Cassazione Civile, Ordinanza n. 01875/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quarto motivo, assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso ICI. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, condannando la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso ICI presentata da una società cooperativa per le annualità 1998-2004, in relazione a un fabbricato che la contribuente assumeva rurale e quindi non assoggettabile a ICI. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo che l'immobile fosse esente in ragione della sua concreta strumentalità all'attività agricola e aveva esteso la retrodatazione della ruralità anche alle annualità anteriori. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull'ICI e sulla ruralità, sostenendo che l'esenzione per i fabbricati rurali dipende dal classamento catastale in categoria A/6 o D/10; con il secondo ha denunciato violazione delle medesime norme e delle disposizioni sopravvenute, lamentando che la CTR avesse riconosciuto una retrodatazione oltre il limite quinquennale; con il terzo, in via subordinata, ha sostenuto che anche applicando lo ius superveniens la retrodatazione non poteva comunque andare oltre cinque anni rispetto alla domanda; con il quarto ha dedotto omesso esame del fatto decisivo costituito dalla presentazione della domanda di variazione catastale in data 5 ottobre 2009.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo nel quarto motivo.
art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008
l'esenzione ICI per i fabbricati rurali è collegata al riconoscimento catastale della ruralità.
art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992
viene interpretato nel senso che l'immobile non è soggetto a ICI solo se correttamente classificato come rurale secondo i criteri catastali.
individua i requisiti di ruralità del fabbricato, rilevanti ai fini del classamento catastale e dell'esenzione ICI.
art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 70/2011
ha introdotto una procedura di domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, con efficacia retroattiva limitata al quinquennio antecedente.
art. 2, comma 5-ter, D.L. n. 102/2013
chiarisce che le domande di variazione catastale producono effetti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda.
art. 13, comma 14-bis, D.L. n. 201/2011
le domande di variazione catastale producono gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità, mantenendo il classamento originario degli immobili abitativi.
art. 1 D.M. 26 luglio 2012
prevede il classamento ordinario dei fabbricati rurali e l'annotazione della ruralità negli atti catastali.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla successione delle leggi nel tempo e sulla retroattività dello ius superveniens.
Massime di principio
- L'esenzione ICI dei fabbricati rurali non dipende dalla sola concreta destinazione strumentale all'attività agricola, ma richiede il corretto riconoscimento catastale della ruralità secondo le categorie previste dall'ordinamento.
- Se l'immobile non risulta classificato in categoria rurale, il contribuente che invochi l'esenzione deve impugnare l'atto di classamento; in difetto, il bene resta assoggettato a ICI.
- La retroattività del riconoscimento della ruralità mediante domanda di variazione catastale è circoscritta al quinquennio antecedente alla domanda e opera solo per le domande presentate nell'ambito della procedura introdotta dallo ius superveniens del 2011.
- Una domanda di variazione catastale presentata prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2011 non può beneficiare dell'efficacia retroattiva prevista da tale disciplina oltre i limiti temporali espressamente stabiliti.
- Quando il fatto decisivo relativo alla data di presentazione della domanda catastale risulta dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la pretesa del contribuente.
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