Cassazione Civile, Sentenza n. 2828/2021 del 05/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugna la sentenza che aveva condannato l'Istituto a corrispondere alla lavoratrice il trattamento di fine rapporto (TFR) relativo al periodo di lavoro a tempo determinato dal 2 novembre 2000 al 28 dicembre 2008. L'INPS sosteneva che, nel pubblico impiego privatizzato, il TFR è regolato dalla normativa previdenziale (legge n. 335/1995 e D.P.C.M. 20 dicembre 1999) e gestito dall'INPDAP/INPS, per cui la continuità del rapporto previdenziale e la peculiare gestione pubblicistica impedirebbero la liquidazione di TFR separati per rapporti succedutisi senza soluzione di continuità. Inoltre l'INPS richiamava la diversa disciplina applicabile al pubblico impiego e giurisprudenza favorevole a talune eccezioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, per effetto della riforma e della giurisprudenza consolidata (in particolare le Sezioni Unite n. 24280/2014), il TFR nel pubblico impiego privatizzato è ancorato alla "cessazione del rapporto di lavoro" in senso giuridico (art. 2120 c.c.) e non alla mera estinzione della iscrizione al fondo previdenziale. Nel caso di specie il rapporto a termine è effettivamente cessato per dimissioni e, sebbene sia seguito un contratto a tempo indeterminato con la stessa amministrazione, alla cessazione giuridica del rapporto a termine consegue il diritto alla liquidazione del TFR maturato in quel periodo. Pertanto la condanna del Tribunale di Trapani è stata confermata e il ricorso cassatorio rigettato.
Norme richiamate
art. 2120 cod. civ.
Il TFR è un istituto retributivo che matura "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato"; la sua esigibilità si collega alla cessazione giuridica del rapporto e non alla sola estinzione del rapporto previdenziale.
legge n. 335 del 1995 (riforma pensionistica)
legge n. 335/1995, artt. richiamati dal provvedimento
Ha armonizzato i trattamenti di fine rapporto del pubblico impiego al paradigma della retribuzione differita, contribuendo all'assimilazione alle regole del settore privato in tema di TFR.
D.P.C.M. 20 dicembre 1999
D.P.C.M. 20/12/1999, art. 1, commi 6-7
Regolamenta la gestione del fondo TFR per i dipendenti dello Stato e i contributi a favore dell'INPDAP/INPS; la Corte ha ritenuto che la presenza di una gestione previdenziale particolare non modifica il principio della cessazione giuridica come evento che determina l'esigibilità del TFR.
legge n. 242 del 2000
legge 18/08/2000, n. 242, art. 1, comma 2
Disciplina l'assunzione a tempo determinato di lavoratori socialmente utili presso il Ministero della Giustizia, contestualizzando il periodo lavorativo oggetto della vertenza; utile per ricostruire la natura e la temporalità del rapporto a termine.
legge n. 296 del 2006
legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 519
Norma che ha previsto il programma di stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato) del personale a termine, rilevante per ricostruire le modalità con cui è nato il rapporto successivo a tempo indeterminato.
Cass. Sezioni Unite n. 24280 del 2014
Principale precedente che ha stabilito che il TFR è collegato alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro; ha superato la tesi della "frazionabilità" del TFR in presenza di continuità previdenziale nel pubblico impiego.
Cass. Sez. Lav. n. 5895 del 2020
Cass. Sez. Lav. 5895/2020
Conferma applicazione dei principi delle Sezioni Unite alla fattispecie di rapporti pubblici succedutisi senza soluzione di continuità: rimane determinante la cesura giuridica fra contratti per l'esigibilità del TFR.
Corte Costituzionale, sentenza n. 159 del 2019
Conferma la riconduzione delle indennità di fine rapporto del settore pubblico al paradigma della retribuzione differita e l'assimilazione alle regole del settore privato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per questioni processuali e contributo unificato; la Corte ne dà atto nella decisione relativamente alle spese e adempimenti processuali.
Massime di principio
- Il diritto al TFR si determina alla "cessazione giuridica" del rapporto di lavoro: anche nel pubblico impiego privatizzato, una cessazione formale (es. dimissioni, recesso o mutuo consenso) determina l'esigibilità del TFR maturato fino a quella data.
- La mera continuità materiale del rapporto (medesimo datore, stessa sede, stessa mansione) e la persistenza dell'iscrizione al fondo previdenziale non escludono automaticamente il diritto al TFR riferito al rapporto concluso, se sussiste una cesura giuridica tra i contratti.
- La gestione previdenziale pubblica (INPDAP/INPS) e le specifiche norme contributive non sostituiscono il principio civilistico secondo cui il TFR è una retribuzione differita: quindi l'inquadramento normativo prevalente è quello del codice civile come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
- In ipotesi di stabilizzazione mediante nuovo contratto a tempo indeterminato, occorre verificare la natura della cessazione del rapporto precedente (se si è trattato di effettive dimissioni o di mera trasformazione con continuità giuridica) per valutare il diritto alla liquidazione del TFR.
- Questioni diverse come l'anticipazione del TFR o disposizioni specifiche sul trattamento contributivo richiedono analisi distinte: precedenti che trattano l'anticipazione non sono automaticamente utili per escludere la liquidazione del TFR al momento di una cessazione giuridica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 5 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2829/2021 del 05/02/2021
- Sentenza lavoro · 4 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2680/2021 del 04/02/2021
- Sentenza lavoro · 3 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2485/2021 del 03/02/2021
- Sentenza lavoro · 3 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2486/2021 del 03/02/2021
- Sentenza lavoro · 2 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2273/2021 del 02/02/2021
- Sentenza lavoro · 8 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2979/2021 del 08/02/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →