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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12496/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per omessa motivazione in relazione ai "motivi aggiunti" presentati in appello, con cui chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante "del fatto di lieve entità" introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 13/05/2024. Sosteneva che tale attenuante poteva essere riconosciuta anche se era stata esclusa la precedente attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e che la Corte di appello non aveva dato alcuna disamina dei motivi aggiunti pur dando atto della loro presentazione nella parte descrittiva della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di motivi: (1) il motivo aggiunto era generico e non ha costituito oggetto specifico dei motivi di appello, per cui la deduzione nuova in cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; (2) in ogni caso il motivo risultava manifestamente infondato: la motivazione complessiva della Corte territoriale (che aveva evidenziato un danno di circa 400 euro) implicitamente escludeva la configurabilità della nuova attenuante del fatto di lieve entità, in base ai criteri giurisprudenziali (estemporaneità, modestia dell'offesa, esiguità delle somme, assenza di profili organizzativi). La Corte ha inoltre ritenuto congrua la trattazione della qualificazione giuridica del fatto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale richiamato per motivare che il ricorso è stato trattato in forma cartolare (senza discussione orale).

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Principio che rende inammissibile il ricorso per cassazione quando la questione dedotta in cassazione non è stata specificamente oggetto dei motivi di appello (anche le prospettazioni generiche in appello non reggono se poi rese specifiche direttamente in cassazione).

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante comune richiamata nel confronto tra la vecchia e la nuova disciplina attenuante; la Corte distingue la nuova causa di riduzione (fatto di lieve entità) da questa attenuante comune.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024

    Ha introdotto nell'ordinamento la circostanza attenuante "del fatto di lieve entità"; la Corte di cassazione richiama i criteri interpretativi sviluppati in giurisprudenza (estemporaneità della condotta, modestia dell'offesa, esiguità delle somme, assenza di profili organizzativi) e ne valuta l'applicabilità rispetto all'entità del danno.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, qui applicata con equanimità per l'importo di euro 3.000.

Massime di principio

  • Non è ammissibile in cassazione dedurre questioni che non siano state specificamente e concretamente rappresentate in sede di appello: motivi generici proposti in appello e poi dettagliati solo in cassazione sono inammissibili.
  • Per ottenere che sia esaminata in cassazione una nuova questione introdotta in appello tramite "motivi aggiunti", tali motivi devono essere formulati con specificità fattuale e giuridica sufficiente a consentire la loro valutazione da parte del giudice dell'impugnazione.
  • L'omissione di un esame esplicito di una deduzione difensiva nella motivazione di secondo grado non è sempre vizio: se la motivazione complessiva esclude implicitamente la deduzione (tramite ricostruzione dei fatti e dei criteri valutativi) non sussiste carenza motivazionale reclamabile in cassazione.
  • La nuova attenuante "del fatto di lieve entità" va valutata con riferimento sia a elementi oggettivi (ammontare delle somme, entità del danno, modalità del fatto) sia a elementi soggettivi e contestuali (estemporaneità, assenza di organizzazione); un danno non modesto rende in genere non configurabile l'attenuante.
  • Se si intende ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, il difensore deve documentare e argomentare nel dettaglio come i fatti concreti rispondano ai parametri richiesti (es.: esiguità delle somme, modalità e contestualità del fatto, assenza di programmazione).
  • In caso di proposizione temerararia o colposa di motivi inammissibili, il ricorrente può essere condannato anche a somme verso la Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali.

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