Cassazione Civile, Sentenza n. 2486/2021 del 03/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ATER impugnava il decreto ingiuntivo richiesto da Colarusso per il pagamento della prima mensilità percepita come direttore generale, deducendo che la delibera di nomina dell'8 luglio 2005 era inesistente/annullata per vizi di convocazione, mancanza del quorum e illegittimità per regime di pro rogatio; inoltre contestava l'omessa valutazione degli effetti dell'annullamento in autotutela disposto dal Commissario straordinario e la possibile mancata esecuzione del rapporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso di ATER (annullamento in autotutela) ritenendo che la nomina del direttore generale costituisca un provvedimento amministrativo di discrezionalità e quindi annullabile ai sensi dell'art.21-nonies L.241/1990. Essendo l'annullamento rimasto definitivo (non impugnato da Colarusso), il relativo contratto individuale di lavoro perde efficacia e il ricorso di Colarusso non poteva essere accolto. La sentenza impugnata è cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione di ATER, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato non dovute le somme; Colarusso è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge Regionale Lazio 3 settembre 2002 nr. 30, art.11
La nomina del direttore generale è atto connesso all'auto-organizzazione dell'ente e rientra nella discrezionalità amministrativa; il contratto individuale disciplina l'incarico ma la sua efficacia dipende dalla sussistenza della nomina.
Legge 7 agosto 1990 nr. 241, art.21-nonies
Attribuisce all'amministrazione il potere di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi; l'annullamento in autotutela, se non impugnato, produce perdita di efficacia dell'atto e degli effetti ad esso connessi (anche sul contratto disciplinante l'incarico).
Costituzione, art.117
Ripartizione delle competenze Stato/Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica: legittima la disciplina regionale (LR 30/2002) che assegna alle ATER funzioni e caratteristiche proprie.
Codice Civile, artt. 2377 e 2093
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui gli enti pubblici economici, pur con attività privatistiche, conservano profili di potestà pubblicistica (es. nomine) ai quali non si applica pienamente la disciplina privatistica invocata con art.2377/2093.
Codice di Procedura Civile, art.360 (nn. 3,4,5) e artt.132,112
Articoli invocati come motivi di cassazione (violazione di norme processuali, omessa pronuncia, travisamento dei fatti); la Corte ha ritenuto decisivo il profilo sostanziale dell'annullamento amministrativo e ha assorbito gli altri motivi.
Massime di principio
- La nomina di figure di vertice negli enti pubblici economici (es. direttore generale delle ATER) può costituire un atto amministrativo soggetto a potere di annullamento d'ufficio: se annullato definitivamente, gli atti e i contratti connessi possono perdere efficacia.
- Il contratto individuale che disciplina un incarico fiduciario ha efficacia subordinata all'esistenza dell'atto amministrativo che ha conferito l'incarico; la cessazione o l'annullamento di tale atto estingue gli effetti contrattuali derivanti dalla causa dell'incarico.
- L'annullamento in autotutela non impugnato diventa definitivo: il soggetto nominato deve impugnare tempestivamente l'annullamento davanti al giudice amministrativo per tutelare posizioni soggettive derivanti dall'incarico.
- Nelle controversie su pretese retributive derivanti da incarichi pubblici occorre verificare preliminarmente l'efficacia e la validità dell'atto di nomina; se l'atto è stato definitivamente annullato, la pretesa può risultare priva di titolo.
- Nel caso di enti pubblici economici va attentamente distint o quali atti siano atti di gestione privatistica e quali espressione di potestà pubblicistica: le seconde mantengono rilevanza e rimedi tipici del diritto amministrativo.
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