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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2680/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Rete Ferroviaria Italiana chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato prescritta la pretesa della società di ottenere la restituzione di Euro 2.155,52 corrisposti all'ex dipendente in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata. La ricorrente sosteneva che la prescrizione fosse stata interrotta dall'appello proposto contro la sentenza pretorile e che tale interruzione fosse protratta fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma; inoltre deduceva omissione di istruttoria e mancata valutazione delle prove documentali in ordine al pagamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado inizia a prescriversi dal giorno di pubblicazione della sentenza di riforma (non dal passaggio in giudicato). Ha ritenuto che l'appello della società non avesse interrotto la prescrizione della domanda restitutoria perché in sede di appello non era stata formulata, né specificamente dedotta, una domanda autonoma di restituzione. Inoltre ha rigettato il motivo relativo alla prova per carenza di specificità del ricorso per cassazione (mancata indicazione degli atti/documenti necessari per il controllo ex actis). Non sono state compensate spese, e nulla è disposto in ordine ad attività difensiva del resistente; la sentenza ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2943

    La Corte ha richiamato il principio che l'interruzione della prescrizione per atto di impugnazione opera solo se l'atto è diretto al medesimo diritto; l'appello non interrompe la prescrizione di una autonoma domanda restitutoria se tale domanda non è stata effettivamente proposta in appello.

  • Codice civile, art. 2945

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 2943: la Corte ha interpretato le norme come confermanti che l'effetto interruttivo dell'atto processuale sussiste solo se l'atto attiene alla stessa pretesa (ossia alla domanda di restituzione).

  • Codice civile, art. 2935

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione per la restituzione inizi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (data da cui decorre la prescrizione).

  • Legge 26.11.1990, n. 353 e Codice di procedura civile, art. 336, comma 2

    La Corte ha fatto applicazione dell'effetto della modificazione normativa (eliminazione della locuzione "con sentenza passata in giudicato"): la pubblicazione della sentenza di riforma produce immediata efficacia sugli atti di esecuzione dipendenti dalla sentenza di primo grado, imponendo la restituzione delle somme riscosse.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Richiamato in relazione all'onere di specificazione degli atti e dei fatti: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato gli atti/documenti necessari per il controllo del motivo dedotto in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di legittimità non può essere chiamato a valutare elementi non specificamente richiamati nel ricorso; la mancata produzione/indicazione dei documenti ha reso inammissibile la doglianza sulla mancata istruttoria.

  • Codice civile, art. 2727

    Richiamata in ordine al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto insufficiente la censura del ricorrente perché priva della specificazione documentale richiesta dal rimedio straordinario.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Norma richiamata quale base di censura per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 c.p.c. e li ha ritenuti infondati o formalmente carenti.

  • Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, art. 118

    La Corte ha dichiarato di uniformarsi ai consolidati arresti della Suprema Corte in materia, applicando la giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Richiamato implicitamente in relazione all'onere del ricorrente di indicare gli atti precedenti a supporto della doglianza; la Corte ha censurato la mancanza di tale specificazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, ai sensi della disposizione richiamata.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata è autonoma: il termine di prescrizione per quella domanda inizia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di riforma, e non dal passaggio in giudicato.
  • Un impugnazione generica (es. appello) non interrompe la prescrizione della futura domanda restitutoria se in tale gravame non è stata effettivamente formulata e dedotta la domanda di restituzione; per interrompere la prescrizione è necessario che l'atto processuale contenga la specifica domanda o sia diretto al medesimo diritto.
  • La pubblicazione della sentenza di riforma rende immediatamente priva di giustificazione l'esecuzione compiuta in base alla pronuncia di primo grado, imponendo l'obbligo di restituzione delle somme percepite.
  • In sede di cassazione è essenziale indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura: la mancata specificazione impedisce l'esame di merito della doglianza per carenza di elementi ex actis.
  • Per tutelare il diritto alla restituzione è opportuno, entro il termine di prescrizione, o formulare espressamente la domanda restitutoria nell'appello contro la sentenza di primo grado, oppure instaurare tempestivamente un giudizio autonomo: l'invio di una diffida può essere rilevante ma non sostituisce l'effetto interruttivo dell'atto di gravame se quest'ultimo non contiene la domanda.
  • Nelle controversie su rimborsi o restituzioni occorre curare la produzione e l'allegazione documentale (prova del pagamento e della quantificazione) già nei precedenti gradi di giudizio e indicarla espressamente in cassazione per consentire il controllo.

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