Cassazione Penale, Ordinanza n. 09211/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pistoia, riqualificando il reato sub 1) ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rideterminando la pena in anni uno di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e violazione di legge con riferimento all'art. 81 c.p., lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i capi 1) e 2) dell'imputazione. Secondo la difesa, i due reati sarebbero stati unificabili sotto il medesimo disegno criminoso; la Corte di merito avrebbe invece escluso tale vincolo ritenendo i fatti espressione di occasioni e esigenze contingenti, senza collegare il possesso dell'arma all'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse adeguata nel negare la continuazione, poiché tra i reati contestati non emergeva alcun elemento idoneo a dimostrare una programmazione unitaria; al contrario, i fatti apparivano determinati da circostanze occasionali e contingenti. Il ricorso è stato giudicato manifestamente aspecifico perché tendeva a proporre una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità, e perché denunciava vizi motivazionali non riscontrabili nel provvedimento impugnato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata per la riqualificazione del reato sub 1) operata dalla Corte d'appello; dal testo non emerge il contenuto specifico della riqualificazione oltre al riferimento al reato in materia di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma evocata quale fattispecie di reato in materia di stupefacenti con riferimento al primo dei due reati considerati ai fini della continuazione.
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma evocata quale secondo reato, in materia di armi, rispetto al quale è stata esclusa la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere il riconoscimento della continuazione tra i due reati contestati.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma processuale richiamata quale vizio dedotto in ricorso, in relazione al preteso difetto di motivazione sulla mancata continuazione.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede l'emersione di elementi concreti da cui desumere un medesimo disegno criminoso; in mancanza, è legittima la conclusione per cui i reati siano frutto di decisioni occasionali e contingenti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito delle argomentazioni già svolte dal giudice di appello, soprattutto quando la censura si risolva in una lettura alternativa del materiale fattuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando denuncia vizi di motivazione non effettivamente emergenti dal provvedimento impugnato e risulti manifestamente aspecifico.
- L'esclusione della continuazione tra reati eterogenei può essere motivata anche valorizzando l'assenza di un collegamento funzionale tra le singole condotte, ad esempio quando non sia dimostrabile che il possesso di un'arma sia finalizzato o collegato all'attività di spaccio.
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