Cassazione Civile, Sentenza n. 2485/2021 del 03/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato illegittimo il recesso di ATER dai contratti dirigenziali stipulati l'8 luglio 2005 e aveva condannato ATER al pagamento delle retribuzioni. ATER contestava la delibera del 8 luglio 2005 per vizi procedurali (convocazione, ordine del giorno, quorum, regime di prorogatio, conflitto di interessi, ecc.) e deduceva altresì l'efficacia dell'annullamento in autotutela disposto dal Commissario straordinario il 6 settembre 2005, sostenendo che la nomina del direttore generale fosse atto amministrativo annullabile ex art. 21-nonies L. 241/1990 e che, perciò, il contratto conseguente avesse perso efficacia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso di ATER, ritenendo che la nomina del direttore generale delle ATER sia un atto di natura amministrativa e discrezionale (art. 11 L.R. Lazio 30/2002) soggetto al potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990. Poiché l'annullamento in autotutela non era stato impugnato dal Colarusso davanti al giudice amministrativo e ha efficacia retroattiva, il contratto individuale disciplinante l'incarico ha perso efficacia. La sentenza impugnata è stata cassata nella parte accolta e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato la domanda originaria di Colarusso. Colarusso è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in € 7.500 per il primo grado, € 8.000 per il secondo grado, € 9.000 per il presente grado, oltre a € 200 e spese generali al 15%).
Norme richiamate
Legge Regionale Lazio 3 settembre 2002, n. 30
La nomina del direttore generale è un atto riservato al consiglio di amministrazione, espressione della potestà di auto-organizzazione e di discrezionalità amministrativa; l'incarico è collegato alla nomina e cessa con l'annullamento di quest'ultima.
Consente l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi; l'annullamento così operato ha efficacia ex tunc salvo diverso comportamento del legislatore o norme speciali.
Costituzione (principio di ripartizione delle competenze)
Illustra la cornice costituzionale sulla competenza legislativa (Stato/Regione) in materia di edilizia residenziale pubblica e giustifica la disciplina regionale sulle ATER.
art. 360 (motivi di cassazione), art. 112, art. 132, art. 346
Norme processuali richiamate nel ricorso e nella critica al procedimento e alle mancata decisioni su alcune censure; la Corte si è pronunciata sull'ammissibilità e sulla rilevanza dei motivi.
L.R. Lazio 3 febbraio 1993, n. 12
Richiamata nella discussione sul regime di prorogatio e sugli atti che possono essere compiuti in tale regime; rilevanza nella verifica dei limiti di operatività del consiglio di amministrazione.
Massime di principio
- La nomina a direttore generale in enti pubblici economici/regionali può costituire un provvedimento amministrativo soggetto a potere di autotutela: se tale nomina viene annullata validamente, gli atti e i contratti strettamente dipendenti da essa possono perdere efficacia ex tunc.
- Se un atto amministrativo che costituisce il presupposto di un contratto non viene impugnato e viene annullato dall'amministrazione, il titolare del contratto deve ricorrere al giudice amministrativo per tutelare la propria posizione; la via civile da sola potrebbe non essere sufficiente per conservare l'efficacia dell'incarico connesso all'atto annullato.
- Nelle controversie su rapporti di lavoro nelle strutture pubbliche economiche occorre distinguere tra atti di natura pubblicistica (nominativi, organizzativi, di potere) e atti di gestione privatistica: gli atti di natura pubblicistica prevalgono e possono incidere sui contratti privatistici collegati.
- La mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo annullatorio rende l'annullamento definitivo e può precludere al lavoratore il riconoscimento di un diritto soggettivo connesso all'incarico.
- In presenza di vizi procedurali o di competenza nella formazione di una delibera, chi ritiene di aver subito un danno dovrebbe valutare congiuntamente azioni in sede amministrativa (annullamento/annullamento per illegittimità) e civile (richieste economiche), tenendo conto del rischio che l'annullamento amministrativo estingua la causa del contratto.
- Per gli enti pubblici economici le nomine di vertice sono spesso riconosciute come esercizio di potestà pubblicistica; ciò impone prudenza nella qualificazione dei rapporti come puramente privatistici.
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