Cassazione Civile, Ordinanza n. 11509/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2006, emesso a seguito di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 su quattro conti correnti intrattenuti presso un istituto bancario da un contribuente ritenuto connesso a un gruppo familiare imprenditoriale. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior reddito per numerose operazioni bancarie ritenute prive di giustificazione. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo di avere fornito, già in sede procedimentale e poi in giudizio, documentazione e spiegazioni idonee a dimostrare la natura non reddituale delle movimentazioni, la provenienza patrimoniale di alcune somme e, per alcune operazioni provenienti dal conto della figlia, la duplicazione della tassazione. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente e violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la CTR dato conto delle ragioni di inattendibilità della documentazione prodotta e per avere affermato apoditticamente che non era stata fornita prova; 2) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione ad alcune movimentazioni provenienti dal conto della figlia, che sarebbero state già tassate in capo a quest’ultima come finanziamenti non giustificati e poi nuovamente imputate al ricorrente a seguito di giroconto, con ulteriore deduzione della loro natura patrimoniale e non reddituale, suscettibile di tassazione solo parziale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse attenuta ai principi consolidati in materia di accertamenti bancari: il giudice di merito, a fronte di specifiche giustificazioni e documentazione prodotte dal contribuente, aveva omesso una verifica analitica e una motivazione puntuale per ciascuna delle movimentazioni contestate, limitandosi ad una valutazione cumulativa per tipologia e senza spiegare le ragioni dell’inattendibilità delle prove. Il secondo motivo è stato invece rigettato, perché il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di rigetto, anche implicita, escluda la fondatezza della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
presunzione legale sulle movimentazioni bancarie
Consente l’accertamento basato su versamenti e prelevamenti bancari; tali movimenti sono presunti componenti positivi di reddito, salvo prova contraria analitica del contribuente. La presunzione non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la mera affermazione apodittica dell’assenza di prova non è sufficiente quando il contribuente abbia prodotto documentazione specifica.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per far valere nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice abbia completamente omesso di decidere su una domanda o eccezione decisiva; non ricorre se la questione risulta implicitamente rigettata dalla decisione complessiva.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in giurisprudenza come norma che, in materia IVA, consente l’utilizzo di indagini bancarie anche su conti formalmente intestati a terzi purché riconducibili al contribuente.
Le presunzioni legali ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si distinguono dalle presunzioni semplici e non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- Nell’accertamento fiscale basato su indagini bancarie, versamenti e prelevamenti su conti del contribuente si presumono componenti positivi di reddito, salvo prova contraria analitica circa l’estraneità delle singole operazioni alla produzione del reddito o la loro già avvenuta considerazione in dichiarazione.
- Quando il contribuente fornisce documentazione e giustificazioni specifiche per singole movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve esaminarle in modo analitico e motivare puntualmente, movimento per movimento, le ragioni dell’eventuale ritenuta insufficienza della prova.
- La prova contraria alle presunzioni bancarie non può essere generica o complessiva: deve riguardare la provenienza e la destinazione dei singoli movimenti, con riferimento alle specifiche causali che li giustificano.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione prospettata dalla parte sia stata implicitamente disattesa dalla decisione complessiva, ancorché non vi sia una statuizione espressa e separata.
- Le indagini finanziarie possono estendersi anche a conti intestati a terzi, ma in tal caso l’Amministrazione deve prima dimostrare, anche per presunzioni qualificate, l’effettiva disponibilità del conto da parte del contribuente verificato.
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