Cassazione Penale, Sentenza n. 12495/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello dell'11/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria dell'08/06/2020. Il ricorrente, tramite difensore, censurava la declaratoria di inammissibilità sostenendo che i motivi di appello erano specifici, in particolare quanto alla doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alle personali condizioni di vita e alla confessione resa in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'atto di appello non si confrontava criticamente con la motivazione del primo grado ma si limitava a rilievi generici sul trattamento sanzionatorio. Quanto alla doglianza sulle attenuanti generiche, la Cassazione ha osservato che il ricorso non ha contestato in modo specifico le ragioni del diniego operate dal GUP (ad esempio la personalità negativa emersa dai precedenti e la commissione del reato durante la misura cautelare). Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base formale per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi; la Corte ha confermato che motivi vaghi o non critici rispetto alla motivazione impugnata rendono inammissibile l'impugnazione.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti formali e di specificità dei motivi di impugnazione; la riforma ha consentito al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando i motivi difettano di specificità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. che ha introdotto la possibilità, a determinate condizioni, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per motivi non specifici o non argomentati.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978)
Precedente interpretativo secondo cui il giudice di appello, quando i motivi sono manifestamente inidonei a confutare l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, deve limitarsi a confermare la sentenza di primo grado e può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un atto di impugnazione deve confrontarsi in termini critici e specifici con le ragioni espresse nella sentenza impugnata; mere affermazioni generiche sul trattamento sanzionatorio sono in genere insufficienti.
- Dinamica sulle attenuanti generiche: per ottenere il riconoscimento occorre contestare puntualmente le ragioni del diniego rese dal giudice (ad esempio argomentando contro la valutazione della personalità negativa o contro la rilevanza dei precedenti).
- A seguito della riforma del 2017 dell'art. 581 c.p.p., il giudice di secondo grado ha poteri più ampi per dichiarare inammissibili le impugnazioni prive di specificità, purché non entri nel merito.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il difensore deve valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorsi deboli o formali.
- In fase di redazione dell'appello è essenziale richiamare e analizzare i passaggi motivazionali decisivi della sentenza di primo grado e spiegare precisamente perché e in quale punto tali argomentazioni sarebbero errate o insufficienti.
- Se la motivazione del primo grado si fonda su elementi di personalità e precedenti, il ricorso deve produrre o indicare elementi nuovi o una critica giuridicamente e fattualmente circostanziata per essere considerato specifico e non inammissibile.
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