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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26162/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo dal quale il contribuente aveva appreso l’esistenza di ruoli esattoriali e cartelle per crediti tributari complessivamente pari a euro 2.498,37. In primo grado il ricorso era stato accolto e le spese compensate. Il contribuente aveva quindi appellato solo il capo sulle spese, sostenendo che la compensazione fosse illegittima per difetto di specifica motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 15 del d.lgs. 546/1992 e che la liquidazione fosse inferiore ai parametri medi del d.m. 55/2014, nonché non articolata per fasi. In cassazione il ricorrente ha riproposto due censure: violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 75 disp. att. c.p.c. e del d.m. 55/2014 per avere il giudice d’appello liquidato le spese senza adeguata motivazione e in misura inferiore ai parametri, e ulteriore violazione delle norme sui parametri forensi per avere operato una liquidazione omnicomprensiva per il doppio grado e non distinta per fase. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto prioritario il profilo dell’ammissibilità originaria dell’azione: ha escluso che il contribuente avesse allegato o provato uno specifico interesse ad agire idoneo a legittimare l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, ha escluso la formazione di un giudicato interno ostativo sul punto e ha qualificato il difetto di interesse come vizio rilevabile d’ufficio anche in cassazione, trattandosi di questione che incide sulla validità stessa del processo. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata; i motivi sulle spese sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto che mancasse, nel caso concreto, uno degli specifici interessi che il legislatore richiede per consentire l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e delle cartelle non validamente notificate. Ha affermato che, in assenza di allegazione di tale interesse e non essendo intervenuta una statuizione espressa del giudice di merito sul punto, il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, perché attiene a un presupposto processuale fondante. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso originario, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e dell’art. 382, comma 3, c.p.c., cassando senza rinvio la sentenza della CGT del Lazio. Le doglianze sulla liquidazione delle spese sono state assorbite; non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione per mancata difesa della resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge in punto spese e parametri forensi

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    regola la soccombenza e la compensazione delle spese nel processo tributario; la Corte d’appello lo aveva applicato per condannare la soccombente, ma la Cassazione non ha esaminato il merito delle censure sulle spese perché assorbite

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la nota spese vincoli la liquidazione giudiziale entro i limiti delle voci richieste

  • d.m. 5 aprile 2014, n. 55

    normativa sui parametri forensi, invocata per contestare lo scostamento dai valori medi e la mancata motivazione della liquidazione

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55

    richiamato per dedurre che la liquidazione avrebbe dovuto essere distinta per fasi e non omnicomprensiva

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha introdotto la disciplina speciale dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalida tramite il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    seleziona specifici casi in cui l’invalidità della notifica della cartella consente tutela immediata; fuori da tali ipotesi l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato quale mezzo per produrre documenti in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire

  • art. 346 c.p.c.

    menzionato nel dibattito sul fatto che la mancata riproposizione non impedisce, per le questioni processuali fondanti, il rilievo officioso

  • art. 100 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l’interesse ad agire è condizione dell’azione e può essere verificato d’ufficio

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare il nesso di accessorietà della regolazione delle spese rispetto alla soccombenza

  • art. 39, comma primo, c.p.c.

    citato nel quadro dei vizi processuali rilevabili d’ufficio (litispendenza) nelle questioni fondanti

  • art. 161, comma secondo, c.p.c.

    richiamato come esempio di nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione, tra i vizi processuali fondanti

  • artt. 24, secondo comma, e 111 Cost.

    evocati come presidio costituzionale del contraddittorio e del giusto processo, rilevanti per la rilevabilità officiosa dei vizi processuali fondanti

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione alla tutela multilivello del contraddittorio e del giusto processo

  • art. 47 CDFUE

    richiamato in relazione alla tutela multilivello del contraddittorio e del giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    comporta l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012

    richiamato come base del contributo unificato cui si applica l’ulteriore importo

Massime di principio

  • L’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra uno specifico interesse ad agire riconducibile alle ipotesi tipizzate dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; in difetto, il ricorso è inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.
  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione che la Corte può rilevare d’ufficio anche in cassazione quando non vi sia una statuizione espressa del giudice di merito idonea a formare giudicato interno sul punto.
  • Il giudicato implicito non impedisce il rilievo officioso delle questioni processuali fondanti, cioè di quelle che incidono sulla validità stessa del processo e non sono rimesse in via esclusiva all’iniziativa di parte.
  • Quando viene meno il presupposto processuale dell’azione, la cassazione può avvenire senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con assorbimento delle questioni di merito o accessorie, comprese quelle sulle spese.
  • La regolazione delle spese è accessoria rispetto alla decisione sul merito e presuppone la validità della domanda introduttiva; se l’azione principale è inammissibile ab origine, non vi è spazio per scrutinare nel merito le censure sulla liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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