Cassazione Penale, Sentenza n. 12499/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Camarda impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata (art. 640 c.p.), deducendo: (i) violazione di legge e carenza di motivazione nella qualificazione della Sicilia Digitale s.p.a. come ente a partecipazione interamente pubblica e quindi sulla procedibilità d'ufficio (sostenendo invece natura privatistica del rapporto di lavoro tramite agenzia interinale Tempor); (ii) carenza di motivazione circa l'assenza di danno o di ingiusto profitto, la collaborazione del ricorrente, la possibilità di esclusione della punibilità per esiguità del danno e la mancata valutazione della non menzione della condanna nel certificato penale; (iii) estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati: ha respinto il primo motivo (la Corte territoriale ha correttamente considerato la Sicilia Digitale s.p.a. ente a partecipazione interamente pubblica e quindi applicabile l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, con conseguente procedibilità d'ufficio). Tuttavia la Cassazione ha accolto la doglianza decisiva relativa all'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. Ai sensi della giurisprudenza, tale omissione avrebbe potuto comportare annullamento con o senza rinvio; ma nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione (calcolata al 07/12/2024 tenuto conto del periodo di sospensione), pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senz'rinvio per estinzione del reato per prescrizione
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme su motivi di cassazione per violazione di norme e carenza di motivazione; utilizzate dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello
art. 226 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione degli atti impugnati e della ricerca della motivazione; invocata nella doglianza sulla carenza di motivazione
art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Aggravante per la truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico; la Corte ha interpretato che rientrano anche enti a struttura privatistica se a partecipazione pubblica e strumentali a bisogni di interesse generale, rendendo il reato procedibile d'ufficio
art. 131 cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (esiguità del danno); invocata dalla difesa ma non ritenuta decisiva dalla Corte sulla base degli elementi di fatto
Sezioni Unite, Tuzzolino (giurisprudenza)
Principio secondo il quale la causa di estinzione (es. prescrizione) deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di imputazione; utilizzato per affermare la rilevabilità della prescrizione anche in corso di impugnazioni quando non tutte le questioni sul capo sono definitivamente decise
Massime di principio
- La qualificazione di un ente come "pubblico" ai fini dell'aggravante di truffa non dipende esclusivamente dalla forma societaria: anche enti a struttura privatistica possono rientrare se sono a partecipazione pubblica e svolgono funzioni strumentali di interesse generale; in tal caso il reato è procedibile d'ufficio
- L'omissione di motivazione su richieste difensive rilevanti (es. non menzione della condanna) è vizio che può determinare l'annullamento della sentenza; la Corte di cassazione può disporre l'annullamento con o senza rinvio a seconda della necessità di ulteriori accertamenti di fatto
- La prescrizione del reato va sempre valutata fino a che il giudizio non si sia esaurito integralmente sul capo di imputazione: se la prescrizione interviene nelle more e ostacola un'eventuale nuova decisione di merito, la Cassazione può annullare la sentenza per estinzione senza rinvio
- Nel processo penale la natura del rapporto di lavoro (dipendenza diretta vs somministrazione) e la titolarità del rapporto retributivo sono elementi decisivi per stabilire la procedibilità; chi contesta la qualificazione dell'ente pubblico deve offrire prove chiare sulla natura privatistica e sull'assenza di efficacia lesiva del patrimonio pubblico
- La prova di collaborazione del reo, l'assenza di ingiusto profitto o la marginalità del danno possono incidere su pena e benefici (es. sospensione condizionale, non menzione), ma non eliminano automaticamente la responsabilità quando gli elementi tipici del reato sono accertati
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