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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12498/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo nullità della notifica dell'avviso di chiusura indagini e della citazione a giudizio per difetto di valida notifica via PEC. Sostiene che il difensore ha ricevuto due PEC (14/10/2016 e 21/08/2018) prive di allegati e contenenti soltanto un link per la consultazione sul Portale dei Servizi Telematici, link che non funzionava; da ciò deriverebbe la nullità delle notifiche e la necessità di una nuova notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza reiterativa delle stesse censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, e aspecifica/generica perché non affronta la motivazione della Corte territoriale. La Corte ha osservato che i giudici avevano spiegato che le PEC contenevano allegati di grandi dimensioni e un link al Portale dei Servizi Telematici, e che il ricorrente non ha provato il malfunzionamento del link né che il presunto malfunzionamento dipendesse da cause non a lui imputabili, né di essersi attivato per risolvere il problema. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In sede di merito, la Corte d'appello aveva: parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per il capo 83) perché già giudicato con sentenza irrevocabile, dichiarando improcedibile l'azione per il capo 1) per difetto di querela e estinti per prescrizione gli altri capi; confermando le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione), che il ricorrente ha invocato ma in modo ritenuto generico e non specifico rispetto alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma relativa alle nullità e alla loro rilevanza; evocata in relazione alla presunta nullità della notifica via PEC, la Corte ha ritenuto che non fosse provata la nullità rilevante.

  • art. 415-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso di conclusione indagini; il ricorrente lamentava la mancata ricezione di tale avviso, ma non ha dimostrato l'inefficacia della notifica via PEC con link al Portale.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (come modificato)

    Prevede, tra l'altro, la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto in particolari condizioni processuali telematiche; qui il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo tale normativa.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato l'ammenda in euro 3.000.

Massime di principio

  • Se si contesta la validità di una notifica via PEC che contiene solo un link al Portale dei Servizi Telematici, il ricorrente deve provare in modo specifico il malfunzionamento del link e che tale malfunzionamento non dipendeva da cause a lui imputabili.
  • Non è sufficiente reiterare in Cassazione le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito: il motivo deve confrontarsi in modo preciso e motivato con le ragioni della decisione impugnata.
  • La mancata prova di azioni diligenti (es. tentativi documentati di accesso, richieste di chiarimento, acquisizione di log/esperti informatici) rende improbabile il riconoscimento della nullità della notifica.
  • Le notifiche telematiche che forniscono link al Portale sono ritenute valide se la procedura è rispettata; il destinatario ha l'onere di verificare tempestivamente l'accesso e di adottare rimedi se il link non funziona.
  • In caso di inammissibilità per motivi di genericità o reiterazione, il ricorrente può essere condannato a spese e a somme alla Cassa delle ammende: è utile valutare la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione.

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