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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12497/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna per estorsione aggravata. Due motivi principali: (1) censura della qualificazione giuridica del fatto (si deduceva che la condotta fosse riconducibile all'art. 393 c.p. come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo la richiesta di denaro prospettata come risarcimento per il presunto furto di due telefoni commesso dalla persona offesa); (2) censura per mancato riconoscimento della circostanza attenuante del "fatto di lieve entità" alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.120/2023, con l'osservazione che la difesa avrebbe chiesto tale riconoscimento in udienza ma ciò non sarebbe trascritto nel verbale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero essenzialmente ricostruzioni alternative dei fatti e pertanto non consentite in cassazione; ha confermato l'inquadramento nella fattispecie di estorsione (art. 629 c.p.), avendo la ricorrente usato violenza/minacce per ottenere denaro senza alcun accertamento che la persona offesa fosse effettivamente autrice del furto, e ha escluso la sussistenza dell'esercizio legittimo di un proprio diritto ai sensi dell'art. 393 c.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non deducibile in cassazione la mancata motivazione dell'appello circa il diniego della diminutiva del "fatto di lieve entità" se la questione non era stata sollevata nel secondo grado; inoltre ha richiamato che l'art. 597, comma 5, c.p.p. attribuisce al giudice d'appello un potere officioso ma eccezionale, il cui mancato esercizio non configura un vizio deducibile in cassazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: non è consentito il sindacato in fatto e la rielaborazione alternativa del compendio probatorio; il controllo si limita alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione e all'assenza di manifesta illogicità.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha interpretato la condotta della ricorrente come finalizzata a ottenere indebitamente denaro con violenza o minacce, rientrando quindi in questo reato.

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: richiede la convinzione non meramente arbitraria di esercitare un diritto proprio. La Corte ha escluso questa fattispecie perché mancava qualsiasi accertamento che legittimasse la pretesa della ricorrente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 120 del 24/05/2023

    Intervento della Corte costituzionale che ha effetti sulla disciplina dell'attenuante del fatto di lieve entità; la Corte di cassazione ha chiarito che, se la questione poteva essere sollevata in appello, la mancata richiesta in quella sede esclude la sua rilevabilità in cassazione salvo particolari ipotesi.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice d'appello la facoltà di riconoscere d'ufficio circostanze attenuanti, ma tale potere è eccezionale e discrezionale; il mancato esercizio non costituisce di per sé vizio deducibile in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, il pagamento a favore della Cassa delle ammende; norma invocata per le conseguenze pecuniarie inflitte alla ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non è sede per una rivalutazione dei fatti o della prova: le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione probatoria sono generalmente inammissibili.
  • La richiesta di denaro rivolta a un presunto autore di un reato, senza accertamento giudiziale, può integrare il reato di estorsione (art. 629 c.p.) e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), salvo che sussista un concreto e giuridicamente fondato diritto soggettivo esercitato in buona fede.
  • Le novità di diritto (es. attenuanti introdotte o modificate da pronunce costituzionali) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; la mancata sollecitazione dell'applicazione in appello rende difficoltosa la rilevabilità in cassazione, salvo casi in cui la pronuncia costituzionale sia sopravvenuta dopo il giudizio di appello.
  • Il potere del giudice d'appello di riconoscere attenuanti d'ufficio è eccezionale; le parti che intendono ottenere il beneficio hanno interesse a formularne specifica richiesta e a farla risultare nel verbale di udienza.
  • Il deposito di un ricorso per cassazione inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa processuale; è quindi strategico valutare preventivamente la sussistenza di motivi ammessi ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

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