Cassazione Civile, Ordinanza n. 04911/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la società concedente di un contratto di leasing immobiliare, poi divenuta UBI Leasing S.p.A. per fusione, deducendo che nel contratto originario di leasing stipulato da un precedente soggetto e poi ceduto all'attrice fossero previsti interessi moratori superiori al tasso soglia antiusura vigente al momento della stipulazione. Chiedeva, in via principale, l'accertamento dell'usurarietà degli interessi convenuti e la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate, nonché la riduzione dei canoni futuri con esclusione degli interessi non dovuti; in via subordinata, sosteneva la nullità delle clausole sugli interessi corrispettivi per indeterminatezza e per nullità del parametro EURIBOR, con applicazione del tasso legale; chiedeva inoltre consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano rigettato le domande. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva, in sintesi: 1) violazione degli artt. 1 l. n. 108/1996, 1 d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001 e 1815, co. 2, c.c., oltre a omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello esaminato la domanda autonoma di accertamento dell'usurarietà del tasso moratorio e per avere escluso la gratuità del contratto; 2) violazione degli artt. 1346, 1418, 1248 c.c. e 117 T.U.B. per la pretesa indeterminatezza/nullità delle clausole sugli interessi corrispettivi; 3) violazione degli artt. 1346, 1418, 1248 c.c. e 2 l. n. 287/1990 per la pretesa nullità del parametro EURIBOR a seguito di decisioni antitrust europee; 4) omesso esame di fatto decisivo per non avere disposto la CTU necessaria a quantificare gli indebiti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui denunciava l'omessa pronuncia: ha interpretato la domanda come vera e propria domanda di accertamento dell'usurarietà della clausola moratoria, non come mera richiesta strumentale, osservando che l'interesse ad agire sussiste già al momento della pattuizione e che la presenza di interessi moratori usurari genera immediato squilibrio contrattuale; ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il momento rilevante per il superamento della soglia è la pattuizione, a prescindere dal concreto pagamento degli interessi. Accolto il primo submotivo, il secondo submotivo sul regime di gratuità del leasing è stato assorbito, così come i motivi subordinati relativi a indeterminatezza, EURIBOR e CTU. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura di omessa pronuncia/erronea interpretazione della domanda relativa all'usurarietà del tasso moratorio, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini la domanda principale e provveda anche sulle spese. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi concernenti la gratuità del contratto, la nullità delle clausole sugli interessi corrispettivi, la dedotta nullità del parametro EURIBOR e la mancata CTU.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve interpretare correttamente la domanda e pronunciarsi su tutte le domande effettivamente proposte; la qualificazione di una richiesta come meramente strumentale, quando invece è autonoma, integra omessa pronuncia.
L'interesse ad agire è riconosciuto in relazione alla domanda di accertamento della nullità/usurarietà della clausola già al momento della pattuizione, senza necessità di attendere l'inadempimento o l'applicazione concreta della mora.
Richiamato quale base della disciplina antiusura applicabile anche agli interessi moratori.
art. 1 d.l. 394/2000 conv. in l. 24/2001
Invocato dalla ricorrente per sostenere la sanzione della gratuità del rapporto in caso di interessi usurari; la Corte non decide nel merito perché il motivo è assorbito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in presenza di interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; il tema resta assorbito nel giudizio di legittimità.
Richiamato nei motivi subordinati per sostenere la nullità delle clausole sugli interessi corrispettivi per indeterminatezza dell'oggetto.
Richiamato nei motivi subordinati quale norma generale di nullità delle clausole ritenute indeterminate o contrarie a norme imperative.
Invocato per sostenere la sostituzione legale del tasso in caso di nullità/indeterminatezza della pattuizione sugli interessi.
Invocato per dedurre la nullità del parametro EURIBOR in ragione di decisioni antitrust europee.
Richiamato nei motivi subordinati dalla ricorrente quale ulteriore parametro normativo a sostegno delle censure sugli interessi.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di fatto decisivo, incluso il mancato espletamento della CTU.
Richiamato dalla ricorrente come norma incriminatrice collegata all'usura; la Corte non si pronuncia sul profilo penale.
Massime di principio
- In una controversia relativa a interessi moratori asseritamente usurari, la domanda di accertamento della nullità/usurarietà della clausola può essere autonoma e non riducibile a mero presupposto della successiva domanda di ripetizione o di ricalcolo dei canoni.
- L'interesse ad agire nell'azione di mero accertamento dell'usurarietà di una clausola sussiste già al momento della pattuizione, perché la nullità si produce con la stipula e non è necessario attendere l'effettivo pagamento degli interessi di mora o l'inadempimento.
- Ai fini della disciplina antiusura, il momento rilevante per verificare il superamento della soglia è la pattuizione del tasso moratorio convenzionale, a prescindere dalla sua concreta corresponsione.
- La qualificazione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 112 c.p.c. è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia erroneamente trasformato una vera domanda in una mera richiesta strumentale, così omettendo di pronunciare sul petitum effettivo.
- Quando la censura principale viene accolta per omessa pronuncia su una domanda pregiudiziale, restano assorbiti i motivi che dipendono logicamente dall'accertamento non compiuto dal giudice di merito, inclusi quelli sulla conseguente gratuità del contratto o sulle clausole accessorie sugli interessi.
- In tema di leasing, la presenza di una clausola che preveda interessi moratori eccedenti la soglia antiusura è idonea a determinare un immediato squilibrio del sinallagma contrattuale e legittima l'azione di accertamento anche prima di un evento di inadempimento.
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