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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2829/2021 del 05/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) per il periodo di servizio prestato con contratto a tempo determinato dal 2 novembre 2000 al 28 dicembre 2008. Il Tribunale di Trapani aveva condannato l'INPS a corrispondere il TFR maturato in tale periodo. L'INPS impugna sostenendo che, nel pubblico impiego, il TFR è gestito dall'INPS/INPDAP secondo una disciplina specifica e che, in presenza di continuità previdenziale e di una successiva stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato senza soluzione di fatto, non spetta un TFR distinto per il rapporto a termine estinto; l'INPS invoca norme e principi di carattere previdenziale e richiama precedenti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che il TFR è un istituto di natura retributiva ancorato alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., secondo l'interpretazione consolidata dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 24280/2014) e dalla giurisprudenza successiva (Cass. Sez. Lav. n. 5895/2020) e avallata dalla Corte costituzionale (sent. n. 159/2019). Nel caso concreto il rapporto a termine si è formalmente cessato per dimissioni e successivamente è stato stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato, per cui il TFR relativo al periodo a termine risultava dovuto. Il ricorso è stato pertanto respinto; nessuna condanna alle spese in favore dell'intimata; indicazione dell'ulteriore pagamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2120 cod. civ.

    Il TFR è dovuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato; la potestà di esigibilità si ricollega alla cessazione giuridica del rapporto e non alla sola iscrizione al fondo previdenziale.

  • legge n. 335 del 1995 (riforma pensionistica)

    art. 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9

    Ha contribuito all'armonizzazione dei trattamenti di fine rapporto del pubblico impiego con il modello privatistico, prevedendo la gestione unificata e disposizioni contributive che non incidono tuttavia sull'ancoraggio del TFR alla cessazione giuridica del rapporto.

  • d.P.C.m. 20 dicembre 1999

    Disciplina tecnica della gestione del fondo TFR per i dipendenti statali e dei contributi a favore dell'INPDAP/INPS; non modifica il principio per cui il TFR è esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • legge 18 agosto 2000, n. 242

    Norma che ha disciplinato l'assunzione di lavoratori socialmente utili e i contratti a tempo determinato nel Ministero della giustizia, fattore fattuale nella vicenda ma non idoneo a mutare il principio sull'esigibilità del TFR.

  • legge n. 296 del 2006

    Norma che ha previsto procedure di stabilizzazione del personale già in servizio a termine; nella fattispecie la stabilizzazione è avvenuta mediante nuovo contratto a tempo indeterminato conseguente a cessazione formale del rapporto a termine.

  • Cass. S.U. n. 24280 del 2014

    Principio di diritto fondamentale: il TFR nei dipendenti pubblici è stato armonizzato al paradigma privatistico e segue la regola della cessazione giuridica del rapporto come presupposto dell'esigibilità; ne consegue che la frammentazione dei rapporti è rilevante se ricorre una cessazione giuridica.

  • Cass. Sez. Lav. n. 5895 del 2020

    Applicazione dei principi delle Sezioni Unite: la continuità materiale o previdenziale non impedisce la maturazione del TFR qualora si sia verificata la cessazione giuridica del rapporto cui il TFR si riferisce.

  • Corte costituzionale

    Riconferma la natura retributiva del TFR nel settore pubblico e l'orientamento verso il paradigma comune con il settore privato, compatibile con l'ancoraggio all'art. 2120 cod. civ.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma procedurale sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuali versamenti aggiuntivi da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il TFR è dovuto quando si verifica la cessazione giuridica del rapporto di lavoro: anche nel pubblico impiego, dopo le riforme, prevale il criterio privatistico dell'art. 2120 cod. civ.
  • La mera continuità materiale o la prosecuzione della prestazione presso la stessa amministrazione non esclude la sussistenza di una cessazione giuridica tra due contratti distinti; se il primo rapporto è formalmente cessato, il relativo TFR rimane esigibile.
  • La gestione previdenziale del TFR da parte dell'INPS/INPDAP e la presenza di contributi distinti non prevalgono sulla regola che ancorata l'esigibilità del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • In controversie simili è essenziale valutare se vi sia stata una effettiva cessazione giuridica (dimissioni, recesso, sottoscrizione di nuovo contratto che estingue il precedente) e non solo una continuità di fatto della prestazione.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce successive) e la Corte costituzionale costituiscono orientamento vincolante nell'interpretazione del TFR nel pubblico impiego; le eccezioni basate su ragioni di equilibrio della gestione previdenziale richiedono interventi legislativi, non interpretativi.

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