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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12472/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di comodato stipulato nel 2007 avente a oggetto un complesso immobiliare in provincia di Como, destinato ad attività di costruzione, rivendita e rimessaggio barche, nel quale era prevista una penale giornaliera per l’indebita occupazione del bene dopo la cessazione del rapporto. Dopo la disdetta e un successivo impegno di rilascio con assunzione di responsabilità solidale, la società concedente otteneva decreto ingiuntivo per euro 138.500 a titolo di penale per il ritardo nel rilascio. Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando i presupposti del monitorio, la quantificazione della penale e sostenendo che la vicenda si inserisse in una più ampia operazione commerciale e societaria. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, ritenendo applicabile il rito locatizio; la Corte d’appello confermava l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnazione. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancato rinvio dell’udienza dopo la rinuncia al mandato del difensore, nonché nullità della sentenza di primo grado per carenza dei requisiti formali dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sul rito locatizio e sulla clausola penale, sostenendo che la domanda monitoria fosse estranea al comodato e dovesse seguire il rito ordinario, oltre a lamentare omesso esame della mancata notifica della sentenza di primo grado e della ritualità dell’opposizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che non esiste un obbligo generale di rinvio per la previa rinuncia al mandato e che la mancata concessione del rinvio non aveva inciso in modo decisivo sulla difesa; ha inoltre rilevato che la censura ex art. 132 c.p.c. non era stata devoluta in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto sostanzialmente contro la decisione di merito, privo di specifica critica alla ratio processuale dell’inammissibilità dell’appello e non autosufficiente nella parte in cui richiamava documenti e circostanze non adeguatamente riportati. La Corte ha anche ribadito che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia soggetta al rito locatizio, l’errore nell’introduzione con citazione anziché con ricorso non sana l’inosservanza del termine e delle modalità di iscrizione a ruolo previste dal rito speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato l’appello inammissibile e comunque infondato. Ha respinto l’eccezione di nullità del ricorso, ma ha escluso sia la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sia la dedotta erroneità della qualificazione processuale della controversia. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, escludendo invece la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato come norma sui presupposti del decreto ingiuntivo; la Corte non ne ha escluso l’astratta applicabilità, ma ha ritenuto processualmente decisiva la disciplina del rito speciale applicabile all’opposizione.

  • art. 642 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

  • art. 447-bis c.p.c.

    La controversia in materia di comodato di immobile è stata ricondotta al rito locatizio; l’opposizione doveva quindi rispettare forma e termini del rito speciale.

  • art. 420, quinto comma, c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare la mancata concessione di rinvio; la Corte ha escluso un obbligo generale del giudice di rinviare l’udienza per precedente rinuncia al mandato.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata una lesione decisiva tali da incidere sull’esito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa; la Corte ha escluso una compressione rilevante del diritto di difesa.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura sulla forma della sentenza di primo grado è stata reputata inammissibile perché non devoluta in appello.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato per il termine e le modalità dell’appello nel rito speciale; l’appello è stato ritenuto tardivo per tardiva iscrizione a ruolo.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato in relazione alla clausola penale invocata per il ritardo nel rilascio; la Corte non è entrata nel merito della riduzione, perché ha ritenuto assorbente la questione processuale.

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini della statuizione sul contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dall’intimato nell’eccezione di nullità del ricorso; la Corte l’ha ritenuta infondata.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato dall’intimato nell’eccezione di nullità del ricorso; la Corte l’ha ritenuta infondata.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato dall’intimato nell’eccezione di nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione/autenticazione; eccezione respinta.

  • art. 20 D.Lgs. 82/2005

    Richiamato dall’intimato nell’eccezione di nullità del ricorso telematico; la Corte ha escluso la nullità.

  • Cass. Sez. U. n. 4315/2020

    Richiamata per la statuizione sui presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Quando una controversia è soggetta a rito speciale, l’atto introduttivo e l’impugnazione devono rispettarne rigorosamente forma, termini e modalità di iscrizione a ruolo; l’uso di una forma diversa non sana l’inosservanza del termine perentorio previsto dal rito.
  • In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, se il credito azionato ricade in un ambito assoggettato al rito locatizio, l’opposizione va proposta e coltivata secondo le regole di quel rito, anche se il creditore abbia richiesto il decreto nelle forme ordinarie.
  • La rinuncia al mandato del difensore, di regola, non impone al giudice un rinvio automatico dell’udienza: il precedente difensore continua a rappresentare la parte fino alla sostituzione, salvo che il diniego di rinvio incida concretamente e in modo decisivo sul diritto di difesa.
  • Il motivo di ricorso per nullità processuale non può limitarsi a denunciare l’errore procedimentale, ma deve spiegare in modo specifico quale decisione ingiusta ne sia derivata, in coerenza con il principio di economia processuale.
  • Le censure di merito mascherate da vizio di motivazione o da omesso esame non sono deducibili in cassazione quando la questione è stata già esaminata dai giudici di merito e la critica non investe in modo specifico la ratio decidendi processuale della decisione impugnata.
  • Le questioni non devolute con l’appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione.
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Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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