Cassazione Penale, Ordinanza n. 09176/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Bologna, emessa quale giudice dell'esecuzione ex art. 671 c.p.p., che aveva dichiarato la propria incompetenza indicando come competente il Tribunale di Milano e disponendo la trasmissione degli atti. Il ricorso mirava a contestare tale decisione declinatoria di competenza. La Corte rileva però che il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non è ricorribile per cassazione, a prescindere dalla forma adottata (ordinanza o sentenza), potendo al più dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza.
Norme richiamate
richiamato come base della competenza del giudice dell'esecuzione adito dal Tribunale di Bologna
norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e disporre la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamata come legge che ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, indipendentemente dalla forma adottata, poiché da tale decisione può derivare esclusivamente un conflitto di giurisdizione o di competenza.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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