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Sentenza

Sentenza del 17/02/2021 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse (annualità 2012). Gli appellanti contestavano: l'ammissione tardiva e viziata delle controdeduzioni dell'Ufficio; la validità della notifica del PVC a Tizio; la qualificazione di Tizio come amministratore di fatto della XX nel 2012; l'applicazione dell'art. 7 D.L. 269/2003 e la responsabilità diretta di Tizio per le sanzioni; l'esistenza di una stabile organizzazione della XX in Italia e pertanto l'assoggettamento all'imposta; la determinazione induttiva dell'imponibile dai server; la presunta duplicazione fiscale rispetto alla confisca penale e il principio del ne bis in idem

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. La Commissione ha ritenuto ammissibile la costituzione tardiva dell'Ufficio (richiamando art.23 D.Lgs. 546/92 e ordinanza Corte Costituzionale n.144/2006), valida la notifica del PVC a Tizio tramite il Servizio Centrale di Protezione (05/10/2017), e provata la qualità di amministratore di fatto di Tizio sulla base delle indagini della DDA di Reggio Calabria confluite nel procedimento penale n.7947/14. È stata ritenuta applicabile l'art.7 D.L. 269/2003 con conseguente responsabilità diretta di Tizio per sanzioni; accertata la stabile organizzazione in Italia della XX (server/attività gestite sul territorio nazionale) e corretta la determinazione induttiva della base imponibile dai dati dei server, applicando l'aliquota del 5% prevista dal D.Lgs. 504/98. La Ctr ha escluso la duplicazione fra imposta e confisca penale e ha ritenuto non operante il principio del ne bis in idem nel caso concreto. Condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio (€ 13.000,00).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 504/1998 (imposta unica sulle scommesse)

    La base imponibile per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

    L'imposta colpisce la somma puntata dal giocatore indipendentemente dalla sede del gestore; soggetto passivo è chiunque gestisca concorsi, pronostici e scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, anche per conto di terzi esteri. Pertanto attività svolte sul territorio nazionale sono imponibili.

  • Art. 7 D.L. 269/2003

    Applicata per affermare la responsabilità diretta dell'individuo (Tizio) quando l'attività illecita è stata posta in essere personalmente, anche se la società indicata ha sede estera di mera natura formale.

  • Art. 23 D.Lgs. 546/1992

    Regola la costituzione in giudizio della parte resistente nel processo tributario; giustifica l'ammissione delle controdeduzioni anche se depositate oltre termini senza sanzione automatica di contumacia.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n.144/2006

    La costituzione tardiva del resistente non può mai dar luogo a una irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta dall'ordinamento.

    Conferma che la tardiva costituzione della pubblica amministrazione non comporta automaticamente perdita della facoltà di difesa e che il giudice tributario non deve dichiarare la contumacia irreversibile.

  • Art. 2 comma 2 e artt. 1 e 3 D.Lgs. 504/98 e L. 220/2010

    Con la L.220/2010 l'interpretazione degli articoli estende l'assoggettamento all'imposta anche in assenza di concessione specifica e individua il soggetto passivo in chi gestisce le scommesse con qualunque mezzo, inclusi operatori esteri che raccolgono sul territorio nazionale.

  • Normativa UE (artt. 52, 56 e 57 TFUE) e pronuncia Corte di Giustizia UE (sentenza 26/02/2020)

    L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione all'organizzazione delle scommesse.

    La Corte conferma che uno Stato membro può tassare le attività di raccolta scommesse svolte sul suo territorio (inclusi CTD/stazioni di raccolta dati) senza configurare una discriminazione vietata dal TFUE; dunque tassazione territoriale degli operatori che operano sul territorio anche se la sede è estera.

  • Art. 125 C.P.C. (richiamato dagli appellanti)

    Il giudice ha ritenuto non applicabile tale norma (normativa civile processuale) al processo tributario, richiamando l'autonomia delle regole di costituzione in giudizio nella materia tributaria.

Massime di principio

  • La tardiva costituzione in giudizio della pubblica amministrazione nel processo tributario non comporta automaticamente contumacia o decadenza; il giudice può ammettere integrazioni e proseguire il processo.
  • La notifica di atti processuali a persone tutelate (es. collaboratori di giustizia) tramite servizi di protezione o canali speciali può essere considerata valida se documentata.
  • Le risultanze di indagini e sentenze penali possono essere acquisite e utilizzate nel processo tributario come elemento probatorio per accertare ruoli di fatto (es. amministratore di fatto) e la sostanza dell'attività svolta.
  • L'art. 7 D.L. 269/2003 consente di attribuire responsabilità diretta alla persona fisica che abbia posto in essere attività illecite, anche se la società indicata ha sede estera di facciata.
  • La stabile organizzazione in Italia può essere accertata sulla base degli elementi di fatto (server, rete commerciale, raccolta sul territorio) e legittima la tassazione nazionale anche se la società ha sede estera.
  • In mancanza di documentazione fornita dal contribuente, l'Amministrazione può determinare l'imponibile in via induttiva con dati tecnici (es. dai server che gestiscono le scommesse); l'imposta sulle scommesse è calcolata sulla somma giocata (imposta indiretta).
  • La confisca penale di beni e la loro successiva attribuzione/assenza non esclude autonomamente un'obbligazione fiscale: imposizione fiscale sulla base di eventi imponibili diversi dai proventi penali non configura necessariamente ne bis in idem.
  • La giurisprudenza UE ammette che uno Stato tassI attività svolte sul proprio territorio (inclusi centri di raccolta dati) indipendentemente dalla residenza dell'operatore, purché la normativa sia non discriminatoria e proporzionata.

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