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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14456/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassato l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta nella parte relativa alla declaratoria di tardività e rinviato la causa al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fisica, affinché verifichi l’integrità del contraddittorio e riesamini le opposizioni. Ha inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da alcuni decreti di liquidazione e di pagamento delle spese anticipate dall’Erario per l’attività di intercettazione e noleggio di apparecchiature emessi nell’ambito di procedimenti penali. I destinatari dei provvedimenti hanno proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011, ma il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato le opposizioni inammissibili ritenendole tardive, sul presupposto che il ricorso fosse stato depositato oltre trenta giorni dalla notificazione del 14 giugno 2019. I ricorrenti hanno quindi impugnato l’ordinanza deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, oltre che vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato il termine senza considerare le date dei verbali di notifica dell’avviso di deposito dei provvedimenti, che recavano date tra il 1 e il 9 luglio 2019; sostenevano dunque che le opposizioni, depositate entro il 30 luglio 2019, erano tempestive. Con il secondo motivo lamentavano, in relazione alla liquidazione, la violazione di norme sulle tariffe e sui parametri applicabili, per la mancata indicazione delle tariffe e dei criteri di quantificazione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il termine per l’opposizione decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto e che, nella specie, i ricorsi erano stati depositati entro trenta giorni dai verbali di notifica effettivamente rilevanti. Ha inoltre rilevato che il giudizio di opposizione deve svolgersi nel contraddittorio con le parti private beneficiarie dei pagamenti. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice; termine di opposizione

    l’opposizione va proposta nel termine previsto per l’impugnazione e il dies a quo decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto effettuata con forme idonee a garantire effettiva conoscenza del provvedimento.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    disciplina del rito dell’opposizione

    l’opposizione segue il rito sommario di cognizione e il relativo termine per impugnare.

  • art. 702-quater c.p.c.

    termine per impugnare nel procedimento sommario di cognizione

    il termine applicabile all’opposizione è di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione.

  • artt. 136 e seguenti c.p.c.

    comunicazione del decreto

    la decorrenza del termine presuppone la comunicazione del provvedimento con modalità idonee a rendere effettiva e integrale la conoscenza dell’atto.

  • artt. 168 e 168-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai fini del decorso del termine rileva il verbale di notifica dell’avviso di deposito dei provvedimenti opposti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    censure proposte in cassazione

    costituiscono i parametri invocati per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 205 d.P.R. 115/2002

    norma richiamata nel secondo motivo

    richiamata dai ricorrenti per contestare la liquidazione, ma la Corte non esamina il motivo perché assorbito.

  • art. 96 d.lgs. 259/03

    norma richiamata nel secondo motivo

    richiamata dai ricorrenti per sostenere l’erroneità della quantificazione, ma la Corte non si pronuncia nel merito.

  • art. 2 d.m. 10 giugno 2014, n. 124

    norma richiamata nel secondo motivo

    invocata per i parametri di quantificazione delle spese, ma il relativo motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto, o da forme equipollenti che assicurino effettiva e integrale conoscenza dell’atto.
  • Quando la disciplina speciale richiama il rito sommario di cognizione, il termine per impugnare è quello previsto dall’art. 702-quater c.p.c., pari a trenta giorni.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione è necessario verificare la concreta data della notificazione o comunicazione del provvedimento opposto, non potendo fondarsi la tardività su un dies a quo diverso da quello risultante dagli atti di notifica.
  • Il giudizio di opposizione alla liquidazione delle spese di giustizia deve svolgersi nel contraddittorio con le parti private che risultano beneficiarie dei pagamenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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