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Sentenza

Sentenza del 17/02/2021 n. 225 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - Accertamento sintetico - Redditometro - Prova presuntiva - Legittima - Esistenza di finanziamenti - Non rileva - Assenza di natura reddituale - Onere della prova - Grava sul contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 basato sul redditometro: il contribuente contestava la legittimità della determinazione sintetica del reddito sostenendo, tra l'altro, che le spese contestate erano coperte da finanziamenti e non avevano rilevanza reddituale.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 38 DPR 600/1973 e l'accertamento sintetico basato sugli indici di capacità contributiva (redditometro). L'Amministrazione finanziaria ha assolto il proprio onere limitandosi a dimostrare l'esistenza dei fatti-indice (scostamento tra spese e reddito dichiarato). È gravato sul contribuente l'onere di rendere la prova contraria, giustificando lo scostamento e dimostrando la non natura reddituale delle somme (ad es. attestando la reale natura dei finanziamenti). Tuttavia la mera esistenza di finanziamenti non è di per sé idonea a escludere la presunzione reddituale, poiché i finanziamenti rappresentano comunque una capacità di spesa che deve corrispondere a redditi dichiarati; se il contribuente non fornisce idonea documentazione probatoria, l'accertamento viene confermato.

Norme richiamate

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    Legittima l'applicazione dell'accertamento sintetico quando l'Amministrazione renda evidente l'esistenza di indici di capacità contributiva; da tale dimostrazione nasce una presunzione che il contribuente deve superare fornendo prova contraria.

  • Codice civile, art. 2697 (onere della prova)

    Principio richiamato implicitamente: chi vuol far valere un fatto determinante per il proprio diritto ha l'onere della prova; applicato in sede tributaria, il contribuente deve provare la non corrispondenza reddituale degli aumenti di spesa (es. natura dei finanziamenti).

Massime di principio

  • L'accertamento sintetico basato sul redditometro è legittimo quando l'Amministrazione dimostri l'esistenza di fatti-indice di capacità contributiva (scostamenti spese/redditi).
  • L'onere probatorio principale spetta all'Amministrazione nella dimostrazione degli indici, ma una volta instaurata la presunzione il contribuente deve fornire la prova contraria.
  • La presenza di finanziamenti non esclude automaticamente la rilevanza fiscale: i finanziamenti rappresentano capacità di spesa che richiedono corrispondenza nel reddito dichiarato, salvo prova documentale rigorosa della loro natura e dell'assenza di rilievo reddituale.
  • In pratica, per resistere ad un redditometro il contribuente deve documentare in modo idoneo l'origine e la natura delle somme (contratti di prestito, prove di rimborso, provata esternalità reddituale), altrimenti l'accertamento viene confermato.
  • È raccomandabile conservare e produrre documentazione completa su finanziamenti, operazioni straordinarie e altre fonti di copertura delle spese per poter efficacemente vincere la presunzione fiscale.

Testo integrale

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