Cassazione Civile, Ordinanza n. 08273/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dagli acquisti, effettuati tra il 1997 e il 2002, di obbligazioni argentine e obbligazioni Parmalat poi divenute inesigibili per il default degli emittenti. In appello gli investitori avevano ottenuto, per quanto qui rileva, la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta con riferimento alle operazioni anteriori al 26 giugno 1998 e aveva condannato la banca al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi relativi alle obbligazioni argentine, escludendo il concorso di colpa degli investitori ex art. 1227 c.c. La banca ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) censurava la declaratoria di nullità delle negoziazioni anteriori al 26.6.1998, sostenendo che il documento prodotto fosse sufficiente a provare un contratto valido anche se sottoscritto solo dal cliente, secondo il principio del contratto "monofirma"; 2) contestava la presunta risoluzione delle operazioni del 2001, deducendo che la domanda di risoluzione era stata dichiarata inammissibile in primo grado e non impugnata; 3) e 4) contestava, in via derivata, l'applicabilità del rimedio risolutorio ai singoli ordini di borsa e la collocazione dell'inadempimento nella fase esecutiva anziché formativa; 5) censurava, sempre in via derivata, l'applicazione dell'art. 2033 c.c. e l'esclusione dalla ripetizione delle cedole percepite; 6) lamentava l'esclusione del concorso di colpa degli investitori, sostenendo che, se la Corte avesse davvero accolto la risoluzione, non avrebbe potuto applicarsi l'art. 1227 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva dichiarato la nullità del contratto-quadro per le operazioni anteriori al 26.6.1998. Applicando il principio delle Sezioni Unite sulla validità del contratto quadro sottoscritto dal solo cliente, ha ritenuto valido ed efficace il contratto anche senza la sottoscrizione della banca, purché redatto per iscritto e consegnato al cliente, con consenso dell'intermediario desumibile da comportamenti concludenti. Ha quindi deciso nel merito rigettando il corrispondente motivo di appello degli investitori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coerente con il reale contenuto della sentenza d'appello, che non aveva effettivamente pronunciato la risoluzione ma aveva accertato l'inadempimento ai fini risarcitori. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati assorbiti. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché muoveva da un presupposto incompatibile con la decisione impugnata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
Il requisito formale è inteso in senso funzionale e di protezione dell'investitore: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo; non è necessaria la firma dell'intermediario, il cui consenso può risultare da comportamenti concludenti.
art. 30 Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522
Richiamato dalla Corte d'appello a sostegno della nullità delle negoziazioni anteriori al 26.6.1998; la Cassazione ne supera l'applicazione sul punto alla luce del principio sul contratto monofirma.
La censura della banca è respinta/inammissibile perché il tema del concorso colposo è incompatibile con la premessa che la Corte d'appello abbia accolto una risoluzione contrattuale; in realtà la sentenza impugnata va letta come accertamento di inadempimento rilevante ai fini del risarcimento.
La risoluzione per inadempimento presuppone che l'inadempimento non sia di scarsa importanza nell'interesse dell'altra parte; la Corte richiama tale regola per escludere che la sentenza d'appello avesse davvero statuito la risoluzione.
È la norma che consente la domanda di risoluzione per inadempimento e fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno; la Corte ribadisce che l'azione risarcitoria è autonoma e può essere proposta anche senza previa domanda di risoluzione.
Richiamato per sottolineare che l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale è fonte di responsabilità risarcitoria.
Richiamato nel quinto motivo, ma il relativo esame è assorbito; la doglianza dipendeva dalla permanenza della nullità o della risoluzione.
La Corte, accolto il primo motivo, cassa e decide nel merito rigettando il corrispondente motivo di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro è soddisfatto anche quando il contratto sia sottoscritto soltanto dal cliente, purché sia redatto per iscritto, consegnato all'investitore e il consenso dell'intermediario sia desumibile da comportamenti concludenti.
- La nullità prevista dall'art. 23 TUF ha natura di protezione e va letta in chiave funzionale, cioè in relazione alla finalità di tutela dell'investitore, non come rigidità strutturale della doppia sottoscrizione.
- La domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione: l'art. 1453 c.c. consente il risarcimento "in ogni caso", sicché la pretesa risarcitoria non presuppone necessariamente l'azione di risoluzione e non la implica automaticamente.
- La qualificazione del decisum deve avvenire sulla base del contenuto complessivo della motivazione e del dispositivo; non basta l'uso di un'espressione isolata per attribuire alla sentenza una pronuncia di risoluzione se la sostanza della decisione è l'accertamento dell'inadempimento ai fini risarcitori.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando censura una statuizione che, letta correttamente, coincide con la soluzione giuridica propugnata dal ricorrente o si fonda su un presupposto non presente nella sentenza impugnata.
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