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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12517/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato il sequestro preventivo delle opere edilizie. Il motivo unico contestava la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, lamentando che la motivazione del Riesame sarebbe meramente apparente e che la piscina e le opere accessorie dovessero essere qualificate come pertinenza (escludendo la necessità del permesso di costruire). Si censurava inoltre l'uso, nella motivazione, di termini suggestivi e impropri e si ribadiva l'assenza di elementi concreti per la commissione dei reati contestati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del Riesame: sussiste il fumus dei reati urbanistici contestati e il periculum in mora in relazione agli abusi edilizi, con conseguente legittimità del sequestro preventivo delle opere. La Corte ha ritenuto che la piscina interrata di circa 140 mq con pavimentazione esterna e muri rivestiti di pietra costituisca una "nuova costruzione" e non una pertinenza, perché comporta una trasformazione durevole del territorio, ha autonomia funzionale ed economica e non è oggettivamente preordinata a esigenze strumentali dell'edificio principale; inoltre l'inserimento in un complesso turistico-ricettivo può aggravare il carico urbanistico. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione contestata tra i reati edilizi/paesaggistici; la Corte accerta la configurabilità del nesso di continuazione tra le condotte abusive

  • art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia)

    art. 44, lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato nei profili di responsabilità per reati edilizi e nella distinzione tra interventi di nuova costruzione e pertinenze; la Corte applica la definizione normativa di intervento soggetto a permesso di costruire

  • art. 3 e art. 10 T.U.E. (D.P.R. 380/2001)

    art. 3, comma 1, lett. e) e art. 10 T.U.E.

    La Corte interpreta l'art. 3 (definizione di "interventi di nuova costruzione" e pertinenze) e l'art. 10 come norme fondamentali per qualificare la piscina come nuova costruzione: la trasformazione durevole del territorio e i requisiti oggettivi della pertinenza devono essere valutati cumulativamente

  • art. 181 D.Lvo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    art. 181 D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42/2004

    Norma richiamata nei profili di reato paesaggistico; la Corte valuta l'impatto sul vincolo paesaggistico e richiama la necessità di accertare la compatibilità dell'uso dell'opera con gli interessi tutelati dal vincolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento; la Corte dispone anche il versamento alla Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Una piscina interrata o analoghe strutture di superficie rilevante realizzate in assenza di titolo abilitativo, specialmente in area vincolata, sono frequentemente qualificate come "nuova costruzione" e non come pertinenza: rilevano la trasformazione durevole del territorio, l'autonomia funzionale e il valore economico.
  • La nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta rispetto a quella civilistica: occorrono cumulativamente nesso funzionale oggettivo con l'immobile principale, carattere durevole, assenza di autonomia di mercato, ridotte dimensioni e incapienza a incidere sul carico urbanistico.
  • Per il sequestro preventivo di opere abusive in zona vincolata il giudice deve valutare il periculum in mora. Se sussiste un periculum per reati urbanistici (trasformazione durevole del territorio) ciò può bastare a giustificare la misura reale anche se il periculum paesaggistico richiede un esame concreto della compatibilità d'uso.
  • La sussistenza del fumus commissi delicti richiede elementi concreti che indichino la realizzazione abusiva: descrizione dell'opera, assenza di autorizzazioni e collocazione in area soggetta a vincolo rafforzano la prova sufficiente in sede cautelare.
  • La giurisprudenza più recente richiede, per il profilo paesaggistico, un accertamento penetrante circa l'incidenza dell'uso dell'opera sulle matrici ambientali; non sempre l'esistenza dell'opera è di per sé sufficiente, ma resta centrale l'effetto della disponibilità e dell'utilizzo sull'ecosistema protetto.
  • In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili il ricorrente può essere condannato alle spese e sanzionato con somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto le impugnazioni cautelari devono puntare su argomentazioni concrete e documentate.

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