Sentenza del 17/02/2021 n. 98 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Requisito della strumentalità del veicolo per realizzare prestazioni professionali e per consulenze ed assistenza a clienti - Non Sussiste - Il concetto di strumentalità è riferito alla strumentalità essenziale ed alla insostituibilità intese quali impossibilità di alternativa per la produzione del reddito - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla presunta strumentalità dell'unico autoveicolo in capo al contribuente, asseritamente indispensabile per svolgere l'attività di libero professionista (consulenze e assistenza a clienti anche fuori sede). La Commissione Tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo il veicolo strumentale. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che, per usufruire di agevolazioni o per escludere misure cautelari patrimoniali, la strumentalità deve essere 'essenziale' e 'insostituibile' ai fini della produzione del reddito, requisito non soddisfatto dall'uso dell'auto per recarsi dai clienti, posto che le tariffe professionali prevedono il rimborso del trasporto con qualsiasi mezzo e non escludono alternative.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto che l'utilizzo dell'automezzo per raggiungere la residenza o i clienti non costituisce prova di strumentalità essenziale e insostituibile. Ha precisato che la strumentalità rilevante è quella essenziale e insostituibile per la produzione dei ricavi (es. macchinari fondamentali per la produzione o, per i professionisti, strumenti informatici e materiali indispensabili all'attività intellettuale) e che per tali beni è necessario dimostrare la loro registrazione contabile e l'ammortamento. Di conseguenza il preavviso di fermo amministrativo è stato ritenuto legittimo. Il contribuente è stato condannato alle spese dei due gradi di giudizio (euro 800,00 in primo grado e euro 900,00 in appello) a favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
Concetto giurisprudenziale di 'strumentalità essenziale' (principio interpretativo)
La Corte considera rilevante la strumentalità solo se il bene è indispensabile e insostituibile per la produzione del reddito; l'uso per recarsi dai clienti o al luogo di lavoro non basta a dimostrare questa essenzialità.
Tariffe professionali e rimborso spese (fonte regolamentare/pratica professionale)
Le tariffe professionali prevedono il rimborso dei costi di trasporto con qualsiasi mezzo (automezzo con/senza conducente, mezzi pubblici, biglietti aerei o ferroviari), il che indica l'esistenza di alternative all'uso dell'auto e indebolisce la tesi di insostituibilità del veicolo.
Regole contabili relative ai beni ammortizzabili (principio tributario)
Per i beni ritenuti strumentali essenziali è necessario dimostrarne l'inserimento nei registri contabili e il relativo ammortamento: tale documentazione è richiesta per provare la reale connessione diretta e indispensabile dei costi alla produzione dei ricavi.
Massime di principio
- La strumentalità di un veicolo ai fini fiscali o cautelari richiede che il bene sia essenziale e insostituibile per produrre il reddito; il semplice uso per raggiungere clienti o la sede di lavoro non è sufficiente.
- Per provare la strumentalità essenziale occorre fornire documentazione contabile (iscrizione nei registri beni ammortizzabili, evidenza dell'ammortamento, correlazione diretta dei costi con i ricavi).
- Nel caso di professionisti intellettuali, gli strumenti normalmente considerati essenziali sono quelli strettamente connessi all'attività intellettuale (es. computer, software, materiali indispensabili), non il mezzo di trasporto per spostamenti verso i clienti.
- Se l'attività dell'impresa comporta la consegna o distribuzione fisica di beni (es. imprese con furgoni per consegne domiciliari), il veicolo può essere considerato strumentale essenziale; bisogna però dimostrare l'uso produttivo e la registrazione contabile del bene.
- La prova della strumentalità dovrebbe includere elementi oggettivi (contratti, ordini, pianificazioni di interventi, registrazioni delle prestazioni che richiedono il mezzo, documentazione di ammortamento), mentre la sola elencazione dei clienti o dichiarazioni sintetiche hanno scarso valore probatorio.
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