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Sentenza

Sentenza del 17/02/2021 n. 97 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

L'errore revocatorio non può riguardare la violazione e falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici - Sussiste - Deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 083.2016.xxxxxxx per presunta illegittimità della notifica via PEC: il contribuente sostiene di non aver ricevuto l'allegato (la cartella) e che i files allegati non risultavano firmati digitalmente (avendo ricevuto solo la prima pagina). Dopo accoglimento in primo grado, l'Agenzia ha appellato; la CTR ha ritenuto valida la notifica in quanto le firme digitali di tipo "CAdES" e "PAdES" sono equivalenti e la consegna via PEC integra la notifica, salvo prova della impossibilità senza colpa a prenderne conoscenza. Il contribuente ha chiesto la revocazione della sentenza di appello per presunto errore di fatto "percettivo" (omessa valutazione delle eccezioni).

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato respinto. La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila ha confermato la sentenza di appello. Motivazione: non sussiste errore di fatto revocatorio perché la contestazione riguarda valutazione/interpretazione (equivalenza delle firme digitali, validità della notifica via PEC), non una mera percezione documentale erronea o l'esistenza/inesistenza incontrovertibile di un fatto. La CTR ha correttamente argomentato che le firme "CAdES" e "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti (Cass. Sez. Un. n.10266/2018), che la trasmissione via PEC equivale a notificazione con presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.) superabile solo con prova dell'impossibilità senza colpa, e che il contribuente non ha fornito tale prova né ha attivato misure per ottenere le altre pagine. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese, quantificate in euro 1.300,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 546/1992, art. 64

    ricorso per revocazione ex art. 64 del D.P.R. 546/92 (richiamando art. 395, comma 4 e 5, c.p.c.)

    Norma invocata quale rimedio straordinario per errore di fatto nella sentenza; la Commissione ha ritenuto che i presupposti sostanziali per la revocazione per errore di fatto non sussistono nel caso concreto.

  • Codice di procedura civile, art. 395, commi 4 e 5

    art. 395, comma 4 e 5, c.p.c. (richiamato ai fini del ricorso per revocazione)

    Richiamato per definire i limiti applicativi della revocazione per errore di fatto; la giurisprudenza impone che l'errore sia evidente, rilevabile con il solo raffronto tra sentenza e atti e decisivo per l'esito.

  • Cassazione civile, ord. n. 14656/2017

    citata per il principio: "l'errore non può riguardare la violazione e falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici... deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità... deve essere essenziale e decisivo"

    La sentenza impone limiti stringenti all'errore revocatorio: deve essere percepibile dal solo raffronto con gli atti, senza indagini ermeneutiche, e avere nesso causale con la decisione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 10266/2018

    principio sulla equivalenza e ammissione delle firme digitali di tipo "CAdES" e "PAdES"

    I formati di firma digitale CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono ammessi ed equiparati ai fini dell'efficacia del documento informatico; ciò consente di ritenere valida la trasmissione di documenti via PEC anche se firmati in formato differente.

  • Codice civile, art. 1335

    presunzione di conoscenza per gli atti pervenuti al destinatario

    La ricezione del messaggio PEC fa sorgere una presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova che il destinatario si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1

    principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente

    Richiama il dovere del contribuente di attivarsi per ottenere documenti mancanti o chiarimenti; la mancata richiesta può indebolire la sua posizione probatoria.

  • Decreto Dirigenziale del 16 aprile 2014, art. 12 / D.M. n.44/2011, art. 34

    richiamati in relazione alle regole del processo telematico e agli standard tecnici

    Norme e decreti tecnici che regolano il processo telematico e le modalità di formazione/trasmissione dei documenti informatici, confermando che l'invio via PEC e la firma digitale formano documenti con efficacia probatoria.

  • Regolamento (UE) n. 910/2014 e Decisione di esecuzione n.1506/2015

    richiamati come standard europei relativi alle firme elettroniche e alla loro riconoscibilità

    Riferimenti europei usati per consolidare il criterio di validità delle firme elettroniche e dei processi di identificazione digitale.

  • D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

    menzionato nel testo come modifica al Codice dell'Amministrazione Digitale

    Ribadisce l'efficacia del documento informatico quando vi è una firma digitale o equivalente forma di firma elettronica qualificata/avanzata o quando il documento è generato secondo le linee guida dell'AGID.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori percettivi e documentali chiari ed incontrovertibili (esistenza/inesistenza o significato letterale degli atti) riscontrabili dal solo raffronto tra sentenza e atti; non copre valutazioni giuridiche o diverse interpretazioni delle prove.
  • Se la controversia riguarda l'applicazione o l'interpretazione di norme (es. validità di formati di firma digitale, equivalenza CADES/PADES), si tratta di valutazione giuridica/ermeneutica: la revocazione per errore di fatto è inammissibile e il rimedio è l'appello o il ricorso per cassazione ove previsto.
  • La notifica via PEC, una volta comprovata la ricezione del messaggio nell'indirizzo del destinatario, fa sorgere la presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.); il contribuente deve provare l'impossibilità senza sua colpa a prenderne cognizione per superare tale presunzione.
  • I formati di firma digitale comunemente usati ("CAdES" e "PAdES") sono considerati ammissibili ed equivalenti ai fini dell'autenticità e integrità del documento informatico; l'assenza di una firma in formato specifico non invalida automaticamente la notifica se il sistema adottato è conforme alle regole tecniche.
  • In caso di ricezione parziale di un messaggio (es. solo prima pagina), il contribuente ha l'obbligo, in ragione del principio di collaborazione, di attivarsi tempestivamente per ottenere le parti mancanti; la mancata iniziativa può impedire la prova dell'impossibilità a prenderne conoscenza.
  • Per contestare efficacemente una notifica telematica è utile raccogliere e produrre: ricevute di consegna della PEC, log del server PEC, copie integrali dei messaggi e degli allegati, eventuali file originali .p7m o .pdf firmati, e certificazioni dell'AGID o del gestore PEC che attestino eventuali problemi tecnici.
  • Quando si ritiene che il giudice abbia travisato documenti o non considerato atti che dimostrano incontrovertibilmente un fatto (non oggetto di valutazione), la revocazione per errore di fatto può essere tentata, ma la prova richiesta è molto stringente: l'errore deve essere evidente e decisivo per la decisione.

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