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Sentenza

Sentenza del 17/02/2021 n. 233 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava l'applicazione del regime daziario preferenziale alla S.A.R.L. e chiedeva il pagamento di euro 38.338,55 (oltre interessi) sostenendo che le società avevano posto in essere un meccanismo per eludere il divieto di trasferimento dei diritti derivanti dai titoli di importazione nel contingente GATT: la S.A.R.L. avrebbe importato formalmente aglio entro i limiti delle proprie licenze ma tramite articolati scambi avrebbe consentito alla U.T.I. (poi G.F.I.) di acquisire quantità complessive di merce soggette a dazio agevolato superiori a quelle consentite, realizzando così un indebito vantaggio fiscale e una posizione dominante sul mercato. Le parti ricorrenti sostenevano invece che le importazioni erano sempre nei limiti del Reg. CE n. 565/02, che le operazioni erano economicamente giustificate, svolte a prezzi di mercato e che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi dell'abuso del diritto; inoltre avevano evidenziato che l'onere della prova spettava alla Dogana.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha respinto l'appello delle società ricorrenti. Il Collegio ha ritenuto che, per effetto dell'operazione posta in essere, la B.I. s.r.l. aveva consentito alla U.T.I. l'importazione di quantitativi agevolati oltre il consentito, aggirando il divieto di trasferimento dei titoli e l'assetto normativo del contingentamento. Ha valutato che mancavano motivazioni economiche reali e che sussistevano elementi che indicavano artificiosità (assenza di rischio commerciale per l'importatrice, mancato pagamento dei dazi/spese da parte della B., rivendita immediata senza transito per i magazzini, mancanza di prova di un utile effettivo), configurando così abuso del diritto. Conseguentemente l'appello è stato rigettato e le ricorrenti condannate in solido alle spese processuali (euro 2.600 per il grado di C.T.R. e euro 3.200 per il giudizio di Cassazione).

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 2002/565 (Reg. CE 565/2002)

    Vieta la trasferibilità dei diritti derivanti dai titoli di importazione nel contingente GATT; la Commissione ha interpretato la violazione come aggiramento del divieto mediante operazioni formalmente corrette ma sostanzialmente artificiose.

  • Regolamento (CE) n. 2000/1291

    Parte della disciplina euro-unitaria che insieme agli altri regolamenti definisce limiti e requisiti per l'importazione di aglio (contingente GATT) finalizzati a prevenire speculazioni e posizioni dominanti.

  • Regolamento (CE) n. 2001/1047

    Integrativo della disciplina sul contingentamento delle importazioni; richiamato a supporto dell'interpretazione complessiva delle norme di settore.

  • Codice Civile

    Richiamata per la solidarietà passiva delle società rispetto all'intimazione di pagamento dell'Agenzia (solidarietà tra debitori).

  • Principio giurisprudenziale UE sulla nozione di abuso del diritto

    Si applicano i due presupposti (elemento oggettivo e soggettivo): l'elemento oggettivo quando, nonostante il rispetto formale della normativa UE, l'obiettivo sostanziale non è raggiunto; l'elemento soggettivo quando lo scopo essenziale dell'operazione è ottenere un vantaggio indebito, dimostrabile anche attraverso l'artificialità delle operazioni.

  • Costituzione e norme procedurali richiamate

    art. 111 Cost.; art. 27 comma 2 D.L. 137/2020; art. 115 disp. att. c.p.c.

    Richiami procedurali relativi alla ragionevole durata del processo, alle modalità di trattazione e ai criteri per il rinvio per impedimento del difensore; non incidono sul merito della controversia.

Massime di principio

  • Per configurare abuso del diritto nel contesto dei diritti di importazione comunitari occorrono congiuntamente un elemento oggettivo (l'operazione, pur formalmente conforme, impedisce il raggiungimento dell'obiettivo normativo come il rispetto dei limiti quantitativi) e un elemento soggettivo (lo scopo essenziale è conseguire un vantaggio indebito).
  • L'onere della prova sulla sussistenza dell'abuso gravita sull'Amministrazione (Agenzia delle Dogane), che deve dimostrare, anche per via di circostanze concrete, la natura artificiosa delle operazioni; tuttavia circostanze oggettive quali mancato pagamento dei dazi, immediata rivendita senza effettivo coinvolgimento commerciale, assenza di passaggio per magazzini/assunzione del rischio e mancanza di margine di profitto sono indizi forti di artificiosità.
  • Se l'operatore titolare del titolo dimostra che l'importazione è avvenuta con titoli legalmente ottenuti, nei limiti quantitativi, con effettiva attività commerciale autonoma e remunerazione a prezzi di mercato e che ha sostenuto rischio e costi (pagamenti, sdoganamenti, stoccaggio), è più probabile che l'operazione sia considerata lecita e non abusiva.
  • In fase preventiva è consigliabile documentare rapporti contrattuali, flussi finanziari, modalità di trasporto e stoccaggio, condizioni di vendita e margini, fatture e prove dell'assunzione del rischio commerciale per sottrarre la transazione alla qualificazione di artificiosa.
  • Le autorità nazionali devono applicare la giurisprudenza UE che consente meccanismi di intermediazione purché non conducano, in concreto, all'elusione delle finalità del contingentamento; quindi ogni schema che formalmente rispetti titoli e limiti può comunque essere sindacato per verificarne la sostanziale genuinità.

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