo, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È la norma azionata per la revocatoria dell'atto di donazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione sostanziale perché il ricorso incidentale della società viene dichiarato inammissibile e la censura principale riguarda il valore della causa ai fini delle spese.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma di collegamento degli effetti della revocatoria, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
Richiamato dai ricorrenti principali per censurare la liquidazione delle spese; la Corte accoglie la censura sul presupposto che il valore della causa dovesse essere considerato indeterminabile.
Richiamato per individuare lo scaglione applicabile alla liquidazione dei compensi; la Corte ritiene che, data la pluralità delle domande e il rigetto di entrambe, il valore fosse indeterminato.
Norma richiamata nei motivi dei ricorrenti per contestare la riduzione dei compensi, ma non emerge dal testo alcuna specifica interpretazione della Corte.
Richiamato in relazione ai parametri e alla riduzione dei compensi; la Corte assorbe la censura conseguente all'accoglimento del primo motivo.
La Corte li applica, come modificati dal d.lgs. n. 149 del 2022, per affermare la tardività e quindi l'inammissibilità del ricorso incidentale della società.
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35
Richiamato per la disciplina transitoria/applicabile al regime degli artt. 370 e 371 c.p.c. in tema di ricorso incidentale.
Invocato dalla società nel ricorso incidentale per omesso esame di fatti decisivi; la censura resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della società soccombente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando una domanda revocatoria è proposta a tutela di più pretese creditorie e tutte le domande sono respinte, ai fini della liquidazione delle spese il valore della causa va determinato con riguardo all'interesse complessivamente perseguito; se esso non è quantificabile in modo univoco, il valore deve essere considerato indeterminabile.
- La natura dell'obbligazione dedotta in giudizio incide sulla determinazione del valore della controversia: la presenza di una pretesa di facere, insieme a una pretesa pecuniaria, può condurre alla qualificazione del valore come indeterminabile se non vi è un autonomo criterio monetario certo e prevalente.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c., come modificati dalla disciplina sopravvenuta, è inammissibile anche se la notificazione sia avvenuta tempestivamente, quando il deposito sia tardivo rispetto al termine applicabile.
- L'accoglimento del motivo relativo al valore della causa travolge, per assorbimento, le ulteriori censure sulle spese fondate sul diverso scaglione tariffario applicato dal giudice di merito.
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