Cassazione Civile, Ordinanza n. 24338/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto una maggiore imposta di registro, oltre a imposte ipotecaria e catastale, riqualificando ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 una sequenza di operazioni societarie come se integrasse una cessione di azienda. In concreto, una società interamente controllata dalla ricorrente aveva deliberato un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di un ramo d'azienda; la ricorrente aveva poi sottoscritto l'aumento conferendo quel ramo e, con atto separato, aveva ceduto l'intera partecipazione nella società conferitaria a un terzo. La società ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 20 T.U.R. come modificato dalla L. 205/2017 e dalla L. 145/2018, sostenendo che la norma impone di considerare solo il contenuto dell'atto presentato a registrazione, senza elementi extratestuali o atti collegati; (ii) violazione dell'art. 10-bis L. 212/2000 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'operazione era finalizzata al trasferimento del controllo della società e non dell'azienda, e che esistevano valide ragioni extrafiscali non marginali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 20 T.U.R. e dei principi affermati dalla Corte costituzionale, ai fini dell'imposta di registro l'Amministrazione deve qualificare l'atto sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza valorizzare atti collegati o indici extratestuali per costruire una diversa fattispecie imponibile. Ne consegue che operazioni strutturate come conferimento d'azienda seguito da cessione delle partecipazioni della conferitaria non possono essere riqualificate come cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; nella formulazione vigente: "... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
L'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro è circoscritta al solo atto presentato alla registrazione e ai suoi elementi testuali; non sono utilizzabili atti collegati o elementi extratestuali per riqualificare la fattispecie in una diversa operazione imponibile.
art. 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017
È richiamato come intervento di modifica interpretativa dell'art. 20 T.U.R., con efficacia estesa anche agli avvisi precedenti.
art. 1, comma 1084, L. 145/2018
È richiamato insieme alla modifica del 2017 quale conferma del nuovo criterio di interpretazione dell'art. 20 T.U.R.
La Corte distingue il tema dell'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro dalla diversa disciplina antielusiva; eventuali profili di abuso del diritto devono essere scrutinati nell'alveo di questa norma e non mediante una riqualificazione extra-testuale ex art. 20.
Il richiamo alla disciplina antielusiva generale consente eventuali contestazioni di abuso del diritto, ma non giustifica la riqualificazione dell'atto ai fini dell'art. 20 oltre il suo contenuto testuale.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione giuridica va compiuta sulla base del solo atto presentato alla registrazione e degli elementi desumibili dal suo testo, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali.
- La riqualificazione tributaria non può spingersi fino a costruire una fattispecie imponibile diversa da quella risultante dallo schema negoziale tipico dell'atto registrato.
- L'eventuale contrasto a operazioni elusive o abusive deve essere perseguito mediante la disciplina specifica dell'abuso del diritto, non attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 20 T.U.R.
- Operazioni societarie strutturate come conferimento d'azienda seguito da cessione delle partecipazioni della conferitaria, se considerate nei limiti dell'atto registrato, non sono automaticamente riqualificabili come cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro.
- Quando la soluzione della controversia dipende solo da questioni di diritto già chiarite e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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