Cassazione Civile, Ordinanza n. 16127/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica per annualità indicate negli atti come 2017, con riferimento anche a un diverso richiamo negli estremi della sentenza impugnata. La società destinataria dell’atto ha contestato in primo e secondo grado la motivazione dell’avviso, la legittimità del piano di classifica e l’effettiva sussistenza del beneficio fondiario, deducendo inoltre la mancata indicazione dei riferimenti catastali degli immobili e dei criteri di calcolo del contributo, nonché l’asserita incongruenza tra l’importo preteso e quello riferibile agli immobili individuabili. In cassazione ha articolato quattro motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. e di varie norme in tema di contributi consortili e motivazione dell’atto, con omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente; violazione delle norme del processo tributario perché la decisione sarebbe stata fondata su documentazione prodotta tardivamente dal consorzio, rimasto contumace in primo grado, e comunque insufficiente; ulteriore censura di motivazione apparente per mancata valutazione della tardività della documentazione del consorzio e della perizia prodotta dalla contribuente; omesso esame del giudicato formatosi su precedenti decisioni relative ad annualità diverse, incluse sentenze della CTP e una CTR riferita all’annualità 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, affermando che nel processo tributario in appello è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, anche da parte rimasta contumace in primo grado, e che tale produzione non integra eccezione in senso stretto. Ha invece accolto, nei limiti di rilevanza, il primo e il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello solo apparente perché priva di un reale confronto con le doglianze della contribuente, con il contenuto degli atti e delle prove, inclusa la perizia di parte. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con motivazione effettiva e completa.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non fonda su di esso la decisione di accoglimento
invocato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’atto, ma non decisivo nella motivazione della Corte
artt. 11 e 21 r.d. n. 215/1933
richiamati dalla ricorrente a sostegno della contestazione sul contributo consortile e sul presupposto impositivo
richiamato per la doglianza sulla motivazione dell’atto tributario
artt. 23, 32 e 54 d.lgs. n. 546/1992
invocati dalla ricorrente per contestare l’utilizzo di documentazione tardiva nel processo tributario
art. 10 r.d. n. 215/1933
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della pretesa consortile
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente in appello la produzione di nuovi documenti nel processo tributario, anche da parte rimasta contumace in primo grado
il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non la produzione documentale
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, il cui superamento è necessario per una sentenza validamente motivata
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita in modo ampio dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, anche quando la parte sia rimasta contumace in primo grado, perché il divieto di cui all’art. 57 riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto.
- La documentazione prodotta in appello può legittimamente fondare la decisione di secondo grado, anche se la sua produzione era tardiva nel giudizio di primo grado, poiché l’ordinamento processuale tributario ne ammette la rituale introduzione nel grado successivo.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione e non affronta concretamente le doglianze e le prove dedotte dalle parti; in tal caso la sentenza non supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
- Quando il giudice d’appello si limita ad affermazioni generiche sulla intelligibilità dell’atto o sulla sufficienza della documentazione, senza esaminare specificamente il contenuto degli atti e delle prove dedotte, la decisione è cassabile per motivazione apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15987/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15988/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15991/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15996/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →