Cassazione Civile, Ordinanza n. 18144/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di un contribuente. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte il gravame dell’Agenzia delle entrate, confermando in particolare: a) il mancato recupero a tassazione di euro 270.000,00 iscritti in bilancio alla voce "fatture da ricevere", ritenuti giustificati da un contratto di appalto e dalla contabilità della controparte; b) il valore delle rimanenze iniziali pari a euro 21.264,00, ritenute coerenti con l’inventario analitico. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto certi e determinati i costi senza verificare l’effettiva ultimazione dei lavori e senza richiedere al contribuente la prova necessaria; il secondo per violazione dell’art. 15, comma 2, d.P.R. 600/1973, deducendo che la CTR non avrebbe potuto confermare le rimanenze in mancanza delle distinte inventariali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto corretto il rilievo del giudice di merito sulla valutazione dei documenti contabili e del contratto di appalto, ma ha censurato l’errore di diritto della CTR nella parte in cui aveva posto a carico dell’Ufficio la prova della mancata ultimazione dei lavori, mentre, a fronte della contestazione dell’Agenzia, spettava al contribuente dimostrare i presupposti della deduzione del costo. Quanto alle rimanenze, la Corte ha invece ritenuto conforme a diritto la decisione della CTR, poiché un inventario sufficientemente analitico rende superflua la produzione delle distinte inventariali. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nelle due censure di merito prospettate dall’Agenzia.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte lo richiama in relazione ai requisiti di certezza, inerenza, determinatezza o determinabilità dei costi deducibili; la CTR è incorsa in errore di diritto nel distribuire l’onere probatorio sulla mancata ultimazione dei lavori.
art. 15, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è interpretata nel senso che le distinte inventariali non sono necessarie quando l’inventario sia redatto in modo sufficientemente analitico.
art. 15, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ribadisce che la prova delle rimanenze può essere fornita mediante inventario analitico, senza necessità di ulteriori distinte, se il contenuto è adeguatamente dettagliato.
Non è espressamente citato nel dispositivo motivazionale, ma la Corte ne applica la regola sostanziale sul riparto dell’onere probatorio affermando che, una volta contestata la deduzione del costo, il contribuente deve dimostrarne i presupposti.
Massime di principio
- In materia di deduzione dei costi d’impresa, quando l’Amministrazione contesta la legittimità della posta, non è corretto porre a carico dell’Ufficio la prova di fatti impeditivi come la mancata ultimazione dei lavori; grava invece sul contribuente dimostrare i presupposti di deducibilità del costo.
- La rilevanza di un contratto e delle scritture contabili della controparte è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ma non può comunque sovvertire il corretto riparto dell’onere della prova sui requisiti di certezza e determinabilità del costo.
- In tema di rimanenze, la produzione delle distinte inventariali non è necessaria se l’inventario è redatto in modo sufficientemente analitico da consentire la verifica dei valori esposti.
- Il ricorso per cassazione per violazione di legge deve colpire l’errore di diritto effettivamente decisivo nella motivazione della sentenza impugnata; se la censura mira solo a rivalutare il merito, è inammissibile come doglianza di legittimità, pur potendo essere infondata nel merito.
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