Cassazione Civile, Ordinanza n. 12472/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di comodato stipulato nel 2007 avente a oggetto un complesso immobiliare in provincia di Como, destinato ad attività di costruzione, rivendita e rimessaggio barche, nel quale era prevista una penale giornaliera per l’indebita occupazione del bene dopo la cessazione del rapporto. Dopo la disdetta e un successivo impegno di rilascio con assunzione di responsabilità solidale, la società concedente otteneva decreto ingiuntivo per euro 138.500 a titolo di penale per il ritardo nel rilascio. Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando i presupposti del monitorio, la quantificazione della penale e sostenendo che la vicenda si inserisse in una più ampia operazione commerciale e societaria. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, ritenendo applicabile il rito locatizio; la Corte d’appello confermava l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnazione. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancato rinvio dell’udienza dopo la rinuncia al mandato del difensore, nonché nullità della sentenza di primo grado per carenza dei requisiti formali dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sul rito locatizio e sulla clausola penale, sostenendo che la domanda monitoria fosse estranea al comodato e dovesse seguire il rito ordinario, oltre a lamentare omesso esame della mancata notifica della sentenza di primo grado e della ritualità dell’opposizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che non esiste un obbligo generale di rinvio per la previa rinuncia al mandato e che la mancata concessione del rinvio non aveva inciso in modo decisivo sulla difesa; ha inoltre rilevato che la censura ex art. 132 c.p.c. non era stata devoluta in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto sostanzialmente contro la decisione di merito, privo di specifica critica alla ratio processuale dell’inammissibilità dell’appello e non autosufficiente nella parte in cui richiamava documenti e circostanze non adeguatamente riportati. La Corte ha anche ribadito che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia soggetta al rito locatizio, l’errore nell’introduzione con citazione anziché con ricorso non sana l’inosservanza del termine e delle modalità di iscrizione a ruolo previste dal rito speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato l’appello inammissibile e comunque infondato. Ha respinto l’eccezione di nullità del ricorso, ma ha escluso sia la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sia la dedotta erroneità della qualificazione processuale della controversia. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, escludendo invece la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Richiamato come norma sui presupposti del decreto ingiuntivo; la Corte non ne ha escluso l’astratta applicabilità, ma ha ritenuto processualmente decisiva la disciplina del rito speciale applicabile all’opposizione.
Richiamato in relazione all’emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
La controversia in materia di comodato di immobile è stata ricondotta al rito locatizio; l’opposizione doveva quindi rispettare forma e termini del rito speciale.
art. 420, quinto comma, c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per lamentare la mancata concessione di rinvio; la Corte ha escluso un obbligo generale del giudice di rinviare l’udienza per precedente rinuncia al mandato.
Richiamato in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata una lesione decisiva tali da incidere sull’esito.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro del diritto di difesa; la Corte ha escluso una compressione rilevante del diritto di difesa.
La censura sulla forma della sentenza di primo grado è stata reputata inammissibile perché non devoluta in appello.
Richiamato per il termine e le modalità dell’appello nel rito speciale; l’appello è stato ritenuto tardivo per tardiva iscrizione a ruolo.
Richiamato in relazione alla clausola penale invocata per il ritardo nel rilascio; la Corte non è entrata nel merito della riduzione, perché ha ritenuto assorbente la questione processuale.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini della statuizione sul contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato dall’intimato nell’eccezione di nullità del ricorso; la Corte l’ha ritenuta infondata.
Richiamato dall’intimato nell’eccezione di nullità del ricorso; la Corte l’ha ritenuta infondata.
Richiamato dall’intimato nell’eccezione di nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione/autenticazione; eccezione respinta.
Richiamato dall’intimato nell’eccezione di nullità del ricorso telematico; la Corte ha escluso la nullità.
Cass. Sez. U. n. 4315/2020
Richiamata per la statuizione sui presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando una controversia è soggetta a rito speciale, l’atto introduttivo e l’impugnazione devono rispettarne rigorosamente forma, termini e modalità di iscrizione a ruolo; l’uso di una forma diversa non sana l’inosservanza del termine perentorio previsto dal rito.
- In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, se il credito azionato ricade in un ambito assoggettato al rito locatizio, l’opposizione va proposta e coltivata secondo le regole di quel rito, anche se il creditore abbia richiesto il decreto nelle forme ordinarie.
- La rinuncia al mandato del difensore, di regola, non impone al giudice un rinvio automatico dell’udienza: il precedente difensore continua a rappresentare la parte fino alla sostituzione, salvo che il diniego di rinvio incida concretamente e in modo decisivo sul diritto di difesa.
- Il motivo di ricorso per nullità processuale non può limitarsi a denunciare l’errore procedimentale, ma deve spiegare in modo specifico quale decisione ingiusta ne sia derivata, in coerenza con il principio di economia processuale.
- Le censure di merito mascherate da vizio di motivazione o da omesso esame non sono deducibili in cassazione quando la questione è stata già esaminata dai giudici di merito e la critica non investe in modo specifico la ratio decidendi processuale della decisione impugnata.
- Le questioni non devolute con l’appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione.
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