Sentenza del 17/02/2021 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento per sanzioni per complessivi Euro 3.129.168, ritenendo A e S responsabili in concorso con la cooperativa quale amministratore di fatto e di diritto. In appello l'Agenzia deduceva falsa applicazione dell'art. 7, 1° comma, della legge 212/2000 e contestava la valutazione delle prove, richiamando elementi del PVC della Guardia di Finanza che avrebbero dimostrato prelevamenti e movimentazioni non contabilizzate a carico dei due.
La decisione
La Commissione Regionale ha ritenuto l'appello infondato. Pur ritenendo formale la difformità di rubricazione del motivo di appello, ha esaminato il merito e condiviso la valutazione dei giudici di primo grado: le risultanze probatorie non dimostrano che A e S siano stati beneficiari effettivi delle violazioni contestate alla cooperativa; le annotazioni valutative del PVC non hanno valore probatorio automatico; la responsabilità per le sanzioni rimane in capo alla persona giuridica ai sensi dell'art. 7 del D.L. 269/2003 salvo prova di struttura fittizia o di effettivo beneficio personale, prova che qui non è stata fornita. Pertanto l'appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata. Spese di giudizio liquidate in Euro 12.000 a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamate per giustificare una motivazione sintetica ma sufficiente della sentenza; la motivazione è stata ritenuta conforme ai limiti prescritti.
art. 7, 1° comma, legge n. 212/2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
L'Agenzia ha richiamato la norma in appello ma il Collegio ha ritenuto che il contenuto dell'appello non fosse coerente con la normativa invocata; tuttavia il difetto è stato considerato formale e non ostativo all'esame del merito.
Rilevato che la fede privilegiata del pubblico documento non si estende agli apprezzamenti valutativi del verbalizzante; quindi il PVC non prova automaticamente la fondatezza delle valutazioni della GdF.
art. 7 del D.L. 269/2003 (conv. L. 24/11/2003 n. 326)
Interpretato nella linea giurisprudenziale dominante come norma che attribuisce le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario alla persona giuridica stessa, escludendo la responsabilità automatica degli amministratori di diritto o di fatto salvo il caso in cui la società sia una mera struttura fittizia o gli amministratori risultino beneficiari diretti e provati delle violazioni.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere il concorso di persone nella violazione; il Collegio ha però confermato che tale disposizione non deroghi all'art. 7 D.L. 269/2003 e si applica solo in quanto compatibile.
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Citato dai resistenti per chiedere l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità; la Commissione ha però scelto una lettura sostanzialistica e ha comunque esaminato il merito.
Giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. n. 9649/2006, n. 13010/1997, n.19716/2013, n.5924/2017, ord. n.25284/2017)
Richiamata per affermare che la fede privilegiata degli atti pubblici non copre valutazioni soggettive del verbalizzante e per confermare che le sanzioni per rapporti tributari di enti restano a carico della persona giuridica anche quando sia presente un amministratore di fatto.
Massime di principio
- La responsabilità per le sanzioni tributarie derivanti da violazioni imputate a persone giuridiche è, di regola, a carico della persona giuridica stessa (art.7 D.L. 269/2003); la responsabilità personale degli amministratori (di diritto o di fatto) richiede prova della natura fittizia dell'ente o della concreta posizione di beneficiario finale delle violazioni.
- I verbali e i processi verbali di constatazione redatti da pubblici ufficiali non godono di fede privilegiata rispetto alle valutazioni e apprezzamenti: gli elementi valutativi in essi contenuti richiedono riscontro probatorio autonomo in giudizio.
- Le presunzioni soggettive o generiche attribuzioni di movimentazioni bancarie ai soci/amministratori non sostituiscono la prova diretta del prelievo o della destinazione dei fondi; l'onere probatorio resta a carico dell'Amministrazione finanziaria.
- In fase di impugnazione processuale è preferibile una lettura sostanziale dell'atto di appello per preservare il contraddittorio, ma ciò non esime l'appellante dall'indicare e sviluppare adeguati e coerenti motivi di impugnazione.
- L'art. 9 del D.Lgs. 472/1997 (concorso di persone nella violazione) non opera come deroga automatica all'art.7 D.L. 269/2003; va valutata la compatibilità normativa e la prova della effettiva posizione di responsabilità personale.
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