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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2828/2021 del 05/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugna la sentenza che aveva condannato l'Istituto a corrispondere alla lavoratrice il trattamento di fine rapporto (TFR) relativo al periodo di lavoro a tempo determinato dal 2 novembre 2000 al 28 dicembre 2008. L'INPS sosteneva che, nel pubblico impiego privatizzato, il TFR è regolato dalla normativa previdenziale (legge n. 335/1995 e D.P.C.M. 20 dicembre 1999) e gestito dall'INPDAP/INPS, per cui la continuità del rapporto previdenziale e la peculiare gestione pubblicistica impedirebbero la liquidazione di TFR separati per rapporti succedutisi senza soluzione di continuità. Inoltre l'INPS richiamava la diversa disciplina applicabile al pubblico impiego e giurisprudenza favorevole a talune eccezioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, per effetto della riforma e della giurisprudenza consolidata (in particolare le Sezioni Unite n. 24280/2014), il TFR nel pubblico impiego privatizzato è ancorato alla "cessazione del rapporto di lavoro" in senso giuridico (art. 2120 c.c.) e non alla mera estinzione della iscrizione al fondo previdenziale. Nel caso di specie il rapporto a termine è effettivamente cessato per dimissioni e, sebbene sia seguito un contratto a tempo indeterminato con la stessa amministrazione, alla cessazione giuridica del rapporto a termine consegue il diritto alla liquidazione del TFR maturato in quel periodo. Pertanto la condanna del Tribunale di Trapani è stata confermata e il ricorso cassatorio rigettato.

Norme richiamate

  • art. 2120 cod. civ.

    Il TFR è un istituto retributivo che matura "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato"; la sua esigibilità si collega alla cessazione giuridica del rapporto e non alla sola estinzione del rapporto previdenziale.

  • legge n. 335 del 1995 (riforma pensionistica)

    legge n. 335/1995, artt. richiamati dal provvedimento

    Ha armonizzato i trattamenti di fine rapporto del pubblico impiego al paradigma della retribuzione differita, contribuendo all'assimilazione alle regole del settore privato in tema di TFR.

  • D.P.C.M. 20 dicembre 1999

    D.P.C.M. 20/12/1999, art. 1, commi 6-7

    Regolamenta la gestione del fondo TFR per i dipendenti dello Stato e i contributi a favore dell'INPDAP/INPS; la Corte ha ritenuto che la presenza di una gestione previdenziale particolare non modifica il principio della cessazione giuridica come evento che determina l'esigibilità del TFR.

  • legge n. 242 del 2000

    legge 18/08/2000, n. 242, art. 1, comma 2

    Disciplina l'assunzione a tempo determinato di lavoratori socialmente utili presso il Ministero della Giustizia, contestualizzando il periodo lavorativo oggetto della vertenza; utile per ricostruire la natura e la temporalità del rapporto a termine.

  • legge n. 296 del 2006

    legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 519

    Norma che ha previsto il programma di stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato) del personale a termine, rilevante per ricostruire le modalità con cui è nato il rapporto successivo a tempo indeterminato.

  • Cass. Sezioni Unite n. 24280 del 2014

    Principale precedente che ha stabilito che il TFR è collegato alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro; ha superato la tesi della "frazionabilità" del TFR in presenza di continuità previdenziale nel pubblico impiego.

  • Cass. Sez. Lav. n. 5895 del 2020

    Cass. Sez. Lav. 5895/2020

    Conferma applicazione dei principi delle Sezioni Unite alla fattispecie di rapporti pubblici succedutisi senza soluzione di continuità: rimane determinante la cesura giuridica fra contratti per l'esigibilità del TFR.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 159 del 2019

    Conferma la riconduzione delle indennità di fine rapporto del settore pubblico al paradigma della retribuzione differita e l'assimilazione alle regole del settore privato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per questioni processuali e contributo unificato; la Corte ne dà atto nella decisione relativamente alle spese e adempimenti processuali.

Massime di principio

  • Il diritto al TFR si determina alla "cessazione giuridica" del rapporto di lavoro: anche nel pubblico impiego privatizzato, una cessazione formale (es. dimissioni, recesso o mutuo consenso) determina l'esigibilità del TFR maturato fino a quella data.
  • La mera continuità materiale del rapporto (medesimo datore, stessa sede, stessa mansione) e la persistenza dell'iscrizione al fondo previdenziale non escludono automaticamente il diritto al TFR riferito al rapporto concluso, se sussiste una cesura giuridica tra i contratti.
  • La gestione previdenziale pubblica (INPDAP/INPS) e le specifiche norme contributive non sostituiscono il principio civilistico secondo cui il TFR è una retribuzione differita: quindi l'inquadramento normativo prevalente è quello del codice civile come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
  • In ipotesi di stabilizzazione mediante nuovo contratto a tempo indeterminato, occorre verificare la natura della cessazione del rapporto precedente (se si è trattato di effettive dimissioni o di mera trasformazione con continuità giuridica) per valutare il diritto alla liquidazione del TFR.
  • Questioni diverse come l'anticipazione del TFR o disposizioni specifiche sul trattamento contributivo richiedono analisi distinte: precedenti che trattano l'anticipazione non sono automaticamente utili per escludere la liquidazione del TFR al momento di una cessazione giuridica.

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