Sentenza del 17/02/2021 n. 614 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia ha richiesto il pagamento di maggior imposta di registro attribuendo alla cessione di diritti edificatori ("cessione di cubatura") la natura di trasferimento di diritti reali di godimento e, conseguentemente, l'applicazione dell'imposta proporzionale del 9% (art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986) invece del 3% autoliquidato. Gli appellanti hanno contestato tale qualificazione sostenendo che la cessione di cubatura è un negozio atipico ad effetti obbligatori che trasferisce un credito di volumetria/interesse legittimo, non un diritto reale immobiliare, e che quindi la fattispecie non rientra nell'ambito dell'art. 1 della Tariffa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di liquidazione impugnato. Il Collegio ha ritenuto che la cessione di cubatura non presenti i caratteri propri dei diritti reali di godimento (in particolare la relazione permanente tra fondo servente e fondo dominante tipica della servitù) e debba essere qualificata come contratto atipico ad effetti obbligatori che trasferisce un credito di volumetria. Pertanto la fattispecie non è assoggettabile all'imposta del 9% prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 1
art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
La norma grava del 9% gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento; il Collegio interpreta che la cessione di cubatura non rientri in tale categoria perché non costituisce un diritto reale di godimento ma un contratto obbligatorio che trasferisce un credito di volumetria.
D.Lgs. n. 546/1992
Art. 58 consente la produzione libera di documenti in appello nel processo tributario; l'art. 32 è richiamato in giurisprudenza per i termini di decadenza. La Commissione ha ammesso la produzione dell'atto di cessione in appello richiamando tale disciplina.
Codice Civile
Richiamato a spiegazione della natura del diritto di proprietà e dei limiti ad esso (inquadramento dei diritti reali di godimento come limitazioni tipiche e predeterminate dal codice).
Codice di Procedura Civile
La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 92 c.p.c. per motivare la compensazione delle spese di giudizio a causa della peculiare materia e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Massime di principio
- La cessione di cubatura (diritti edificatori/credito di volumetria) è generalmente qualificata dalla giurisprudenza come un contratto atipico ad effetti obbligatori e non come trasferimento di un diritto reale: pertanto non sempre rientra nelle fattispecie soggette all'imposta del 9% prevista per i diritti reali di godimento.
- La mera trascrivibilità o pubblicità dell'atto non è di per sé idonea a trasformare la natura obbligatoria del negozio in un diritto reale; la valutazione si basa sui caratteri essenziali del negozio (inerenza al fondo, rapporto servente/dominante, immediata opponibilità erga omnes tipica dei diritti reali).
- Per qualificare fiscalmente una cessione come trasferimento di diritto reale è necessario verificare la sussistenza degli elementi tipici dei diritti reali (vincolo permanente con il bene, carattere di realità e inerenza al fondo).
- In materia tributaria la produzione documentale in appello è largamente ammessa (D.Lgs. 546/1992, art. 58), anche se i documenti sono preesistenti al primo grado; le parti devono tuttavia rispettare i termini di decadenza per garantire il contraddittorio.
- In presenza di interpretazioni giurisprudenziali oscillanti o di peculiari profili di diritto applicabile, i giudici possono compensare le spese tra le parti (art. 92 c.p.c.).
- Se si intende far valere fiscalmente l'applicazione dell'aliquota per diritti reali, è utile che l'atto e gli elementi di fatto dimostrino chiaramente la relazione con un fondo servente/dominante e la natura reale del diritto; in assenza di tali elementi, è più prudente qualificare la cessione come obbligazionaria.
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