Cassazione Civile, Sentenza n. 2273/2021 del 02/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il Tribunale nell'accertare l'illegittimità della circolare comunale n. 311/2010 nella parte in cui aveva imposto l'applicazione dell'art. 17 del CCNL 1995 (orario 36 ore) al personale docente; la questione centrale era se i dipendenti fossero "insegnanti presso le civiche scuole" (applicazione art. 32 CCNL 2000 con limiti orari specifici) ovvero formatori/docenti di centri di formazione (art. 34 CCNL 2000 e rimando all'art. 17/1995). Il Comune deduceva, tra l'altro, carenze nella valorizzazione dei contratti individuali e la legittimità della circolare e della rendicontazione richiesta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenze di specificità e documentazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c., confermando l'esito favorevole ai controricorrenti. Tuttavia la Corte, esercitando la funzione nomofilattica ex art. 363, comma 3 c.p.c., ha enunciato un principio di diritto chiarificatore: l'art. 32 del CCNL 14.9.2000 disciplina l'orario dei docenti delle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali (con limiti specifici: 24 ore scuole elementari, 18 ore scuole medie e monte ore mensile per attività integrative), mentre l'art. 34 del medesimo CCNL riguarda il personale docente dei centri di formazione professionale e rinvia, per l'orario ordinario, all'art. 17 del CCNL 1995 (36 ore settimanali). Il ricorso è respinto e il Comune condannato alle spese
Norme richiamate
art. 32 CCNL 14.9.2000 (Titolo V - personale delle scuole)
"Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l'attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. [...] Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie."
La Corte ha ritenuto che l'art. 32 sia norma speciale applicabile ai docenti delle istituzioni scolastiche comunali/paritarie gestite dagli enti locali e contenga limiti e disciplina specifica dell'orario e delle attività integrative, operativa solo per le scuole tradizionalmente intese
art. 34 CCNL 14.9.2000
"Fermo restando l'orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione."
La Corte ha interpretato l'art. 34 come norma riferita specificamente ai docenti dei centri di formazione professionale, che rinvia all'orario contrattuale ordinario (ossia all'art. 17/1995) e non estende la disciplina dell'art. 32 a tali soggetti
art. 17 CCNL 1995
"L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti"
La disposizione fissa l'orario ordinario generale (36 ore) che trova applicazione per il personale dei centri di formazione (secondo l'art. 34 CCNL 2000) e per le categorie non ricomprese nella disciplina speciale di art. 32
art. 40 d.lgs. 165/2001
Riferito nel ricorso con riguardo al divieto di deroghe illegittime nella contrattazione individuale; la Corte ha ritenuto che, per valutare eventuali nullità derivanti da violazione di tale disposizione, fosse necessario un esame documentale specifico non svolto nel ricorso
art. 363, comma 3, c.p.c.
Norma che ha consentito alla Corte, nonostante l'inammissibilità del ricorso, di enunciare d'ufficio un principio di diritto di carattere generale sulla corretta interpretazione e ripartizione di competenze tra art. 32 e art. 34 CCNL 2000 e l'art. 17 CCNL 1995
D.P.R. 268/1987 e D.P.R. 347/1983
Richiamati dalla Corte per mostrare la tradizione normativa di distinzione tra personale delle istituzioni scolastiche e personale dei corsi/centri di formazione, a supporto dell'interpretazione che separa l'ambito di applicazione di art. 32 e art. 34
art. 366 c.p.c. (requisiti del ricorso per cassazione)
La Corte ha richiamato l'obbligo di specificità documentale e di illustrazione degli atti posti a fondamento del ricorso; la mancata riproduzione e qualificazione dei contratti individuali ha reso il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Prima di decidere quale disciplina oraria si applichi, accertare la natura effettiva del rapporto: "docente di istituzione scolastica gestita dall'ente locale" (art. 32 CCNL 2000) vs "docente di centro di formazione professionale" (art. 34 CCNL 2000)
- Se il contratto individuale richiama l'art. 32 CCNL 2000 o contiene l'indicazione dell'orario di docenza (es. 18 ore settimanali), si applica la disciplina speciale dell'art. 32 (limiti orari e monte ore integrative); se si tratta di centri di formazione si applica l'art. 34 con riferimento all'art. 17/1995 (36 ore settimanali)
- Una circolare amministrativa non può, unilateralmente, sovrascrivere una disciplina contrattuale o speciale applicata ai rapporti individuali: la legittimità di modifiche d'orario richiede rispetto di norme e contratti
- In contenziosi in Cassazione è essenziale produrre e trascrivere le parti rilevanti dei contratti individuali e la documentazione di merito (art. 366 c.p.c.); l'assenza di specificità documentale può determinare l'inammissibilità del ricorso
- La distinzione funzionale tra docenza scolastica e formazione professionale giustifica differenti regimi orari: verificare sede, soggetto gestore, calendario dell'attività e contenuto delle mansioni per determinare la norma applicabile
- Per far valere una nullità contrattuale per violazione di limiti posti dalla normativa (es. art. 40 d.lgs. 165/2001) è necessario un esame documentale e probatorio puntuale in primo grado; in Cassazione tale questione può essere affrontata solo se adeguatamente dedotta e documentata in grado d'appello e in ricorso
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