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Legge

L.R. Lazio 30/2002

Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 30/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza nel Lazio gli enti operanti nell’edilizia residenziale pubblica, trasformando gli IACP in ATER, definendone organi, attività, controlli, personale e finanziamento. Prevede norme transitorie per il passaggio dei beni e del personale, il risanamento dei disavanzi e, per le misure di compensazione degli alloggi sociali, contributi regionali dal 2026.

Ordinamento delle ATER del Lazio e disciplina dell’edilizia residenziale pubblica

Ordinamento delle ATER e razionalizzazione dell’edilizia residenziale pubblica nel Lazio

La legge ridisegna l’assetto degli enti regionali che operano nella materia dell’edilizia residenziale pubblica nella Regione Lazio, trasformando gli IACP in ATER e disciplinandone funzioni, organi, controlli, personale, finanza e regime transitorio. L’obiettivo dichiarato è migliorare efficienza, efficacia ed economicità della gestione, favorendo il risanamento delle situazioni pregresse e la riqualificazione del patrimonio abitativo.

Ambito di applicazione e assetto degli enti

Gli ex IACP sono trasformati in aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica articolate per territorio provinciale e per il Comune di Roma, con una specifica azienda per il comprensorio di Civitavecchia. Le ATER sono qualificate come enti pubblici economici strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L’ambito territoriale di ciascuna azienda è definito dalla legge e, per la Provincia di Roma, esclude il comprensorio di Civitavecchia.

Funzioni e attività delle ATER

Le aziende assumono il ruolo di operatori pubblici dell’edilizia e di gestori del patrimonio loro affidato. Oltre ai compiti già spettanti agli IACP, possono svolgere attività di supporto a Regione, enti locali e privati per progettazione e attuazione di interventi di recupero, riqualificazione, edilizia convenzionata, agevolata o autofinanziata, nonché per opere pubbliche connesse all’edilizia residenziale. Sono inoltre previste:

  • gestione di patrimonio edilizio affidato da soggetti pubblici e privati;
  • ricerca, recupero e sperimentazione di modelli abitativi e di architettura tradizionale, anche con collaborazioni scientifiche e professionali;
  • attività di studio, progettazione e realizzazione urbanistico-edilizia e territoriale su incarico pubblico o privato. Le attività svolte per soggetti diversi dalla Regione sono affidate, ove richiesto dalla normativa vigente, mediante procedure ad evidenza pubblica e regolate da convenzioni che definiscono durata, obiettivi, rapporti finanziari e garanzie. Le ATER possono anche aderire a consorzi o partecipare a società per azioni, previa autorizzazione regionale, purché l’attività sia compatibile e non prevalente rispetto alle finalità istituzionali. È inoltre prevista la possibilità di costituire uno “Sportello affitti” per la locazione di alloggi acquistati sul mercato, anche con eventuale intervento finanziario regionale.

Organi, composizione e funzioni

Gli organi delle aziende sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.

Il presidente rappresenta istituzionalmente l’azienda, coordina il consiglio di amministrazione, lo convoca e lo presiede, e adotta gli atti a lui riservati dalla normativa o delegati dal consiglio.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente dell’azienda e da sei membri nominati dal Consiglio regionale. I componenti sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone con comprovata esperienza almeno triennale nell’amministrazione di strutture complesse pubbliche o private. Il consiglio elegge al proprio interno il vicepresidente. Le sue principali competenze riguardano:

  • adozione dello statuto, dei regolamenti, della carta dei servizi e della dotazione organica;
  • approvazione dei bilanci;
  • approvazione del programma annuale di attività e della relazione annuale;
  • decisioni sulla partecipazione a società e consorzi;
  • nomina del direttore generale;
  • costituzione del comitato tecnico e del comitato degli inquilini;
  • assegnazione di obiettivi e risorse al direttore generale;
  • emanazione di indirizzi e adozione degli atti non gestionali.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Regione tra revisori legali iscritti nel registro. Dura in carica tre anni, rinnovabile una sola volta. Controlla la gestione contabile e finanziaria, verifica economicità ed efficienza, esprime il parere sui bilanci e riferisce periodicamente alla Regione e all’azienda. In caso di gravi irregolarità deve informare immediatamente la Giunta regionale.

Incompatibilità, durata e indennità degli organi

Agli incarichi di presidente, componente del consiglio di amministrazione e revisore si applicano le incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale. In particolare, gli incarichi sono incompatibili con le cariche regionali, provinciali e comunali, con il rapporto di dipendenza dalla struttura regionale di vigilanza, con la rappresentanza di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, con contenziosi pendenti con l’azienda e con situazioni di conflitto di interessi. Ai componenti degli organi spetta un’indennità determinata dalla Giunta regionale. Il presidente e il consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura e comunque fino all’insediamento dei nuovi organi, da costituire entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.

Comitato tecnico e partecipazione degli inquilini

Il comitato tecnico è l’organo incaricato della verifica degli interventi previsti dai programmi di finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica. È composto dal direttore generale, dal dirigente apicale della struttura tecnica, da due esperti designati dalla Giunta regionale e da un ingegnere e un architetto nominati dal consiglio di amministrazione su terne degli ordini professionali. Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Esprime pareri sui programmi di intervento ammessi a finanziamento nel territorio di competenza, in particolare su congruità economica, conformità normativa, atti tecnici ed economici, rispetto dei limiti di costo e richieste di deroga.

È inoltre istituito il comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini, a garanzia della partecipazione degli utenti dei servizi di edilizia residenziale pubblica. La sua composizione e il numero dei componenti sono demandati allo statuto; la carta dei servizi ne disciplina limiti e forme di partecipazione e collaborazione.

Direttore generale e organizzazione interna

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione e scelto tra dirigenti dell’azienda o di altri enti pubblici o privati in possesso di requisiti di esperienza e titolo di studio. L’incarico è a tempo determinato, non superiore a cinque anni, rinnovabile, e cessa comunque con il nuovo consiglio di amministrazione. Egli è responsabile della gestione e, in sintesi:

  • programma, dirige e coordina le strutture;
  • formula proposte al consiglio di amministrazione;
  • partecipa alle sedute del consiglio senza voto;
  • sovrintende alle risorse umane, finanziarie e patrimoniali;
  • organizza le strutture e conferisce gli incarichi dirigenziali;
  • controlla e verifica l’attività dei dirigenti;
  • promuove e resiste alle liti, con potere di conciliare e transigere;
  • adotta gli atti gestionali residui.

Lo statuto disciplina sede legale, competenze e funzionamento degli organi, principi di organizzazione, ordinamento finanziario e contabile, pubblicità degli atti e accesso. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre i regolamenti interni e la carta dei servizi, che definisce i diritti e doveri reciproci tra azienda e utenti.

Programmazione annuale e attività di coresidenza/cohousing

Le aziende definiscono le proprie attività con un programma annuale adottato dal consiglio di amministrazione in coerenza con la programmazione regionale e con le direttive della Giunta. Il programma indica i mezzi necessari allo svolgimento delle attività ed è approvato dal Consiglio regionale insieme al bilancio di previsione. È prevista anche una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, presentata alla Giunta con il bilancio di esercizio.

La disciplina più recente prevede un ufficio di coresidenza/cohousing finalizzato a favorire la mobilità volontaria dei nuclei familiari che abitano alloggi sottoutilizzati, con particolare riguardo agli anziani soli. L’ufficio è costituito con risorse interne e deve essere formato da personale laureato in discipline socio-psicologiche abilitato alle professioni di assistenza psicologica e sociale.

Gestione economico-finanziaria e bilancio

Le ATER devono adottare una contabilità analitico-economica secondo i principi del codice civile e predisporre annualmente il bilancio di previsione, orientato al pareggio di esercizio. Il bilancio di esercizio è redatto secondo il codice civile, comprende stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, ed è approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo. Entro 15 giorni dall’approvazione va trasmesso alla direzione regionale competente e pubblicato sul sito istituzionale. Al bilancio si allegano relazione sulla gestione, relazione del collegio dei revisori e certificazione di un revisore legale o di una società di revisione.

È prevista una sanzione finanziaria interna: in caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio nei termini, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione è ridotto del 50 per cento; la decurtazione cessa con la completa trasmissione e, se l’inadempimento dura oltre tre mesi, l’organo decade e si procede al commissariamento con nomina di un commissario straordinario. Le ATER trasmettono inoltre i dati necessari per il bilancio consolidato regionale.

Misure di compensazione per gli alloggi sociali

La disciplina più recente prevede contributi regionali annuali alle ATER per compensare la non remunerabilità dei canoni di locazione applicati ai nuclei assegnatari degli alloggi sociali. Ai fini del contributo, le aziende devono predisporre, in sede di bilancio di esercizio, un documento analitico con costi correnti, anche indiretti, e ricavi relativi agli alloggi sociali. Le modalità di assegnazione dei contributi sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, assumendo come criterio economico la differenza tra costi e ricavi teorici. La copertura finanziaria è prevista dal 2026 mediante un apposito fondo nel bilancio regionale, con stanziamento indicato dalla norma.

Vigilanza, controlli e poteri sostitutivi

La vigilanza e il controllo sulle aziende spettano alla Giunta regionale. Essa può emanare direttive sulla gestione, sulla destinazione degli avanzi e disavanzi, e sulla disciplina dell’assegnazione a riscatto degli alloggi, fissando tempi, costi, garanzie e facilitazioni. La Giunta verifica inoltre l’utilizzo delle risorse e i risultati dell’azienda, può acquisire atti e disporre ispezioni, e può esercitare poteri sostitutivi tramite le proprie strutture o un commissario ad acta in caso di inerzia sugli atti obbligatori. Sono previsti poteri incisivi sugli organi: la Giunta può disporre la decadenza del consiglio di amministrazione per reiterate violazioni, grave disavanzo, valutazione negativa della gestione o ritardi ingiustificati nell’attuazione dei programmi, nominando contestualmente un commissario straordinario; può inoltre disporre la decadenza di uno o più revisori per gravi e reiterate inadempienze.

Trattamento del personale

Al personale non dirigente si applica il CCNL Federcasa; al personale dirigente il CCNL dei dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL. Le aziende favoriscono la mobilità del personale, ove vi sia capienza nella pianta organica, nel rispetto dei contratti collettivi.

Disposizioni transitorie: passaggio dagli IACP alle ATER

La legge contiene un articolato regime transitorio per il passaggio dagli IACP alle nuove aziende. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, i direttori generali in carica devono ricognire personale, beni patrimoniali e rapporti attivi e passivi. Gli organi di amministrazione trasmettono la ricognizione alla Giunta regionale per l’approvazione; per Roma va anche formulata una proposta di ripartizione tra le tre nuove aziende interessate. Dopo l’approvazione:

  • il Presidente della Giunta nomina i presidenti delle aziende;
  • la Giunta nomina i revisori;
  • adotta la delibera sulla ripartizione di personale, beni e rapporti;
  • fissa i criteri per la cessione degli alloggi in deroga alla precedente disciplina, per consentire il piano di risanamento.

Dalla costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori cessano gli organi degli IACP, e le nuove aziende subentrano nei beni e nei rapporti dei corrispondenti istituti. Entro il 31 dicembre 2007 il consiglio di amministrazione doveva adottare un piano di risanamento, di durata massima quinquennale, relativo al disavanzo consolidato al 31 dicembre 2005, con possibili misure di cessione patrimoniale, cessione di alloggi, recupero transattivo delle morosità e definizione dei crediti e contenziosi. Questa disciplina ha avuto funzione eminentemente transitoria e appare oggi esaurita nei suoi effetti temporali.

Regime del personale nella fase di transizione

Il personale degli IACP è transitato automaticamente nelle corrispondenti aziende, con regole particolari per lo IACP di Roma. Fino all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo continua ad applicarsi il trattamento già in godimento e il CCNL degli IACP. Il consiglio di amministrazione stabilisce la data di decorrenza del nuovo CCNL e provvede alla collocazione del personale nella dotazione organica. L’eventuale personale in esubero è posto in mobilità con il trattamento economico e giuridico in godimento. I direttori generali degli IACP in carica decadono con la nomina del nuovo direttore generale.

Abrogazioni e norme finali

Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate la l.r. 14/1986 e la l.r. 64/1994, salvo il regime transitorio che consente, fino all’adozione dello statuto, dei regolamenti e della dotazione organica, l’applicazione delle disposizioni finanziarie, contabili e organizzative degli ex IACP, in quanto compatibili.

Fonti di finanziamento

Le aziende si finanziano mediante:

  • canoni di locazione degli alloggi ERP e canoni di locali non residenziali;
  • rimborsi per spese tecniche generali;
  • alienazione del patrimonio immobiliare;
  • proventi delle attività previste dalla legge;
  • finanziamenti di Stato, Regione ed enti locali per i servizi abitativi pubblici;
  • fondi integrativi regionali e comunali per il ruolo di calmierazione del mercato e tutela delle fasce deboli;
  • eventuali ulteriori entrate da lasciti, legati e donazioni.

Valutazione di attualità della disciplina

La legge è ancora il quadro ordinamentale di riferimento delle ATER del Lazio, ma alcune sue parti hanno natura storicamente transitoria o riferita a scadenze già esaurite, come il piano di risanamento con termine al 31 dicembre 2007. Le disposizioni strutturali su organi, funzioni, controlli, personale, bilancio e finanziamento restano invece attuali come disciplina di settore della Regione Lazio.

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